Art. 5 Condanne pronunciate in altro Stato membro nei confronti di cittadino italiano 1. L'Ufficio centrale conserva i dati e le informazioni ricevute circa le condanne pronunciate dalle autorita' giudiziarie di altri Stati membri nei confronti del cittadino italiano, provvedendo immediatamente agli aggiornamenti in seguito alle modifiche o alle eliminazioni di cui riceva comunicazione e, quando interpellato, ne dispone la trasmissione all'autorita' che ne fa richiesta.