Art. 4 
 
 
                        Vigilanza sugli esami 
 
  1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza  sugli
esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformita' alle
disposizioni contenute  nella  legge  24  giugno  1923,  n.  1395,  e
successive integrazioni e del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275,
e successive modifiche. 
 
          Note all'art. 4: 
              - La legge 24 giugno 1923, n. 1395 (Tutela del titolo e
          dell'esercizio  professionale  degli  ingegneri   e   degli
          architetti), e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          luglio 1923, n. 167. 
              -  Il  regio  decreto  11   febbraio   1929,   n.   275
          (Regolamento per la professione di perito industriale),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1929, n. 65.