Art. 9 
 
Monitoraggio degli impianti di trattamento  di  rifiuti  iscritti  al
                               SISTRI 
 
  1. Gli impianti di discarica, di incenerimento dei rifiuti  nonche'
di coincenerimento destinati esclusivamente  al  recupero  energetico
dei rifiuti, sono  dotati  di  apparecchiature  idonee  a  monitorare
l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti. 
  2.  L'installazione,  la  disinstallazione,  la  manutenzione,   la
sostituzione e l'accesso alle apparecchiature di cui al comma 1  sono
riservati al personale  del  concessionario  del  sistema  SISTRI.  I
relativi oneri sono a carico del SISTRI, fatti salvi i casi in cui la
sostituzione si renda necessaria per cause imputabili al gestore. 
  3. In presenza di condizioni che non  garantiscono  un  accesso  ai
servizi di rete (elettrica o di connettivita' dati) adeguato  per  il
funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio,  ovvero
qualora ricorrano altre oggettive circostanze di  fatto  che  rendano
tecnicamente  impraticabile  l'installazione  delle   apparecchiature
medesime, il concessionario del sistema  SISTRI,  a  seguito  di  una
valutazione effettuata dal proprio personale, puo'  decidere  di  non
procedere all'installazione delle medesime. Il gestore del rispettivo
impianto, fermo restando l'obbligo  di  iscrizione  al  SISTRI  e  di
effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l'obbligo di  cui
all'articolo 12, comma 2, e'  tenuto  a  comunicare  al  SISTRI  ogni
variazione da cui possa  conseguire  la  possibilita'  di  dotare  il
rispettivo impianto delle predette apparecchiature  di  monitoraggio.
La comunicazione e'  effettuata  entro  e  non  oltre  tre  mesi  dal
verificarsi dell'evento che comporta tale variazione. 
  4. L'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio e' a
carico  dei  gestori  degli  impianti  presso  i  quali  sono   state
installate. Fermo restando quanto stabilito al  comma  2,  i  gestori
degli impianti  sono  tenuti  a  preservare  la  funzionalita'  delle
predette apparecchiature.