Art. 6 
 
 
                Valutazione della prova attitudinale 
 
  1. Per la valutazione  di  ciascuna  prova  ogni  componente  della
commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova  orale  sono
ammessi coloro che  abbiano  riportato  in  ogni  prova  scritta  una
votazione  minima  complessiva  pari  a  trenta  in  caso  di  cinque
componenti presenti o maggiorato di sei unita' per  ogni  esaminatore
aggiuntivo. Si considera superato l'esame da parte dei candidati  che
abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova  orale,  un
punteggio complessivo non  inferiore  a  trenta  in  caso  di  cinque
componenti presenti o maggiorato di sei unita' per  ogni  esaminatore
aggiuntivo. 
  2. Allo svolgimento della  prova  scritta  presenziano  almeno  due
componenti della commissione. 
  3. Dell'avvenuto superamento  dell'esame  la  commissione  rilascia
certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo. 
  4.  In  caso  di  esito  sfavorevole  o  di  mancata  presentazione
dell'interessato senza valida giustificazione, la prova  attitudinale
non  puo'  essere  ripetuta  prima  di  sei  mesi  dalla  conclusione
dell'esame. 
  5. Il Consiglio nazionale da' immediata comunicazione al  Ministero
della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.