Art. 8 
 
                      Consegna dei dispositivi 
 
  1. Nei trenta giorni successivi al perfezionamento della  procedura
di iscrizione al SISTRI, agli operatori iscritti vengono consegnati i
dispositivi USB e le relative credenziali per l'accesso al sistema  e
per l'inserimento dei dati. 
  2. Gli operatori sono tenuti a dotarsi di un  dispositivo  USB  per
ciascuna unita' locale dell'ente o impresa e per  ciascuna  attivita'
di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unita' locale. Con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e' disciplinata la  dotazione
dei dispositivi USB per fattispecie specifiche.  In  caso  di  unita'
locali nelle quali sono presenti unita' operative da cui originano in
maniera autonoma rifiuti, e' facolta' richiedere un  dispositivo  USB
per ciascuna unita' operativa. 
  3. Gli  operatori  possono  richiedere  ulteriori  dispositivi  per
unita' locali e unita' operative gia' iscritte con  le  modalita'  ed
alle condizioni indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1. 
  4. Fino al termine indicato nel decreto  di  cui  all'articolo  23,
comma 4, ciascun operatore che effettua  l'attivita'  di  raccolta  e
trasporto dei rifiuti deve dotarsi di un dispositivo  black  box  per
ciascun veicolo in dotazione all'azienda,  da  installare  presso  le
officine autorizzate nell'ambito del sistema SISTRI,  nonche'  di  un
dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto  di
rifiuti, associato alla black box. 
  5. Gli operatori iscritti  al  SISTRI  per  i  quali  ricorrano  le
condizioni previste nell'articolo 18 possono chiedere la consegna dei
dispositivi USB per l'interoperabilita'  corrispondendo  gli  importi
indicati nell'allegato 1. 
  6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 9,  alla  consegna  dei
dispositivi provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, previa stipula di  un  Accordo  di  programma  tra  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
l'Unioncamere. Alla copertura dei costi derivanti  dallo  svolgimento
dei  compiti  di  cui  al  presente  comma  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre  1993,
n. 580. Per le attivita' di  cui  al  presente  comma  le  Camere  di
commercio possono avvalersi, previa stipula di apposita  convenzione,
delle associazioni imprenditoriali  interessate  rappresentative  sul
piano nazionale o delle societa' di  servizi  di  diretta  emanazione
delle stesse. 
  7. Per le imprese e gli enti iscritti  all'Albo  nazionale  gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152,  nonche'  per  i  comuni  della  Regione  Campania  che
effettuano la raccolta ed  il  trasporto  dei  rifiuti  urbani,  alla
consegna  dei  dispositivi  provvedono   le   Sezioni   regionali   e
provinciali dell'Albo medesimo. Alla copertura  dei  costi  derivanti
dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai
sensi del comma 17, del predetto articolo 212. 
  8. In deroga a  quanto  previsto  dal  comma  6,  la  consegna  dei
dispositivi aggiuntivi di cui  al  comma  3  e  dei  dispositivi  per
l'interoperabilita' di cui al comma 5, avviene  tramite  servizio  di
consegna degli stessi all'operatore che ne ha fatto richiesta. 
  9. La consegna del  dispositivo  puo'  comunque  essere  effettuata
direttamente dal concessionario  del  sistema  SISTRI  all'operatore,
quando cio' si renda necessario in  considerazione  delle  specifiche
circostanze del caso. 
  10. I dispositivi  vengono  affidati  agli  operatori  iscritti  in
comodato d'uso. Gli operatori sono tenuti ad utilizzare i dispositivi
solo per le finalita' previste nel regolamento e custodire i medesimi
con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilita' in caso di
furto, perdita, distruzione, manomissione  o  danneggiamento  che  ne
impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio  di  funzionamento.
Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi conseguenti
al furto dei veicoli sui  quali  sono  installati,  i  costi  per  la
sostituzione sono a carico dei  richiedenti,  nella  misura  indicata
nell'allegato 1. 
  11. I dispositivi  USB  sono  tenuti  presso  l'unita'  o  la  sede
dell'ente  o  impresa  a  cui  sono  stati  rilasciati  e  sono  resi
disponibili in qualunque momento all'autorita' di  controllo  che  ne
faccia richiesta. Nel caso di unita' locali o unita' operative  nelle
quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo  degli
accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al  SISTRI,
e' consentito custodire i dispositivi USB presso altra unita'  locale
o unita' operativa fermo restando l'obbligo di  renderli  disponibili
in  qualunque  momento  all'autorita'  di  controllo  che  ne  faccia
richiesta. 
