Art. 8 
 
 
                         Termini di risposta 
 
  1. L'Ufficio  centrale  risponde  alle  richieste  delle  autorita'
centrali  degli  altri  Stati  membri,  mediante  il  modulo  di  cui
all'allegato B al presente decreto,  immediatamente  e  comunque  non
oltre  dieci  giorni  lavorativi  dalla  data  di  ricevimento  della
richiesta  o  di   ricevimento   delle   informazioni   complementari
necessarie  per  identificare  la  persona  a  cui  la  richiesta  si
riferisce; risponde alle richieste  proposte  dall'interessato  entro
venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.