Art. 4 Vigilanza sugli esami 1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformita' alle disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1923, n. 1395, e successive integrazioni e del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e successive modifiche.
Note all'art. 4: - La legge 24 giugno 1923, n. 1395 (Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1923, n. 167. - Il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275 (Regolamento per la professione di perito industriale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1929, n. 65.