Art. 6 
 
 
              Richiesta di informazioni sulle condanne 
 
  1. La richiesta di informazioni sulle condanne, diretta all'Ufficio
centrale, e' redatta in conformita' al modulo di cui  all'allegato  A
al presente decreto. Allo stesso modo  e'  redatta  la  richiesta  di
informazioni diretta dall'Ufficio centrale alla  autorita'  di  altro
Stato membro. 
  2. L'Ufficio centrale, ricevuta la  richiesta  delle  autorita'  di
altri Stati membri nell'ambito di un procedimento penale o anche  per
finalita' diverse, puo' rivolgersi,  per  acquisire  le  informazioni
necessarie, all'autorita' centrale di un altro Stato membro. 
  3. Allo stesso modo puo' provvedere quando la richiesta e' proposta
dall'interessato, purche' questi sia o sia stato cittadino italiano o
residente in Italia o sia o sia stato  cittadino  o  residente  dello
Stato membro alla cui autorita' centrale sono richiesti i dati  e  le
informazioni. 
  4.  Se  l'interessato  richiedente  non  e'   cittadino   italiano,
l'Ufficio  centrale  chiede  i  dati  e  le  informazioni  necessarie
all'autorita' centrale dello Stato membro  di  cui  l'interessato  e'
cittadino.