Art. 6 Procedure di adesione al SISTRI 1. Gli operatori obbligati ai sensi degli articoli 4 e 5 si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle attivita' o al verificarsi dei presupposti previsti dagli articoli medesimi, con le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1. 2. Gli operatori di cui all'articolo 4, comma 3, che intendono aderire volontariamente al SISTRI comunicano espressamente tale volonta', compilando la sezione resa disponibile sul portale informativo del SISTRI (www.sistri.it). L'adesione comporta l'applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza, a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volonta' dell'operatore che, in qualsiasi momento, puo' optare per il ritorno al sistema cartaceo. 3. I comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unita' locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. Nel caso in cui non ci sia nessuna unita' locale con piu' di dieci dipendenti, si iscrive comunque il comune, con la somma dei dipendenti delle singole unita' locali. 4. Gli Enti pubblici titolari dell'autorizzazione all'esercizio di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa della voltura dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali e' affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI e' effettuata a nome del soggetto gestore.