Art. 2 
 
 
                 Contenuto della prova attitudinale 
 
  1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4, e  23
del decreto legislativo ha luogo presso il Consiglio nazionale almeno
due volte l'anno con un intervallo di almeno sei  mesi.  L'esame,  da
svolgersi in lingua italiana,  si  articola  nella  prova  scritta  o
pratica e nella prova orale, ovvero  nella  sola  prova  orale,  come
stabilito nel decreto di riconoscimento. 
  2. Nella prima riunione di  ciascun  anno  la  Commissione  di  cui
all'articolo 3 stabilisce i giorni in cui avranno inizio le  sessioni
d'esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno. 
  3. L'esame si svolge nel rispetto delle  condizioni  stabilite  nel
decreto di riconoscimento che individua le  prove  e  le  materie  di
esame tra quelle elencate nell'allegato  A),  che  costituisce  parte
integrante  al  presente   regolamento,   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo, in  corrispondenza
con la specializzazione cui il richiedente ha chiesto di iscriversi. 
  4. La prova scritta,  che  avra'  luogo  in  una  o  piu'  giornate
consecutive, della  durata  massima  giornaliera  di  sette  ore  per
ciascuna prova, consiste nello svolgimento di uno  o  piu'  elaborati
scritti o scritto-grafici vertenti sulle materie indicate nel decreto
di riconoscimento, quali materie su cui svolgere  la  prova  scritta,
attinenti ad  attivita'  tecnico-professionali  richieste  al  perito
industriale, nei limiti delle competenze definite dalle norme vigenti
per ciascuna specializzazione  di  cui  all'allegato  A.  L'eventuale
prova pratica ha la durata massima di  sette  ore  e  consiste  nello
svolgimento di una prestazione o operazione tipiche  della  attivita'
professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento. 
  5. La prova orale verte  sulle  materie  indicate  nel  decreto  di
riconoscimento quali materie su cui svolgere la  prova  orale,  oltre
che su ordinamento e deontologia professionale. 
  6. Il Consiglio nazionale predispone  un  programma  relativo  alle
materie d'esame indicate nell'allegato A) sia per  gli  argomenti  di
carattere generale che  per  gli  argomenti  specifici  per  ciascuna
specializzazione,  da  consegnare  ai  candidati   mediante   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni  prima
della prova. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Per  l'art.  11,  comma  4,   del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  si  veda  nelle  note
          all'art. 1 del presente decreto. 
              - Si riporta il testo dell'art. 23 del  citato  decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206: 
              «Art.   23   (Tirocinio   di   adattamento   e    prova
          attitudinale). - 1. Nei casi di cui all'art. 22, la  durata
          e le materie oggetto del tirocinio di adattamento  e  della
          prova attitudinale sono stabilite dall'Autorita' competente
          a seguito della Conferenza di servizi di cui  all'art.  16,
          se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole  il
          tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i
          benefici sociali di cui gode il tirocinante sono  stabiliti
          dalla   normativa   vigente,   conformemente   al   diritto
          comunitario applicabile. 
              2. La prova  attitudinale  si  articola  in  una  prova
          scritta o pratica e orale o in una prova orale  sulla  base
          dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
          In caso di esito sfavorevole  o  di  mancata  presentazione
          dell'interessato senza  valida  giustificazione,  la  prova
          attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi. 
              2-bis. Nei casi di cui ai commi  1  e  2  le  autorita'
          competenti di cui all'art. 5 possono stabilire il numero di
          ripetizioni cui ha diritto il  richiedente,  tenendo  conto
          della prassi seguita per  ciascuna  professione  a  livello
          nazionale   e   nel   rispetto   del   principio   di   non
          discriminazione. 
              3.  Ai  fini  della  prova  attitudinale  le  autorita'
          competenti di cui all'art. 5 predispongono un elenco  delle
          materie che, in base ad  un  confronto  tra  la  formazione
          richiesta sul territorio nazionale e quella  posseduta  dal
          richiedente, non sono contemplate dai titoli di  formazione
          del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra
          quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza e'  una
          condizione essenziale per poter esercitare  la  professione
          sul territorio dello Stato. Lo status del  richiedente  che
          desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale  e'
          stabilito dalla normativa vigente.».