Art. 9 Monitoraggio degli impianti di trattamento di rifiuti iscritti al SISTRI 1. Gli impianti di discarica, di incenerimento dei rifiuti nonche' di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti, sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti. 2. L'installazione, la disinstallazione, la manutenzione, la sostituzione e l'accesso alle apparecchiature di cui al comma 1 sono riservati al personale del concessionario del sistema SISTRI. I relativi oneri sono a carico del SISTRI, fatti salvi i casi in cui la sostituzione si renda necessaria per cause imputabili al gestore. 3. In presenza di condizioni che non garantiscono un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettivita' dati) adeguato per il funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, ovvero qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature medesime, il concessionario del sistema SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, puo' decidere di non procedere all'installazione delle medesime. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 12, comma 2, e' tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilita' di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione e' effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che comporta tale variazione. 4. L'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio e' a carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state installate. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i gestori degli impianti sono tenuti a preservare la funzionalita' delle predette apparecchiature.