Art. 11 Coordinamento tra soggetti iscritti al SISTRI e soggetti non iscritti al SISTRI 1. I produttori non obbligati all'adesione al sistema e che non vi aderiscono volontariamente comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto, che compila anche la sezione del produttore del rifiuto inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso. 2. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti stampa e trasmette al produttore dei rifiuti ricevuti la copia della Scheda SISTRI - Area movimentazione completa, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilita' del produttore medesimo. 3. I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI devono essere accompagnati dal formulario di trasporto, secondo quanto prescritto dall'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 4. Nel caso di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali pericolosi, non iscritto al SISTRI, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nella propria registrazione cronologica. Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di rifiuti speciali non pericolosi, non iscritto al SISTRI, per i quali sia previsto l'utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nella propria registrazione cronologica quando abbia aderito volontariamente al sistema per tale tipologia di rifiuti.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 193 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 10.