Art. 6 
 
                   Procedure di adesione al SISTRI 
 
  1. Gli operatori obbligati  ai  sensi  degli  articoli  4  e  5  si
iscrivono  al  SISTRI  prima  di  dare  avvio  alle  attivita'  o  al
verificarsi dei presupposti previsti dagli articoli medesimi, con  le
modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1. 
  2. Gli operatori di cui all'articolo  4,  comma  3,  che  intendono
aderire  volontariamente  al  SISTRI  comunicano  espressamente  tale
volonta',  compilando  la  sezione  resa  disponibile   sul   portale
informativo   del   SISTRI   (www.sistri.it).   L'adesione   comporta
l'applicazione del relativo regime e  delle  procedure  previste  con
riferimento  alla  categoria   di   appartenenza,   a   partire   dal
completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale  espressa
manifestazione di volonta' dell'operatore che, in qualsiasi  momento,
puo' optare per il ritorno al sistema cartaceo. 
  3.  I  comuni,  indipendentemente  dal  numero  di  abitanti,   non
iscrivono le unita' locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese
quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. Nel caso in cui
non ci sia nessuna unita' locale con piu'  di  dieci  dipendenti,  si
iscrive comunque il comune, con la somma dei dipendenti delle singole
unita' locali. 
  4. Gli Enti pubblici titolari dell'autorizzazione all'esercizio  di
impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa  della
voltura dell'autorizzazione, delegare  l'iscrizione  e  le  procedure
SISTRI  a  terzi  soggetti  in  possesso  dei  requisiti   soggettivi
richiesti dalla legge per la gestione impianti  in  conto  terzi,  ai
quali e' affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al
SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI e' effettuata  a  nome
del soggetto gestore.