Art. 9 
 
Sostegno  ai  processi  di  ricostruzione   e   partecipazione   alle
  iniziative   delle    organizzazioni    internazionali    per    il
  consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione 
 
  1.  Per  sostenere  i   processi   di   pace,   stabilizzazione   e
rafforzamento della sicurezza, e' autorizzata,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2016 e fino al  31  dicembre  2016  e  a  integrazione  degli
stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la
spesa di euro 6.000.000, di cui  euro  3.000.000  per  interventi  in
Africa settentrionale, Medio Oriente e Afghanistan ed euro  3.000.000
per  iniziative  in  Africa  sub-sahariana  e  in  America  latina  e
caraibica. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016  e  fino  al  31
dicembre 2016, la spesa  di  euro  2.100.000  per  la  partecipazione
italiana a fondi fiduciari e programmi delle Nazioni  Unite  e  della
NATO, al Tribunale  Speciale  per  il  Libano  e  all'Unione  per  il
Mediterraneo. 
  3.   Nel   quadro   dell'impegno   finanziario   della    comunita'
internazionale per l'Afghanistan, e' autorizzata,  per  l'anno  2016,
mediante i meccanismi finanziari istituiti nel  quadro  delle  intese
internazionali, l'erogazione di un contributo di euro  120.000.000  a
sostegno delle forze di  sicurezza  afghane,  comprese  le  forze  di
polizia. 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre
2016, la spesa di euro 11.700.000 per  assicurare  la  partecipazione
italiana  alle   iniziative   PESC-PSDC,   dell'OSCE   e   di   altre
organizzazioni   internazionali,   alla    Fondazione    Segretariato
Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica,  all'European  Institute
of peace, nonche' al fondo fiduciario InCE istituito presso la  Banca
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre
2016,  la  spesa  di  euro  5.500.000  per  interventi  operativi  di
emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e  degli
interessi italiani all'estero, di  cui  non  oltre  200.000  euro  ad
integrazione  degli  stanziamenti   di   cui   all'articolo   9   del
decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e all'articolo 1, comma 8,  della
legge 4 agosto 2006, n. 247. 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016  e  fino  al  31
dicembre 2016, la spesa di euro 22.000.000 per il  finanziamento  del
fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale in  servizio  in  aree  di
crisi  la  sistemazione,  per  ragioni  di  sicurezza,   in   alloggi
provvisori. 
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016  e  fino  al  31
dicembre 2016, la spesa di euro 1.000.000 per missioni  o  viaggi  di
servizio in aree di crisi disposti dal Ministero degli affari  esteri
e  della  cooperazione  internazionale,  per  la  partecipazione   di
personale del medesimo Ministero alle  operazioni  internazionali  di
gestione delle crisi, nonche' per le spese di funzionamento e per  il
reclutamento  di  personale  locale  a  supporto  del  personale  del
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
inviato   in   localita'   dove   non   operi   una    rappresentanza
diplomatico-consolare. L'ammontare del  trattamento  economico  e  le
spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui  al  presente
comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi  previsti  e  atti  a
garantire la trasparenza nel rispetto della vigente  legislazione  in
materia di protezione dei dati personali.