Art. 10 
 
                  Informazioni da fornire al SISTRI 
 
  1. Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le  quantita'  e  le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro  attivita'
mediante  la  compilazione  della  scheda  SISTRI  -  Area   registro
cronologico e della scheda  SISTRI  -  Area  movimentazione,  con  le
modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1. 
  2. Le istruzioni  dettagliate  per  la  compilazione  delle  schede
SISTRI  di  cui  al  comma  1  sono  rese  disponibili  sul   portale
informativo SISTRI (www.sistri.it). 
  3. I produttori di rifiuti  iscritti  inseriscono  le  informazioni
relative ai rifiuti prodotti  entro  dieci  giorni  lavorativi  dalla
produzione dei rifiuti stessi e comunque prima  della  movimentazione
degli stessi. Le informazioni  relative  allo  scarico  effettuato  a
seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore,
sono  compilate  e  firmate  elettronicamente  entro   dieci   giorni
lavorativi dal completamento del trasporto. 
  4. I commercianti, gli intermediari e  i  consorzi  inseriscono  le
informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci  giorni
lavorativi dalla conclusione della transazione stessa. 
  5. L'inserimento nel sistema delle informazioni non e' obbligatorio
nel periodo di attesa della  consegna  dei  dispositivi  in  fase  di
iscrizione  e  nei  sette  giorni  successivi   alla   consegna   dei
dispositivi stessi: in tali  ipotesi  gli  operatori  adempiono  agli
obblighi di tracciabilita' secondo le previsioni di cui agli articoli
190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  6. Nel caso di rifiuti  prodotti  in  cantiere,  la  cui  attivita'
lavorativa non si protragga oltre i sei mesi e che non dispongano  di
tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, le  schede  SISTRI  sono
compilate  dal  delegato  della  sede  legale  o  dell'unita'  locale
dell'impresa. Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento
di diversi  soggetti,  l'attivita'  del  cantiere  e'  calcolata  per
ciascuno di essi con riferimento al contratto del quale e' titolare. 
  7.  Nel  caso  di  spedizioni  transfrontaliere   dall'Italia,   il
produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI copia  del  documento  di
movimento di cui al  regolamento  (CE)  n.  1013/2006  relativo  alla
spedizione  dei  rifiuti  effettuata,  restituito  dall'impianto   di
destinazione o, per i rifiuti dell'Elenco verde di  cui  all'articolo
3, paragrafi 2 e 4, del  suddetto  regolamento,  l'allegato  VII  del
regolamento medesimo. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo degli articoli  190  e  193,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 190 (Registri di carico e  scarico).  -  1.  Sono
          obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico
          e scarico dei rifiuti: 
              a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
          speciali pericolosi e gli  enti  e  le  imprese  produttori
          iniziali di rifiuti speciali non  pericolosi  di  cui  alle
          lettere c) e d) del comma 3  dell'art.  184  e  di  rifiuti
          speciali  non  pericolosi  da  potabilizzazione   e   altri
          trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma  3
          dell'art. 184; 
              b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese
          che raccolgono  e  trasportano  rifiuti  o  che  effettuano
          operazioni  di  preparazione  per  il   riutilizzo   e   di
          trattamento,  recupero  e  smaltimento,  compresi  i  nuovi
          produttori e, in caso di trasporto intermodale, i  soggetti
          ai quali sono affidati i rifiuti speciali in  attesa  della
          presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
          ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo
          trasporto ai  sensi  dell'art.  188-ter,  comma  1,  ultimo
          periodo; 
              c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti. 
              1-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo  della  tenuta  dei
          registri di carico e scarico: 
              a) gli enti e le imprese  obbligati  o  che  aderiscono
          volontariamente   al    sistema    di    controllo    della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis, comma 2,  lettera  a),  dalla  data  di  effettivo
          utilizzo operativo di detto sistema; 
              b) le attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  propri
          rifiuti speciali non pericolosi  effettuate  dagli  enti  e
          imprese produttori iniziali. 
