Art. 2 Contenuto della prova attitudinale 1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4, e 23 del decreto legislativo ha luogo presso il Consiglio nazionale almeno due volte l'anno con un intervallo di almeno sei mesi. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta o pratica e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento. 2. Nella prima riunione di ciascun anno la Commissione di cui all'articolo 3 stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni d'esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno. 3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A), che costituisce parte integrante al presente regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo, in corrispondenza con la specializzazione cui il richiedente ha chiesto di iscriversi. 4. La prova scritta, che avra' luogo in una o piu' giornate consecutive, della durata massima giornaliera di sette ore per ciascuna prova, consiste nello svolgimento di uno o piu' elaborati scritti o scritto-grafici vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova scritta, attinenti ad attivita' tecnico-professionali richieste al perito industriale, nei limiti delle competenze definite dalle norme vigenti per ciascuna specializzazione di cui all'allegato A. L'eventuale prova pratica ha la durata massima di sette ore e consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attivita' professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento. 5. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale. 6. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A) sia per gli argomenti di carattere generale che per gli argomenti specifici per ciascuna specializzazione, da consegnare ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.
Note all'art. 2: - Per l'art. 11, comma 4, del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si veda nelle note all'art. 1 del presente decreto. - Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206: «Art. 23 (Tirocinio di adattamento e prova attitudinale). - 1. Nei casi di cui all'art. 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorita' competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all'art. 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile. 2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi. 2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorita' competenti di cui all'art. 5 possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione. 3. Ai fini della prova attitudinale le autorita' competenti di cui all'art. 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza e' una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale e' stabilito dalla normativa vigente.».