  12. Nel caso di malfunzionamento  dei  dispositivi  dovuti  a  vizi
degli stessi,  gli  operatori  inoltrano  apposita  comunicazione  al
concessionario del sistema SISTRI che provvedera' a  proprie  cura  e
spese, alla rimozione del malfunzionamento o alla sostituzione  degli
stessi. 
  13. I dispositivi USB per l'interoperabilita' sono custoditi con le
modalita' indicate all'articolo 18, comma 3. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  18,  comma  1,  della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle  camere
          di  commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1994, n.
          7, S.O.: 
              «Art. 18 (Finanziamento delle camere di  commercio).  -
          1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio  si
          provvede mediante: 
              a) il diritto annuale come  determinato  ai  sensi  dei
          commi 4, 5 e 6; 
              b) i proventi derivanti dalla gestione di  attivita'  e
          dalla  prestazione  di   servizi   e   quelli   di   natura
          patrimoniale; 
              c)  le  entrate  e  i  contributi  derivanti  da  leggi
          statali, da leggi regionali, da convenzioni o  previsti  in
          relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; 
              d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa
          svolta e sulla iscrizione in  ruoli,  elenchi,  registri  e
          albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; 
              e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni  di
          cittadini o di enti pubblici e privati; 
              f) altre entrate e altri contributi. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 212, del citato decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1.  E'
          costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela  del
          territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali,
          di seguito  denominato  Albo,  articolato  in  un  Comitato
          nazionale, con sede presso il  medesimo  Ministero,  ed  in
          Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere
          di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  dei
          capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e
          di Bolzano. I componenti del  Comitato  nazionale  e  delle
          Sezioni regionali e provinciali  durano  in  carica  cinque
          anni. 
              2. Con decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del  mare  sono  istituite  sezioni
          speciali del Comitato nazionale per ogni singola  attivita'
          soggetta ad iscrizione all'Albo,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
          composizione e competenze. Il Comitato nazionale  dell'Albo
          ha potere deliberante ed e' composto da  diciannove  membri
          effettivi   di   comprovata   e   documentata    esperienza
          tecnico-economica  o  giuridica  nelle  materie  ambientali
          nominati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e designati rispettivamente: 
              a) due dal Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  cui  uno  con  funzioni   di
          Presidente; 
              b) uno  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
          funzioni di vice-Presidente; 
              c) uno dal Ministro della salute; 
              d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; 
              e)  uno  dal  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti; 
              f) uno dal Ministro dell'interno; 
              g) tre dalle regioni; 
              h) uno dall'Unione italiana delle Camere  di  commercio
          industria, artigianato e agricoltura; 
              i)   otto    dalle    organizzazioni    imprenditoriali
          maggiormente  rappresentative  delle  categorie  economiche
          interessate,    di    cui    due    dalle    organizzazioni
          rappresentative della categoria degli  autotrasportatori  e
          due dalle organizzazioni che rappresentano  i  gestori  dei
          rifiuti e uno delle  organizzazioni  rappresentative  delle
          imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e  di
          bonifica  di  beni  contenenti  amianto.  Per  ogni  membro
          effettivo e' nominato un supplente. 
              3. Le Sezioni regionali e  provinciali  dell'Albo  sono
          istituite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e sono composte: 
              a) dal Presidente della Camera di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura o  da  un  membro  del  Consiglio
          camerale all'uopo designato dallo stesso, con  funzioni  di
          Presidente; 
              b)  da  un  funzionario  o  dirigente   di   comprovata
          esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
          o   dalla   provincia    autonoma,    con    funzioni    di
          vice-Presidente; 
              c)  da  un  funzionario  o  dirigente   di   comprovata
          esperienza nella materia ambientale, designato  dall'Unione
          regionale delle province o dalla provincia autonoma; 
              d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia
          ambientale, designato dal Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare; 
              e)  da  due  esperti  designati  dalle   organizzazioni
          maggiormente rappresentative delle categorie economiche; 
              f)  da  due  esperti  designati  dalle   organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative. 
              4. Le funzioni del Comitato nazionale e  delle  Sezioni
          regionali dell'Albo sono svolte,  sino  alla  scadenza  del
          loro mandato,  rispettivamente  dal  Comitato  nazionale  e
          dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale  delle  imprese
          che  effettuano  la  gestione  dei  rifiuti  gia'  previsti
          all'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          integrati, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  dai  nuovi  componenti  individuati  ai   sensi,
          rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e  del  comma  3,
          lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma
          16. 
