Art. 9
Monitoraggio degli impianti di trattamento di rifiuti iscritti al
SISTRI
1. Gli impianti di discarica, di incenerimento dei rifiuti nonche'
di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico
dei rifiuti, sono dotati di apparecchiature idonee a monitorare
l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti.
2. L'installazione, la disinstallazione, la manutenzione, la
sostituzione e l'accesso alle apparecchiature di cui al comma 1 sono
riservati al personale del concessionario del sistema SISTRI. I
relativi oneri sono a carico del SISTRI, fatti salvi i casi in cui la
sostituzione si renda necessaria per cause imputabili al gestore.
3. In presenza di condizioni che non garantiscono un accesso ai
servizi di rete (elettrica o di connettivita' dati) adeguato per il
funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, ovvero
qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano
tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature
medesime, il concessionario del sistema SISTRI, a seguito di una
valutazione effettuata dal proprio personale, puo' decidere di non
procedere all'installazione delle medesime. Il gestore del rispettivo
impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di
effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui
all'articolo 12, comma 2, e' tenuto a comunicare al SISTRI ogni
variazione da cui possa conseguire la possibilita' di dotare il
rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio.
La comunicazione e' effettuata entro e non oltre tre mesi dal
verificarsi dell'evento che comporta tale variazione.
4. L'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio e' a
carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state
installate. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i gestori
degli impianti sono tenuti a preservare la funzionalita' delle
predette apparecchiature.