Art. 4 
 
 
Condanne pronunciate in Italia nei confronti di  cittadino  di  altro
                            Stato membro 
 
  1.  Qualsiasi  condanna  pronunciata  in  Italia  e  iscritta   nel
casellario  giudiziale  e'  comunicata  senza  indugio  all'autorita'
centrale dello Stato membro o  degli  Stati  membri  di  cittadinanza
della  persona  condannata,  pur  quando  questa   abbia   anche   la
cittadinanza italiana. 
  2. Le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli Stati  membri
di cittadinanza sono quelle di cui all'articolo 5-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. 
  3.  Le  modifiche  e  le  eliminazioni  dei  dati  del   casellario
giudiziale, gia' comunicati allo Stato membro o agli Stati membri  di
cittadinanza, sono immediatamente trasmesse all'autorita' centrale di
detti Stati. 
  4. Sono altresi' inviate, previa richiesta, le copie delle sentenze
e dei  conseguenti  provvedimenti  nonche'  ogni  altra  informazione
pertinente.