Art. 8
Consegna dei dispositivi
1. Nei trenta giorni successivi al perfezionamento della procedura
di iscrizione al SISTRI, agli operatori iscritti vengono consegnati i
dispositivi USB e le relative credenziali per l'accesso al sistema e
per l'inserimento dei dati.
2. Gli operatori sono tenuti a dotarsi di un dispositivo USB per
ciascuna unita' locale dell'ente o impresa e per ciascuna attivita'
di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unita' locale. Con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e' disciplinata la dotazione
dei dispositivi USB per fattispecie specifiche. In caso di unita'
locali nelle quali sono presenti unita' operative da cui originano in
maniera autonoma rifiuti, e' facolta' richiedere un dispositivo USB
per ciascuna unita' operativa.
3. Gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi per
unita' locali e unita' operative gia' iscritte con le modalita' ed
alle condizioni indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
4. Fino al termine indicato nel decreto di cui all'articolo 23,
comma 4, ciascun operatore che effettua l'attivita' di raccolta e
trasporto dei rifiuti deve dotarsi di un dispositivo black box per
ciascun veicolo in dotazione all'azienda, da installare presso le
officine autorizzate nell'ambito del sistema SISTRI, nonche' di un
dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di
rifiuti, associato alla black box.
5. Gli operatori iscritti al SISTRI per i quali ricorrano le
condizioni previste nell'articolo 18 possono chiedere la consegna dei
dispositivi USB per l'interoperabilita' corrispondendo gli importi
indicati nell'allegato 1.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 9, alla consegna dei
dispositivi provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, previa stipula di un Accordo di programma tra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
l'Unioncamere. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento
dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580. Per le attivita' di cui al presente comma le Camere di
commercio possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione,
delle associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul
piano nazionale o delle societa' di servizi di diretta emanazione
delle stesse.
7. Per le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nonche' per i comuni della Regione Campania che
effettuano la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani, alla
consegna dei dispositivi provvedono le Sezioni regionali e
provinciali dell'Albo medesimo. Alla copertura dei costi derivanti
dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai
sensi del comma 17, del predetto articolo 212.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 6, la consegna dei
dispositivi aggiuntivi di cui al comma 3 e dei dispositivi per
l'interoperabilita' di cui al comma 5, avviene tramite servizio di
consegna degli stessi all'operatore che ne ha fatto richiesta.
9. La consegna del dispositivo puo' comunque essere effettuata
direttamente dal concessionario del sistema SISTRI all'operatore,
quando cio' si renda necessario in considerazione delle specifiche
circostanze del caso.
10. I dispositivi vengono affidati agli operatori iscritti in
comodato d'uso. Gli operatori sono tenuti ad utilizzare i dispositivi
solo per le finalita' previste nel regolamento e custodire i medesimi
con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilita' in caso di
furto, perdita, distruzione, manomissione o danneggiamento che ne
impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento.
Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi conseguenti
al furto dei veicoli sui quali sono installati, i costi per la
sostituzione sono a carico dei richiedenti, nella misura indicata
nell'allegato 1.
11. I dispositivi USB sono tenuti presso l'unita' o la sede
dell'ente o impresa a cui sono stati rilasciati e sono resi
disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne
faccia richiesta. Nel caso di unita' locali o unita' operative nelle
quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli
accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI,
e' consentito custodire i dispositivi USB presso altra unita' locale
o unita' operativa fermo restando l'obbligo di renderli disponibili
in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia
richiesta.
12. Nel caso di malfunzionamento dei dispositivi dovuti a vizi
degli stessi, gli operatori inoltrano apposita comunicazione al
concessionario del sistema SISTRI che provvedera' a proprie cura e
spese, alla rimozione del malfunzionamento o alla sostituzione degli
stessi.
13. I dispositivi USB per l'interoperabilita' sono custoditi con le
modalita' indicate all'articolo 18, comma 3.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1994, n.
