Art. 7 
 
 
                     Informazioni sulle condanne 
 
  1. L'Ufficio centrale  risponde  alle  richieste  di  informazioni,
mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, secondo
le seguenti modalita': 
    a) quando la richiesta, proposta per  un  procedimento  penale  o
anche per  fini  diversi,  si  riferisce  a  un  cittadino  italiano,
trasmette le informazioni relative: 
      1)  alle  condanne  pronunciate  in  Italia  e   iscritte   nel
casellario giudiziale; 
      2) alle condanne pronunciate in  altri  Stati  membri,  di  cui
abbia  avuto  informazione  e   che   abbia   conservato   ai   sensi
dell'articolo 5; 
      3) alle condanne pronunciate in  altri  Stati  membri,  di  cui
abbia avuto informazione e che siano state  iscritte  nel  casellario
giudiziale; 
      4) alle condanne pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto
informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale; 
    b) quando, in relazione alle condanne di cui al numero  2)  della
lettera a), lo Stato membro che ha fornito le informazioni  ha  fatto
divieto di ulteriori trasmissioni per fini diversi da un procedimento
penale, indica all'autorita'  richiedente  lo  Stato  membro  da  cui
provengono le informazioni; 
    c) quando la richiesta e' proposta dalle autorita'  di  un  Paese
terzo in relazione a un cittadino italiano, risponde  in  riferimento
alle condanne di cui ha avuto informazione dalle autorita'  di  altro
Stato  membro  soltanto  nei  limiti  applicabili  allo  scambio   di
informazioni con gli Stati membri; 
    d) quando la richiesta riguarda cittadini di altro Stato  membro,
di Paesi terzi  o  apolidi,  risponde  trasmettendo  le  informazioni
relative  alle  condanne  pronunciate  in  Italia  e  alle   condanne
pronunciate all'estero nella misura in  cui  l'autorita'  giudiziaria
italiana puo' ottenere le stesse informazioni in casi analoghi. 
  2. Con la risposta alle  richieste  delle  autorita'  di  un  Paese
terzo, proposte ai fini di un procedimento penale, l'Ufficio centrale
specifica che i dati personali trasmessi  possono  essere  utilizzati
soltanto ai fini del  procedimento  penale.  Se  si  tratta  di  fini
diversi da un procedimento penale  specifica  che  i  dati  personali
trasmessi possono essere utilizzati solo per il  fine  per  il  quale
sono stati richiesti. 
  3. Il modulo di cui all'allegato B al presente decreto e' corredato
di  un  elenco  delle  condanne,  redatto  conformemente  al  diritto
nazionale.