Art. 8 Termini di risposta 1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste delle autorita' centrali degli altri Stati membri, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta o di ricevimento delle informazioni complementari necessarie per identificare la persona a cui la richiesta si riferisce; risponde alle richieste proposte dall'interessato entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.