              1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui  all'art.  2135
          del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi
          adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
          scarico con una delle due seguenti modalita': 
              a) con la conservazione progressiva per  tre  anni  del
          formulario di identificazione di cui all'art. 193, comma 1,
          relativo al trasporto dei  rifiuti,  o  della  copia  della
          scheda del sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei
          rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2,  lettera
          a); 
              b) con la conservazione per tre anni del  documento  di
          conferimento di rifiuti pericolosi  prodotti  da  attivita'
          agricole,  rilasciato  dal  soggetto  che   provvede   alla
          raccolta  di  detti  rifiuti   nell'ambito   del   circuito
          organizzato di raccolta' di  cui  all'art.  183,  comma  1,
          lettera pp). 
              1-quater. Nel  registro  di  carico  e  scarico  devono
          essere  annotate  le  informazioni  sulle   caratteristiche
          qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o  soggetti
          alle diverse attivita' di  trattamento  disciplinate  dalla
          presente  Parte  quarta.  Le  annotazioni   devono   essere
          effettuate: 
              a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro
          dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; 
              b) per gli enti e le imprese che effettuano  operazioni
          di preparazione  per  il  riutilizzo,  entro  dieci  giorni
          lavorativi dalla  presa  in  carico  dei  rifiuti  e  dallo
          scarico dei rifiuti originati da detta attivita'; 
              c) per gli enti e le imprese che effettuano  operazioni
          di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa  in
          carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento; 
              d) per gli intermediari e i  commercianti,  almeno  due
          giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro
          dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione. 
              1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al  comma
          1-ter possono sostituire il registro di  carico  e  scarico
          con  la  conservazione  della  scheda  SISTRI  in   formato
          fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio
          informatico  e'  accessibile  on-line   sul   portale   del
          destinatario, in apposita sezione, con nome  dell'utente  e
          password dedicati. 
              2. I registri di carico e scarico  sono  tenuti  presso
          ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti
          eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati
          con i formulari di identificazione  di  cui  all'art.  193,
          comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la  copia
          della scheda del sistema di controllo della  tracciabilita'
          dei rifiuti (SISTRI) di  cui  all'art.  188-bis,  comma  2,
          lettera a), trasmessa  dall'impianto  di  destinazione  dei
          rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla  data
          dell'ultima registrazione. 
              3.  I  produttori  iniziali  di  rifiuti  speciali  non
          pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione
          annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di  rifiuti
          non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della  tenuta
          dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche  tramite
          le associazioni imprenditoriali interessate o  societa'  di
          servizi di diretta emanazione delle stesse, che  provvedono
          ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
          presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 
              3-bis. I registri  di  carico  e  scarico  relativi  ai
          rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti
          relative al servizio idrico integrato e  degli  impianti  a
          queste connessi possono essere tenuti  presso  le  sedi  di
          coordinamento organizzativo del  gestore,  o  altro  centro
          equivalente,   previa   comunicazione   all'autorita'    di
          controllo e vigilanza. 
              4. Le informazioni contenute nel registro di  carico  e
          scarico  sono  rese  disponibili   in   qualunque   momento
          all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta. 
              5. I  registri  di  carico  e  scarico  sono  numerati,
          vidimati e gestiti con le procedure e le modalita'  fissate
          dalla normativa sui registri  IVA.  Gli  obblighi  connessi
          alla tenuta dei registri di carico e scarico  si  intendono
          correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata  carta
          formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati
          e  vidimati  dalle  Camere  di  commercio  territorialmente
          competenti. 
              6. La disciplina di  carattere  nazionale  relativa  ai
          registri di carico e scarico e' quella di  cui  al  decreto
          del Ministro dell'ambiente 1° aprile  1998,  n.  148,  come
          modificato dal comma 7. 
              7. Nell'Allegato  C1,  sezione  III,  lettera  c),  del
          decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n.  148,
          dopo  le  parole:  «in  litri»  la  congiunzione:  «e»   e'
          sostituita dalla disgiunzione: «o». 
