Art. 7 
 
                 Contributo di iscrizione al SISTRI 
 
  1. La copertura degli oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
funzionamento  del  SISTRI  a  carico  degli  operatori  iscritti  e'
assicurata mediante il pagamento  di  un  contributo  annuale,  nella
misura e con le modalita' indicate nell'allegato 1, che  forma  parte
integrante del presente decreto. 
  2. Il contributo e'  versato  da  ciascun  operatore  iscritto  per
ciascuna  attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  svolta   all'interno
dell'unita' locale. Il contributo si  riferisce  all'anno  solare  di
competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione  del
servizio e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni
successivi, il contributo e' versato entro il 30 aprile dell'anno  al
quale i contributi si riferiscono. Tale disposizione si applica anche
agli operatori che hanno  aderito  volontariamente  al  SISTRI  anche
qualora, nel medesimo anno solare, optino per il ritorno  al  sistema
cartaceo. 
  3. Qualora al momento del  pagamento  del  contributo  annuale  sia
certo che il numero dei dipendenti occupato si e' modificato rispetto
all'anno precedente in modo da incidere sull'importo  del  contributo
dovuto, e' possibile indicare il numero relativo all'anno  in  corso,
previa dichiarazione al SISTRI.