Art. 4 Condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro 1. Qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale e' comunicata senza indugio all'autorita' centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana. 2. Le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza sono quelle di cui all'articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. 3. Le modifiche e le eliminazioni dei dati del casellario giudiziale, gia' comunicati allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza, sono immediatamente trasmesse all'autorita' centrale di detti Stati. 4. Sono altresi' inviate, previa richiesta, le copie delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti nonche' ogni altra informazione pertinente.