              8. I produttori di  rifiuti  pericolosi  che  non  sono
          inquadrati in un'organizzazione di  ente  o  impresa,  sono
          soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico  e
          scarico e vi  adempiono  attraverso  la  conservazione,  in
          ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), relative ai  rifiuti
          prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi. 
              9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta  di
          cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), sono escluse  dagli
          obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non
          pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la  registrazione  del
          carico   e   dello   scarico   puo'    essere    effettuata
          contestualmente al momento dell'uscita dei  rifiuti  stessi
          dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per  ciascun
          codice dell'elenco dei rifiuti.» 
              «Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Per gli enti  e
          le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non  sono
          obbligati o non aderiscono volontariamente  al  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'art. 188-bis, comma 2, lettera  a),  i  rifiuti  devono
          essere accompagnati da un formulario di identificazione dal
          quale devono risultare almeno i seguenti dati: 
              a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti  e  del
          detentore; 
              b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
              c) impianto di destinazione; 
              d) data e percorso dell'istradamento; 
              e) nome ed indirizzo del destinatario. 
              2. Il formulario di identificazione di cui al  comma  1
          deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
          e firmato dal produttore dei rifiuti  e  controfirmate  dal
          trasportatore che in tal modo da' atto di aver  ricevuto  i
          rifiuti. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
          codice  civile  possono  delegare  alla  tenuta   ed   alla
          compilazione   del   formulario   di   identificazione   la
          cooperativa agricola di cui sono soci  che  abbia  messo  a
          loro disposizione un sito per  il  deposito  temporaneo  ai
          sensi dell'art. 183, comma 1,  lettera  bb);  con  apposito
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentite  le  organizzazioni   di
          categoria piu'  rappresentative,  possono  essere  previste
          ulteriori  modalita'   semplificate   per   la   tenuta   e
          compilazione del formulario di identificazione, nel caso in
          cui  l'imprenditore  agricolo  disponga  di   un   deposito
          temporaneo presso la cooperativa agricola di cui e'  socio.
          Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore
          e le altre  tre,  controfirmate  e  datate  in  arrivo  dal
          destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal
          trasportatore, che provvede a trasmetterne una al  predetto
          produttore dei rifiuti.  Le  copie  del  formulario  devono
          essere conservate per cinque anni. 
              3. Il trasportatore  non  e'  responsabile  per  quanto
          indicato nella Scheda SISTRI - Area  movimentazione  o  nel
          formulario  di  identificazione  di  cui  al  comma  1  dal
          produttore o dal detentore dei rifiuti e per  le  eventuali
          difformita' tra  la  descrizione  dei  rifiuti  e  la  loro
          effettiva natura e  consistenza,  fatta  eccezione  per  le
          difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta  dalla
          natura dell'incarico. 
              4. Durante  la  raccolta  ed  il  trasporto  i  rifiuti
          pericolosi  devono  essere  imballati  ed  etichettati   in
          conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio  e
          etichettatura delle sostanze pericolose. 
              5. Fatto salvo  quanto  previsto  per  i  comuni  e  le
          imprese di trasporto  dei  rifiuti  urbani  nel  territorio
          della regione Campania, tenuti ad  aderire  al  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), nonche' per i comuni
          e le imprese di trasporto  di  rifiuti  urbani  in  regioni
          diverse dalla regione Campania  di  cui  all'art.  188-ter,
          comma 2, lettera e), che aderiscono al sistema di controllo
          della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le  disposizioni
          di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di  rifiuti
          urbani effettuato dal soggetto  che  gestisce  il  servizio
          pubblico,  ne'  ai  trasporti  di  rifiuti  non  pericolosi
          effettuati dal  produttore  dei  rifiuti  stessi,  in  modo
          occasionale e saltuario, che non eccedano la  quantita'  di
          trenta chilogrammi o di trenta litri, ne' al  trasporto  di
          rifiuti urbani effettuato dal produttore  degli  stessi  ai
          centri di raccolta di cui all'art. 183,  comma  1,  lettera
          mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di
          rifiuti,  effettuati  complessivamente  per  non  piu'   di
          quattro volte l'anno non eccedenti i trenta  chilogrammi  o
          trenta litri al giorno e, comunque, i cento  chilogrammi  o
          cento litri l'anno. 