              5.  L'iscrizione   all'Albo   e'   requisito   per   lo
          svolgimento delle attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di
          rifiuti,  di  bonifica  dei  siti,  di  bonifica  dei  beni
          contenenti amianto, di  commercio  ed  intermediazione  dei
          rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
          dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni  di
          cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223,  224,
          228, 233,  234,  235  e  236,  al  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo  25  luglio
          2005,    n.    151,    limitatamente    all'attivita'    di
          intermediazione e commercio  senza  detenzione  di  rifiuti
          oggetto  previste  nei  citati  articoli.  Per  le  aziende
          speciali, i consorzi di comuni e le  societa'  di  gestione
          dei servizi pubblici  di  cui  al  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, l'iscrizione  all'Albo  e'  effettuata
          con apposita comunicazione del comune o  del  consorzio  di
          comuni alla sezione regionale  territorialmente  competente
          ed e' valida per i servizi di gestione dei  rifiuti  urbani
          prodotti nei medesimi  comuni.  Le  iscrizioni  di  cui  al
          presente comma, gia' effettuate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
          alla loro naturale scadenza. 
              6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque  anni
          e costituisce titolo per  l'esercizio  delle  attivita'  di
          raccolta, di trasporto, di commercio e  di  intermediazione
          dei rifiuti; per le altre  attivita'  l'iscrizione  abilita
          allo svolgimento delle attivita' medesime. 
              7. Gli enti e  le  imprese  iscritte  all'Albo  per  le
          attivita' di raccolta e trasporto  dei  rifiuti  pericolosi
          sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le  attivita'
          di raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  non  pericolosi  a
          condizione  che  tale   ultima   attivita'   non   comporti
          variazione della  classe  per  la  quale  le  imprese  sono
          iscritte. 
              8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi  che
          effettuano operazioni di raccolta e  trasporto  dei  propri
          rifiuti,  nonche'  i   produttori   iniziali   di   rifiuti
          pericolosi  che  effettuano  operazioni   di   raccolta   e
          trasporto dei propri rifiuti pericolosi  in  quantita'  non
          eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,  non
          sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
          condizione  che   tali   operazioni   costituiscano   parte
          integrante ed accessoria  dell'organizzazione  dell'impresa
          dalla quale i rifiuti sono  prodotti.  Detti  soggetti  non
          sono tenuti alla prestazione delle garanzie  finanziarie  e
          sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
          presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
          provinciale  dell'Albo  territorialmente   competente   che
          rilascia  il  relativo  provvedimento  entro  i  successivi
          trenta giorni. Con la comunicazione  l'interessato  attesta
          sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'art.  21  della
          legge n. 241 del 1990: 
              a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai
          quali sono prodotti i rifiuti; 
              b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti 
              c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei
          mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche
          conto  delle  modalita'  di  effettuazione  del   trasporto
          medesimo; 
              d)  l'avvenuto  versamento  del  diritto   annuale   di
          registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'art.
          21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28  aprile  1998,
          n. 406. 
              L'iscrizione deve  essere  rinnovata  ogni  10  anni  e
          l'impresa  e'   tenuta   a   comunicare   ogni   variazione
          intervenuta successivamente all'iscrizione.  Le  iscrizioni
          di cui al presente comma, effettuate  entro  il  14  aprile
          2008 ai sensi e per gli effetti della normativa  vigente  a
          quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
              9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute  ad  aderire
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'art.  188-bis,  comma  2,  lettera  a),
          procedono, in relazione a  ciascun  autoveicolo  utilizzato
          per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento
          degli obblighi stabiliti dall'art. 3, comma 6, lettera  c),
          del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare in data 17 dicembre 2009. La  Sezione
          regionale dell'Albo procede, in sede di prima  applicazione
          entro due mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo
          degli autoveicoli  per  i  quali  non  e'  stato  adempiuto
          l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre  mesi
          dalla sospensione senza che  l'obbligo  di  cui  sopra  sia
          stato adempiuto, l'autoveicolo e' di diritto e con  effetto
          immediato cancellato dall'Albo. 
              10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di  raccolta
          e trasporto dei  rifiuti  pericolosi,  per  l'attivita'  di
          intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
          dei medesimi, e' subordinata  alla  prestazione  di  idonee
          garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui  importi  e
          modalita'  sono  stabiliti  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
          per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE)  n.
