Art. 6 Richiesta di informazioni sulle condanne 1. La richiesta di informazioni sulle condanne, diretta all'Ufficio centrale, e' redatta in conformita' al modulo di cui all'allegato A al presente decreto. Allo stesso modo e' redatta la richiesta di informazioni diretta dall'Ufficio centrale alla autorita' di altro Stato membro. 2. L'Ufficio centrale, ricevuta la richiesta delle autorita' di altri Stati membri nell'ambito di un procedimento penale o anche per finalita' diverse, puo' rivolgersi, per acquisire le informazioni necessarie, all'autorita' centrale di un altro Stato membro. 3. Allo stesso modo puo' provvedere quando la richiesta e' proposta dall'interessato, purche' questi sia o sia stato cittadino italiano o residente in Italia o sia o sia stato cittadino o residente dello Stato membro alla cui autorita' centrale sono richiesti i dati e le informazioni. 4. Se l'interessato richiedente non e' cittadino italiano, l'Ufficio centrale chiede i dati e le informazioni necessarie all'autorita' centrale dello Stato membro di cui l'interessato e' cittadino.