Art. 10 
 
 
           Lingua degli atti nello scambio di informazioni 
 
   1. La richiesta di informazioni sulle condanne  e'  redatta  nella
lingua  ufficiale  o  in  una  delle  lingue  ufficiali  dello  Stato
richiesto. 
  2. La risposta alla richiesta di  informazioni  sulle  condanne  e'
redatta nella lingua italiana ovvero nella lingua concordata  con  lo
Stato richiedente.