Art. 9 
 
 
              Condizioni di utilizzo dei dati personali 
 
  1. Salva la disciplina sul trattamento dei dati personali  relativi
a decisioni pronunciate in Italia, i dati  personali  ricevuti  dalle
autorita'  centrali  degli  altri  Stati  membri,  ai  fini   di   un
procedimento penale o per fini diversi  da  un  procedimento  penale,
possono essere utilizzati solo ai fini del procedimento penale per il
quale sono stati richiesti o per i fini e nei limiti della richiesta,
come specificato  nel  modulo  di  cui  all'allegato  B  al  presente
decreto. 
  2.  I  dati  personali  di  cui  al  comma  1  sono  in  ogni  caso
utilizzabili per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per
la pubblica sicurezza.