Art. 7 Informazioni sulle condanne 1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, secondo le seguenti modalita': a) quando la richiesta, proposta per un procedimento penale o anche per fini diversi, si riferisce a un cittadino italiano, trasmette le informazioni relative: 1) alle condanne pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale; 2) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione e che abbia conservato ai sensi dell'articolo 5; 3) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale; 4) alle condanne pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale; b) quando, in relazione alle condanne di cui al numero 2) della lettera a), lo Stato membro che ha fornito le informazioni ha fatto divieto di ulteriori trasmissioni per fini diversi da un procedimento penale, indica all'autorita' richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni; c) quando la richiesta e' proposta dalle autorita' di un Paese terzo in relazione a un cittadino italiano, risponde in riferimento alle condanne di cui ha avuto informazione dalle autorita' di altro Stato membro soltanto nei limiti applicabili allo scambio di informazioni con gli Stati membri; d) quando la richiesta riguarda cittadini di altro Stato membro, di Paesi terzi o apolidi, risponde trasmettendo le informazioni relative alle condanne pronunciate in Italia e alle condanne pronunciate all'estero nella misura in cui l'autorita' giudiziaria italiana puo' ottenere le stesse informazioni in casi analoghi. 2. Con la risposta alle richieste delle autorita' di un Paese terzo, proposte ai fini di un procedimento penale, l'Ufficio centrale specifica che i dati personali trasmessi possono essere utilizzati soltanto ai fini del procedimento penale. Se si tratta di fini diversi da un procedimento penale specifica che i dati personali trasmessi possono essere utilizzati solo per il fine per il quale sono stati richiesti. 3. Il modulo di cui all'allegato B al presente decreto e' corredato di un elenco delle condanne, redatto conformemente al diritto nazionale.