Art. 7
Contributo di iscrizione al SISTRI
1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento del SISTRI a carico degli operatori iscritti e'
assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale, nella
misura e con le modalita' indicate nell'allegato 1, che forma parte
integrante del presente decreto.
2. Il contributo e' versato da ciascun operatore iscritto per
ciascuna attivita' di gestione dei rifiuti svolta all'interno
dell'unita' locale. Il contributo si riferisce all'anno solare di
competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del
servizio e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni
successivi, il contributo e' versato entro il 30 aprile dell'anno al
quale i contributi si riferiscono. Tale disposizione si applica anche
agli operatori che hanno aderito volontariamente al SISTRI anche
qualora, nel medesimo anno solare, optino per il ritorno al sistema
cartaceo.
3. Qualora al momento del pagamento del contributo annuale sia
certo che il numero dei dipendenti occupato si e' modificato rispetto
all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo
dovuto, e' possibile indicare il numero relativo all'anno in corso,
previa dichiarazione al SISTRI.