7, S.O.:
«Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). -
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
provvede mediante:
a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 4, 5 e 6;
b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
c) le entrate e i contributi derivanti da leggi
statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in
relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa
svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e
albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di
cittadini o di enti pubblici e privati;
f) altre entrate e altri contributi.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 212, del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1. E'
costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali,
di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato
nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in
Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei
capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e
di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque
anni.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni
speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita'
soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo
ha potere deliberante ed e' composto da diciannove membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza
tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con
funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative delle categorie economiche
interessate, di cui due dalle organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e
due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei
rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di
bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro
effettivo e' nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono
istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio
camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di
Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
o dalla provincia autonoma, con funzioni di
vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione
regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia
ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
e) da due esperti designati dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative delle categorie economiche;
f) da due esperti designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni
regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del
loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e
dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti gia' previsti
all'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, dai nuovi componenti individuati ai sensi,
rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3,
lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma
16.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224,
228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti
oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende
speciali, i consorzi di comuni e le societa' di gestione
dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata
con apposita comunicazione del comune o del consorzio di
comuni alla sezione regionale territorialmente competente
ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani
prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al
presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
alla loro naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni
e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di
raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione
dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita
allo svolgimento delle attivita' medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi
sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita'
di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a
condizione che tale ultima attivita' non comporti
variazione della classe per la quale le imprese sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non
sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi
trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta
sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'art. 21 della
legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai
quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei
mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche
conto delle modalita' di effettuazione del trasporto
medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di
registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'art.
21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
n. 406.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e
l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni
di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile
2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a
quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a),
procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato
per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento
degli obblighi stabiliti dall'art. 3, comma 6, lettera c),
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 17 dicembre 2009. La Sezione
regionale dell'Albo procede, in sede di prima applicazione
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo
degli autoveicoli per i quali non e' stato adempiuto
l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi
dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra sia
stato adempiuto, l'autoveicolo e' di diritto e con effetto
immediato cancellato dall'Albo.
10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta
e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di
intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
dei medesimi, e' subordinata alla prestazione di idonee
garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e
modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore
dei predetti decreti si applicano la modalita' e gli
importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in
data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica
dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono
prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 195,
comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del
cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori
logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti,
gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i
porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui
alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli
adempimenti relativi al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a). L'iscrizione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla
prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo
svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative
dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese,
i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali
d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato
nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi
per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul
trasporto via mare e per via navigabile interna, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti
di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione
relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte
all'Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita' con le
pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di
pubblici registri;
f) riformulazione del sistema
disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di
cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle responsabilita'
del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, la cui
abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni,
anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'art.
7, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29
dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592,
art. 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del
Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali
dell'Albo sono determinati ai sensi dell'art. 7, comma 5,
del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, produttori
iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti
effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'art. 183.
20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura
ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dall'obbligo
della comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento
dell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti
sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 216
ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non
comporta variazioni della categoria, della classe e della
tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono
iscritte.
21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano
le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attivita' di cui
al comma 18 a seguito di comunicazione corredata da
documentazione incompleta o inidonea, si applica il
disposto di cui all'art. 256, comma 1.
22. I soggetti firmatari degli accordi e contratti di
programma previsti dall'art. 181 e dall'art. 206 sono
iscritti presso un'apposita sezione dell'Albo, a seguito di
semplice richiesta scritta e senza essere sottoposti alle
garanzie finanziarie di cui ai commi 8 e 9.
23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i
registri delle imprese autorizzate alla gestione di
rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono
inseriti, a domanda, gli elementi identificativi
dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le
procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dei
principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. I registri sono pubblici e, entro dodici mesi
dall'entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto, sono resi disponibili al pubblico, senza oneri,
anche per via telematica, secondo i criteri fissati dal
predetto decreto (891). Le Amministrazioni autorizzanti
comunicano al Comitato nazionale, subito dopo il rilascio
dell'autorizzazione, la ragione sociale dell'impresa
autorizzata, l'attivita' per la quale viene rilasciata
l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attivita' di
gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente
segnalano ogni variazione delle predette informazioni che
intervenga nel corso della validita' dell'autorizzazione
stessa. Nel caso di ritardo dell'Amministrazione superiore
a trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa
interessa ta puo' inoltrare copia autentica del
provvedimento, anche per via telematica, al Comitato
nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri.
24. Le imprese che effettuano attivita' di smaltimento
dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei
rifiuti stessi ai sensi dell'art. 215 sono iscritte in un
apposito registro con le modalita' previste dal medesimo
articolo.
25. Le imprese che svolgono operazioni di recupero dei
rifiuti ai sensi dell'art. 216 sono iscritte in un apposito
registro con le modalita' previste dal medesimo articolo.
26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23,
24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di
un diritto annuale di iscrizione, per ogni tipologia di
registro, pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi
dell'art. 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e 25
sono versati, secondo le modalita' di cui al comma 16, alla
competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a
contabilizzarli separatamente e ad utilizzarli
integralmente per l'attuazione dei medesimi commi.
27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23
decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma
16.
28. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».