Art. 6
Procedure di adesione al SISTRI
1. Gli operatori obbligati ai sensi degli articoli 4 e 5 si
iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle attivita' o al
verificarsi dei presupposti previsti dagli articoli medesimi, con le
modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Gli operatori di cui all'articolo 4, comma 3, che intendono
aderire volontariamente al SISTRI comunicano espressamente tale
volonta', compilando la sezione resa disponibile sul portale
informativo del SISTRI (www.sistri.it). L'adesione comporta
l'applicazione del relativo regime e delle procedure previste con
riferimento alla categoria di appartenenza, a partire dal
completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa
manifestazione di volonta' dell'operatore che, in qualsiasi momento,
puo' optare per il ritorno al sistema cartaceo.
3. I comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non
iscrivono le unita' locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese
quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. Nel caso in cui
non ci sia nessuna unita' locale con piu' di dieci dipendenti, si
iscrive comunque il comune, con la somma dei dipendenti delle singole
unita' locali.
4. Gli Enti pubblici titolari dell'autorizzazione all'esercizio di
impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa della
voltura dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure
SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi
richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai
quali e' affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al
SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI e' effettuata a nome
del soggetto gestore.