Art. 9 Condizioni di utilizzo dei dati personali 1. Salva la disciplina sul trattamento dei dati personali relativi a decisioni pronunciate in Italia, i dati personali ricevuti dalle autorita' centrali degli altri Stati membri, ai fini di un procedimento penale o per fini diversi da un procedimento penale, possono essere utilizzati solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti o per i fini e nei limiti della richiesta, come specificato nel modulo di cui all'allegato B al presente decreto. 2. I dati personali di cui al comma 1 sono in ogni caso utilizzabili per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la pubblica sicurezza.