          1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese  in
          possesso della certificazione  ambientale  ai  sensi  della
          norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore
          dei predetti  decreti  si  applicano  la  modalita'  e  gli
          importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente  in
          data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          1 del 2 gennaio  1997,  come  modificato  dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente in data 23 aprile  1999,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999. 
              11. Le imprese che effettuano le attivita' di  bonifica
          dei siti e di bonifica dei beni contenenti  amianto  devono
          prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
          territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
          nel rispetto dei criteri  generali  di  cui  all'art.  195,
          comma  2,  lettera  g).  Tali  garanzie  sono  ridotte  del
          cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi  del
          regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento  nel
          caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
          ai sensi della norma Uni En Iso 14001. 
              12. Sono iscritti all'Albo le imprese e  gli  operatori
          logistici presso le stazioni ferroviarie,  gli  interporti,
          gli impianti di terminalizzazione,  gli  scali  merci  e  i
          porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
          affidati rifiuti in attesa  della  presa  in  carico  degli
          stessi  da  parte  dell'impresa  ferroviaria  o  navale   o
          dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
          di trasporto navale, il raccomandatario  marittimo  di  cui
          alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
          o  noleggiatore,  che  effettuano  il  trasporto,  per  gli
          adempimenti  relativi  al  sistema   di   controllo   della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis, comma 2,  lettera  a).  L'iscrizione  deve  essere
          rinnovata ogni  cinque  anni  e  non  e'  subordinata  alla
          prestazione delle garanzie finanziarie. 
              13.  L'iscrizione  all'Albo  ed  i   provvedimenti   di
          sospensione, di revoca,  di  decadenza  e  di  annullamento
          dell'iscrizione, nonche' l'accettazione,  la  revoca  e  lo
          svincolo  delle  garanzie  finanziarie  che  devono  essere
          prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
          regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede  legale
          l'impresa interessata, in base alla  normativa  vigente  ed
          alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 
              14. Avverso i  provvedimenti  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine  di
          decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
          stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo. 
              15. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture  e
          dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  sono
          definite  le  attribuzioni  e  le  modalita'  organizzative
          dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle  imprese,
          i requisiti dei  responsabili  tecnici  delle  medesime,  i
          termini e le modalita' di  iscrizione,  i  diritti  annuali
          d'iscrizione.  Fino  all'adozione  del  predetto   decreto,
          continuano  ad  applicarsi,  per  quanto  compatibili,   le
          disposizioni del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406, e  delle  deliberazioni  del  Comitato
          nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
          informa ai seguenti principi: 
              a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi
          per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure; 
              b)   coordinamento    con    la    vigente    normativa
          sull'autotrasporto,   sul   trasporto   ferroviario,    sul
          trasporto  via  mare  e  per  via  navigabile  interna,  in
          coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); 
              c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti
          di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; 
              d)  ridefinizione  dei  diritti  annuali   d'iscrizione
          relativi alle imprese di  trasporto  dei  rifiuti  iscritte
          all'Albo nazionale gestori ambientali; 
              e)  interconnessione   e   interoperabilita'   con   le
          pubbliche  amministrazioni  competenti   alla   tenuta   di
          pubblici registri; 
              f)         riformulazione          del          sistema
          disciplinare-sanzionatorio  dell'Albo  e  delle  cause   di
          cancellazione dell'iscrizione; 
              g) definizione delle competenze e delle responsabilita'
          del responsabile tecnico. 
              16. Nelle more dell'emanazione dei decreti  di  cui  al
          presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
          disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
          la gestione dei rifiuti vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore della parte quarta  del  presente  decreto,  la  cui
          abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
          suddetti decreti. 
              17.  Agli  oneri  per  il  funzionamento  del  Comitato
          nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  e  provinciali  si
          provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
          e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le  previsioni,
          anche relative alle modalita' di versamento e di  utilizzo,
          che  saranno   determinate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.
          Fino all'adozione  del  citato  decreto,  si  applicano  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in  data  13  dicembre  1995,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'art.
          7, comma 7,  del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  29
          dicembre 1993 sono versate al Capo  XXXII,  capitolo  2592,
          art. 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per  essere
          riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, al Capitolo 7082 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare. 
              18. I  compensi  da  corrispondere  ai  componenti  del
          Comitato nazionale  dell'Albo  e  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo sono determinati ai sensi dell'art. 7,  comma  5,
          del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406. 