              6.  In  ordine  alla  definizione  del  modello  e  dei
          contenuti del formulario di identificazione, si applica  il
          decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145. 
              7.  I  formulari  di  identificazione   devono   essere
          numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate
          o dalle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  o  dagli  uffici   regionali   e   provinciali
          competenti in materia di rifiuti e devono  essere  annotati
          sul registro Iva  acquisti.  La  vidimazione  dei  predetti
          formulari di identificazione e' gratuita e non e'  soggetta
          ad alcun diritto o imposizione tributaria. 
              8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri
          rifiuti  non  pericolosi  che  non   aderiscono   su   base
          volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei
          rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2,  lettera
          a),  il  formulario  di  identificazione   e'   validamente
          sostituito,   per   i   rifiuti   oggetto   di   spedizioni
          transfrontaliere, dai documenti  previsti  dalla  normativa
          comunitaria di cui all'art. 194, anche  con  riguardo  alla
          tratta percorsa su territorio nazionale. 
              9. La scheda di accompagnamento di cui all'art. 13  del
          decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  99,  relativa
          all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
          e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione  di
          cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009  o,  per
          le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema
          di controllo della tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di
          cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a),  dal  formulario
          di  identificazione  di  cui  al  comma  1.  Le  specifiche
          informazioni  di  cui   all'allegato   IIIA   del   decreto
          legislativo n. 99 del 1992  devono  essere  indicate  nello
          spazio relativo  alle  annotazioni  della  medesima  Scheda
          SISTRI  -  Area  movimentazione   o   nel   formulario   di
          identificazione.    La    movimentazione    dei     rifiuti
          esclusivamente  all'interno  di   aree   private   non   e'
          considerata  trasporto  ai  fini  della  parte  quarta  del
          presente decreto. 
              9-bis.  La  movimentazione  dei   rifiuti   tra   fondi
          appartenenti  alla  medesima  azienda  agricola,  ancorche'
          effettuata percorrendo la pubblica via, non e'  considerata
          trasporto ai fini  del  presente  decreto  qualora  risulti
          comprovato  da  elementi  oggettivi  ed  univoci  che   sia
          finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
          a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e  la  distanza
          fra i fondi non sia superiore a dieci  chilometri.  Non  e'
          altresi'  considerata  trasporto  la   movimentazione   dei
          rifiuti  effettuata  dall'imprenditore  agricolo   di   cui
          all'art. 2135 del codice civile dai propri  fondi  al  sito
          che sia nella disponibilita'  giuridica  della  cooperativa
          agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui e'  socio,
          qualora sia  finalizzata  al  raggiungimento  del  deposito
          temporaneo. 
              10.  La  microraccolta  dei  rifiuti,  intesa  come  la
          raccolta di rifiuti da parte di  un  unico  raccoglitore  o
          trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con
          lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu'  breve
          tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'art.  188-bis,  comma  2,  lettera  a),  relative  alla
          movimentazione   dei   rifiuti,   e   nei   formulari    di
          identificazione dei rifiuti devono essere  indicate,  nello
          spazio relativo al  percorso,  tutte  le  tappe  intermedie
          previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire  delle
          variazioni, nello spazio  relativo  alle  annotazioni  deve
          essere  indicato  a  cura  del  trasportatore  il  percorso
          realmente effettuato. 
              11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione  di
          trasporto, nonche' le soste tecniche per le  operazioni  di
          trasbordo, ivi compreso quelle  effettuate  con  cassoni  e
          dispositivi scarrabili non  rientrano  nelle  attivita'  di
          stoccaggio di  cui  all'art.  183,  comma  1,  lettera  v),
          purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto  e
          non superino le quarantotto ore, escludendo dal  computo  i
          giorni interdetti alla circolazione. 
