Art. 11
Coordinamento tra soggetti iscritti al SISTRI
e soggetti non iscritti al SISTRI
1. I produttori non obbligati all'adesione al sistema e che non vi
aderiscono volontariamente comunicano i propri dati, necessari per la
compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione, al delegato
dell'impresa di trasporto, che compila anche la sezione del
produttore del rifiuto inserendo le informazioni ricevute dal
produttore stesso.
2. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti
stampa e trasmette al produttore dei rifiuti ricevuti la copia della
Scheda SISTRI - Area movimentazione completa, al fine di attestare
l'assolvimento della responsabilita' del produttore medesimo.
3. I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al
SISTRI devono essere accompagnati dal formulario di trasporto,
secondo quanto prescritto dall'articolo 193 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
4. Nel caso di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore
di propri rifiuti speciali pericolosi, non iscritto al SISTRI, il
soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del
formulario nella propria registrazione cronologica. Nei casi di
conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di rifiuti
speciali non pericolosi, non iscritto al SISTRI, per i quali sia
previsto l'utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che
riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nella
propria registrazione cronologica quando abbia aderito
volontariamente al sistema per tale tipologia di rifiuti.
Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 193 del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 10.