              19. La disciplina regolamentare dei  casi  in  cui,  ai
          sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241,  l'esercizio  di  un'attivita'  privata  puo'   essere
          intrapreso   sulla   base   della   denuncia   di    inizio
          dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione  e
          agli atti di competenza dell'Albo. 
              19-bis.  Sono  esclusi   dall'obbligo   di   iscrizione
          all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  gli  imprenditori
          agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, produttori
          iniziali di rifiuti, per il trasporto  dei  propri  rifiuti
          effettuato  all'interno  del   territorio   provinciale   o
          regionale dove ha sede l'impresa ai fini  del  conferimento
          degli  stessi  nell'ambito  del  circuito  organizzato   di
          raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'art. 183. 
              20.  Le  imprese  iscritte   all'Albo   con   procedura
          ordinaria ai sensi del comma 5 sono  esentate  dall'obbligo
          della comunicazione di cui al comma 18  se  lo  svolgimento
          dell'attivita'  di  raccolta  e   trasporto   dei   rifiuti
          sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art.  216
          ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero  non
          comporta variazioni della categoria, della classe  e  della
          tipologia  di  rifiuti  per  le  quali  tali  imprese  sono
          iscritte. 
              21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si  applicano
          le disposizioni di cui all'art. 21  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attivita' di cui
          al  comma  18  a  seguito  di  comunicazione  corredata  da
          documentazione  incompleta  o  inidonea,  si   applica   il
          disposto di cui all'art. 256, comma 1. 
              22. I soggetti firmatari degli accordi e  contratti  di
          programma previsti  dall'art.  181  e  dall'art.  206  sono
          iscritti presso un'apposita sezione dell'Albo, a seguito di
          semplice richiesta scritta e senza essere  sottoposti  alle
          garanzie finanziarie di cui ai commi 8 e 9. 
              23. Sono  istituiti  presso  il  Comitato  nazionale  i
          registri  delle  imprese  autorizzate  alla   gestione   di
          rifiuti, aggiornati ogni  trenta  giorni,  nei  quali  sono
          inseriti,   a   domanda,   gli   elementi    identificativi
          dell'impresa  consultabili  dagli  operatori   secondo   le
          procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare,  nel  rispetto  dei
          principi di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
          196.  I  registri  sono  pubblici  e,  entro  dodici   mesi
          dall'entrata in vigore  della  parte  quarta  del  presente
          decreto, sono resi disponibili al  pubblico,  senza  oneri,
          anche per via telematica, secondo  i  criteri  fissati  dal
          predetto decreto  (891).  Le  Amministrazioni  autorizzanti
          comunicano al Comitato nazionale, subito dopo  il  rilascio
          dell'autorizzazione,  la   ragione   sociale   dell'impresa
          autorizzata, l'attivita'  per  la  quale  viene  rilasciata
          l'autorizzazione,  i  rifiuti  oggetto  dell'attivita'   di
          gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente
          segnalano ogni variazione delle predette  informazioni  che
          intervenga nel corso  della  validita'  dell'autorizzazione
          stessa. Nel caso di ritardo dell'Amministrazione  superiore
          a trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa
          interessa   ta   puo'   inoltrare   copia   autentica   del
          provvedimento,  anche  per  via  telematica,  al   Comitato
          nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri. 
              24. Le imprese che effettuano attivita' di  smaltimento
          dei rifiuti non pericolosi  nel  luogo  di  produzione  dei
          rifiuti stessi ai sensi dell'art. 215 sono iscritte  in  un
          apposito registro con le modalita'  previste  dal  medesimo
          articolo. 
              25. Le imprese che svolgono operazioni di recupero  dei
          rifiuti ai sensi dell'art. 216 sono iscritte in un apposito
          registro con le modalita' previste dal medesimo articolo. 
              26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22,  23,
          24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione  di
          un diritto annuale di iscrizione,  per  ogni  tipologia  di
          registro,  pari  a  50  euro,  rideterminabile   ai   sensi
          dell'art. 21 del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24  e  25
          sono versati, secondo le modalita' di cui al comma 16, alla
          competente  Sezione  regionale  dell'Albo,  che  procede  a
          contabilizzarli    separatamente    e    ad     utilizzarli
          integralmente per l'attuazione dei medesimi commi. 
              27. La tenuta dei registri di cui  ai  commi  22  e  23
          decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al  comma
          16. 
              28. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».