Art. 11 
 
            Coordinamento tra soggetti iscritti al SISTRI 
                  e soggetti non iscritti al SISTRI 
 
  1. I produttori non obbligati all'adesione al sistema e che non  vi
aderiscono volontariamente comunicano i propri dati, necessari per la
compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione,  al  delegato
dell'impresa  di  trasporto,  che  compila  anche  la   sezione   del
produttore  del  rifiuto  inserendo  le  informazioni  ricevute   dal
produttore stesso. 
  2. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento  dei  rifiuti
stampa e trasmette al produttore dei rifiuti ricevuti la copia  della
Scheda SISTRI - Area movimentazione completa, al  fine  di  attestare
l'assolvimento della responsabilita' del produttore medesimo. 
  3. I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti  non  iscritti  al
SISTRI  devono  essere  accompagnati  dal  formulario  di  trasporto,
secondo quanto prescritto dall'articolo 193 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. 
  4. Nel caso di conferimento di rifiuti da parte  del  trasportatore
di propri rifiuti speciali pericolosi, non  iscritto  al  SISTRI,  il
soggetto che riceve il rifiuto provvede a  riportare  il  codice  del
formulario nella  propria  registrazione  cronologica.  Nei  casi  di
conferimento  di  rifiuti  da  parte  del  trasportatore  di  rifiuti
speciali non pericolosi, non iscritto al  SISTRI,  per  i  quali  sia
previsto l'utilizzo del formulario  di  trasporto,  il  soggetto  che
riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nella
propria    registrazione    cronologica    quando    abbia    aderito
volontariamente al sistema per tale tipologia di rifiuti. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo dell'art. 193 del citato decreto legislativo
          n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 10.