              12. Nel caso di trasporto intermodale  di  rifiuti,  le
          attivita' di carico e scarico,  di  trasbordo,  nonche'  le
          soste  tecniche  all'interno  dei  porti  e   degli   scali
          ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione
          e scali merci non rientrano nelle attivita'  di  stoccaggio
          di cui all'art. 183, comma 1,  lettera  aa)  purche'  siano
          effettuate nel piu' breve tempo possibile  e  non  superino
          comunque, salvo impossibilita'  per  caso  fortuito  o  per
          forza  maggiore,  il  termine  massimo  di  sei  giorni   a
          decorrere dalla data in cui  hanno  avuto  inizio  predette
          attivita'. Ove si prospetti l'impossibilita'  del  rispetto
          del  predetto  termine  per  caso  fortuito  o  per   forza
          maggiore, il detentore del rifiuto ha  l'obbligo  di  darne
          indicazione nello spazio relativo  alle  annotazioni  della
          medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione  e  informare,
          senza indugio e comunque prima della scadenza del  predetto
          termine,  il  comune  e   la   provincia   territorialmente
          competente indicando  tutti  gli  aspetti  pertinenti  alla
          situazione. Ferme restando le competenze  degli  organi  di
          controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare,  senza
          indugio e a propri  costi  e  spese,  tutte  le  iniziative
          opportune per prevenire eventuali pregiudizi  ambientali  e
          effetti nocivi per  la  salute  umana.  La  decorrenza  del
          termine massimo di sei  giorni  resta  sospesa  durante  il
          periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso fortuito o
          per forza maggiore. In caso di  persistente  impossibilita'
          per caso fortuito o  per  forza  maggiore  per  un  periodo
          superiore a 30 giorni a decorrere  dalla  data  in  cui  ha
          avuto inizio  l'attivita'  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, il detentore del rifiuto sara' obbligato  a
          conferire,  a  propri  costi  e  spese,  i  rifiuti  ad  un
          intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che
          effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad  un
          soggetto pubblico  o  privato  addetto  alla  raccolta  dei
          rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179. 
              13. La copia  cartacea  della  scheda  del  sistema  di
          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui
          all'art.  188-bis,  comma  2,  lettera  a),  relativa  alla
          movimentazione   dei   rifiuti   e   il    formulario    di
          identificazione   di   cui   al   comma    1    costituisce
          documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui
          all'art. 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
          286 e al decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 30 giugno 2009.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, paragrafi 2 e  4,  e
          l'allegato  VII  del  Regolamento  (CE)  n.  1013/2006  del
          Parlamento Europeo e  del  Consiglio  del  14  giugno  2006
          (relativo alle spedizioni  di  rifiuti),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12.07.2006, n. L
          190/1: 
              «Art. 3 (Quadro procedurale generale). - (Omissis). 
              2. Se la quantita' dei rifiuti spediti  supera  20  kg,
          sono soggette agli obblighi generali d'informazione di  cui
          all'art. 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al
          recupero: 
              a) i rifiuti elencati nell'allegato III o III B, 
              b) le miscele di rifiuti, non  classificati  sotto  una
          voce specifica dell'allegato III, composte da  due  o  piu'
          rifiuti   elencati   nell'allegato   III,   sempreche'   la
          composizione delle miscele non  ne  impedisca  il  recupero
          secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano
          elencate nell'allegato III A, a norma dell'art. 58. 
              (Omissis).» 
              «4. Le spedizioni di rifiuti  esplicitamente  destinati
          alle analisi di laboratorio allo scopo di accertare le loro
          caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro
          idoneita' ad operazioni di recupero o smaltimento non  sono
          soggette  alla  procedura  di  notifica  e   autorizzazione
          preventive scritte di cui al paragrafo 1. In luogo di  tale
          procedura  si  applicano  le  regole  procedurali  di   cui
          all'art. 18.  Il  quantitativo  di  rifiuti  che  fruiscono
          dell'esenzione   riservata   ai   rifiuti    esplicitamente
          destinati alle analisi di  laboratorio  e'  determinato  in
          base alla quantita' minima ragionevolmente  necessaria  per
          effettuare  correttamente   l'analisi   in   ciascun   caso
          particolare e non deve superare i 25 kg. 
              (Omissis).» 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico