Art. 8 
 
 
                     Cooperazione allo sviluppo 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016  e  fino  al  31
dicembre 2016, la spesa  di  euro  90.000.000  a  integrazione  degli
stanziamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c) della  legge
11 agosto 2014, n.  125,  per  iniziative  di  cooperazione  volte  a
migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati  e
a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Burkina
Faso, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq,  Libia,  Mali,  Niger,
Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen
e, in relazione all'assistenza  dei  rifugiati,  dei  Paesi  ad  essi
limitrofi,  nonche'  per   contribuire   a   iniziative   europee   e
multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo. 
  2.  Il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di
organizzazioni non governative  che  intendano  operare  per  i  fini
umanitari  nei  Paesi  di  cui  al  comma  1,  coinvolgendo  in   via
prioritaria  le  organizzazioni   di   comprovata   affidabilita'   e
operativita' gia' operanti in loco. 
  3. Gli interventi di cui  ai  comma  1  e  2  tengono  conto  degli
obiettivi  prioritari,  delle  direttive  e  dei  principi   di   cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° agosto  2014,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014,  n.  141.
Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono  pubblicati  sul
sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, aggiornato semestralmente. 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016  e  fino  al  31
dicembre 2016, la spesa di euro 1.700.000  per  la  realizzazione  di
programmi integrati di sminamento umanitario, di  cui  alla  legge  7
marzo 2001, n. 58.