Art. 10
Informazioni da fornire al SISTRI
1. Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantita' e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attivita'
mediante la compilazione della scheda SISTRI - Area registro
cronologico e della scheda SISTRI - Area movimentazione, con le
modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede
SISTRI di cui al comma 1 sono rese disponibili sul portale
informativo SISTRI (www.sistri.it).
3. I produttori di rifiuti iscritti inseriscono le informazioni
relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla
produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione
degli stessi. Le informazioni relative allo scarico effettuato a
seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore,
sono compilate e firmate elettronicamente entro dieci giorni
lavorativi dal completamento del trasporto.
4. I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono le
informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni
lavorativi dalla conclusione della transazione stessa.
5. L'inserimento nel sistema delle informazioni non e' obbligatorio
nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di
iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei
dispositivi stessi: in tali ipotesi gli operatori adempiono agli
obblighi di tracciabilita' secondo le previsioni di cui agli articoli
190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Nel caso di rifiuti prodotti in cantiere, la cui attivita'
lavorativa non si protragga oltre i sei mesi e che non dispongano di
tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, le schede SISTRI sono
compilate dal delegato della sede legale o dell'unita' locale
dell'impresa. Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento
di diversi soggetti, l'attivita' del cantiere e' calcolata per
ciascuno di essi con riferimento al contratto del quale e' titolare.
7. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il
produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI copia del documento di
movimento di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alla
spedizione dei rifiuti effettuata, restituito dall'impianto di
destinazione o, per i rifiuti dell'Elenco verde di cui all'articolo
3, paragrafi 2 e 4, del suddetto regolamento, l'allegato VII del
regolamento medesimo.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 190 e 193, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 190 (Registri di carico e scarico). - 1. Sono
obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico
e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori
iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle
lettere c) e d) del comma 3 dell'art. 184 e di rifiuti
speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri
trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3
dell'art. 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese
che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano
operazioni di preparazione per il riutilizzo e di
trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi
produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti
ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della
presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1, ultimo
periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono
volontariamente al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo
utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri
rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e
imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135
del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi
adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico con una delle due seguenti modalita':
a) con la conservazione progressiva per tre anni del
formulario di identificazione di cui all'art. 193, comma 1,
relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della
scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera
a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di
conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita'
agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla
raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito
organizzato di raccolta' di cui all'art. 183, comma 1,
lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono
essere annotate le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti
alle diverse attivita' di trattamento disciplinate dalla
presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere
effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro
dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni
lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo
scarico dei rifiuti originati da detta attivita';
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in
carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due
giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro
dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.
1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma
1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico
con la conservazione della scheda SISTRI in formato
fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio
informatico e' accessibile on-line sul portale del
destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e
password dedicati.
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso
ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti
eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati
con i formulari di identificazione di cui all'art. 193,
comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia
della scheda del sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2,
lettera a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei
rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data
dell'ultima registrazione.
3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non
pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione
annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti
non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta
dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite
le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di
servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono
ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai
rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti
relative al servizio idrico integrato e degli impianti a
queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di
coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro
equivalente, previa comunicazione all'autorita' di
controllo e vigilanza.
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e
scarico sono rese disponibili in qualunque momento
all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta.
5. I registri di carico e scarico sono numerati,
vidimati e gestiti con le procedure e le modalita' fissate
dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi
alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono
correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta
formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati
e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente
competenti.
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai
registri di carico e scarico e' quella di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come
modificato dal comma 7.
7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del
decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148,
dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» e'
sostituita dalla disgiunzione: «o».
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono
inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono
soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e
scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in
ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), relative ai rifiuti
prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di
cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli
obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non
pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del
carico e dello scarico puo' essere effettuata
contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi
dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun
codice dell'elenco dei rifiuti.»
«Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Per gli enti e
le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono
obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono
essere accompagnati da un formulario di identificazione dal
quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del
detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1
deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal
trasportatore che in tal modo da' atto di aver ricevuto i
rifiuti. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
codice civile possono delegare alla tenuta ed alla
compilazione del formulario di identificazione la
cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a
loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai
sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb); con apposito
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentite le organizzazioni di
categoria piu' rappresentative, possono essere previste
ulteriori modalita' semplificate per la tenuta e
compilazione del formulario di identificazione, nel caso in
cui l'imprenditore agricolo disponga di un deposito
temporaneo presso la cooperativa agricola di cui e' socio.
Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore
e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal
destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal
trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto
produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono
essere conservate per cinque anni.
3. Il trasportatore non e' responsabile per quanto
indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel
formulario di identificazione di cui al comma 1 dal
produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali
difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro
effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le
difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta dalla
natura dell'incarico.
