Art. 5 
 
 
             Condanne pronunciate in altro Stato membro 
                 nei confronti di cittadino italiano 
 
  1. L'Ufficio centrale conserva i dati e  le  informazioni  ricevute
circa le condanne pronunciate dalle autorita'  giudiziarie  di  altri
Stati  membri  nei  confronti  del  cittadino  italiano,  provvedendo
immediatamente agli aggiornamenti in seguito alle  modifiche  o  alle
eliminazioni di cui riceva comunicazione e, quando  interpellato,  ne
dispone la trasmissione all'autorita' che ne fa richiesta.