4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio e
etichettatura delle sostanze pericolose.
5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le
imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio
della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), nonche' per i comuni
e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni
diverse dalla regione Campania di cui all'art. 188-ter,
comma 2, lettera e), che aderiscono al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni
di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti
urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio
pubblico, ne' ai trasporti di rifiuti non pericolosi
effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo
occasionale e saltuario, che non eccedano la quantita' di
trenta chilogrammi o di trenta litri, ne' al trasporto di
rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai
centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera
mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di
rifiuti, effettuati complessivamente per non piu' di
quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o
trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o
cento litri l'anno.
6. In ordine alla definizione del modello e dei
contenuti del formulario di identificazione, si applica il
decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
7. I formulari di identificazione devono essere
numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate
o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali
competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati
sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti
formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta
ad alcun diritto o imposizione tributaria.
8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base
volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera
a), il formulario di identificazione e' validamente
sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni
transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa
comunitaria di cui all'art. 194, anche con riguardo alla
tratta percorsa su territorio nazionale.
9. La scheda di accompagnamento di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa
all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per
le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema
di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), dal formulario
di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche
informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto
legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello
spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda
SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di
identificazione. La movimentazione dei rifiuti
esclusivamente all'interno di aree private non e'
considerata trasporto ai fini della parte quarta del
presente decreto.
9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi
appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche'
effettuata percorrendo la pubblica via, non e' considerata
trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti
comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia
finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza
fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e'
altresi' considerata trasporto la movimentazione dei
rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui
all'art. 2135 del codice civile dai propri fondi al sito
che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa
agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui e' socio,
qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito
temporaneo.
10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la
raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o
trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con
lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu' breve
tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), relative alla
movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di
identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello
spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie
previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle
variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve
essere indicato a cura del trasportatore il percorso
realmente effettuato.
11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di
trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di
trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e
dispositivi scarrabili non rientrano nelle attivita' di
stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera v),
purche' le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e
non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i
giorni interdetti alla circolazione.
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le
attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le
soste tecniche all'interno dei porti e degli scali
ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione
e scali merci non rientrano nelle attivita' di stoccaggio
di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa) purche' siano
effettuate nel piu' breve tempo possibile e non superino
comunque, salvo impossibilita' per caso fortuito o per
forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a
decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette
attivita'. Ove si prospetti l'impossibilita' del rispetto
del predetto termine per caso fortuito o per forza
maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne
indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della
medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare,
senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto
termine, il comune e la provincia territorialmente
competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla
situazione. Ferme restando le competenze degli organi di
controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare, senza
indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative
opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e
effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del
termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il
periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso fortuito o
per forza maggiore. In caso di persistente impossibilita'
per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo
superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha
avuto inizio l'attivita' di cui al primo periodo del
presente comma, il detentore del rifiuto sara' obbligato a
conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un
intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che
effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un
soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei
rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179.
13. La copia cartacea della scheda del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), relativa alla
movimentazione dei rifiuti e il formulario di
identificazione di cui al comma 1 costituisce
documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui
all'art. 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 30 giugno 2009.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, paragrafi 2 e 4, e
l'allegato VII del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006
(relativo alle spedizioni di rifiuti), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 12.07.2006, n. L
190/1:
«Art. 3 (Quadro procedurale generale). - (Omissis).
2. Se la quantita' dei rifiuti spediti supera 20 kg,
sono soggette agli obblighi generali d'informazione di cui
all'art. 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al
recupero:
a) i rifiuti elencati nell'allegato III o III B,
b) le miscele di rifiuti, non classificati sotto una
voce specifica dell'allegato III, composte da due o piu'
rifiuti elencati nell'allegato III, sempreche' la
composizione delle miscele non ne impedisca il recupero
secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano
elencate nell'allegato III A, a norma dell'art. 58.
(Omissis).»
«4. Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati
alle analisi di laboratorio allo scopo di accertare le loro
caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro
idoneita' ad operazioni di recupero o smaltimento non sono
soggette alla procedura di notifica e autorizzazione
preventive scritte di cui al paragrafo 1. In luogo di tale
procedura si applicano le regole procedurali di cui
all'art. 18. Il quantitativo di rifiuti che fruiscono
dell'esenzione riservata ai rifiuti esplicitamente
destinati alle analisi di laboratorio e' determinato in
base alla quantita' minima ragionevolmente necessaria per
effettuare correttamente l'analisi in ciascun caso
particolare e non deve superare i 25 kg.
(Omissis).»
Parte di provvedimento in formato grafico