Art. 3 
 
           Organizzazione e funzionamento della banca dati 
                        e misure di sicurezza 
 
  1. La banca dati e' collocata  presso  il  Ministero  dell'interno,
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  Servizio  per  il  sistema
informativo  interforze  della  Direzione  centrale   della   Polizia
criminale. 
  2. La banca dati e'  organizzata  secondo  criteri  di  separazione
logica e fisica dagli altri sistemi informatici  gestiti  dal  Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°  aprile  1981,
n. 121, al fine di garantirne la piena autonomia  rispetto  a  questi
ultimi. 
  3. La banca dati e' predisposta per la raccolta ed il raffronto dei
profili del DNA, secondo quanto previsto dalla legge. Per la gestione
dei profili del DNA il software della banca dati  e'  organizzato  su
due livelli. 
  4. Il primo livello e' impiegato ai fini  investigativi  in  ambito
nazionale. Il secondo livello e' impiegato anche per le finalita'  di
collaborazione  internazionale  di  polizia   in   conformita'   alle
decisioni del Consiglio dell'Unione  europea  n.  2008/615/GAI  e  n.
2008/616/GAI, e successive modificazioni, nonche'  per  finalita'  di
collaborazione internazionale di polizia ai  sensi  dell'articolo  12
della legge, secondo le modalita' di cui all'articolo 10 ed  al  Capo
III. 
  5. La continuita' di funzionamento della banca dati  e'  assicurata
da uno specifico sistema  secondario  remoto,  attivato  in  caso  di
disastro o di altro evento di  eccezionale  gravita'  dichiarato  dal
responsabile di cui all'articolo 26,  e  adottato  in  conformita'  a
quanto previsto dall'articolo 50-bis del decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
  6. Per il sistema secondario di cui al comma  5  sono  adottate  le
stesse misure di sicurezza, anche  fisiche  e  logiche,  relative  al
trattamento dei dati, previste per la banca dati. 
  7. Gli accessi alla banca dati e le operazioni di  trattamento  dei
dati  sono  riservati  ai  soli  operatori  abilitati   e   designati
incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi  dell'articolo
28 del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  e  successive
modificazioni, secondo  predefiniti  profili  di  autorizzazione,  in
possesso di credenziali di autenticazione previo superamento  di  una
procedura informatica di autenticazione forte. 
  8. Per le  esclusive  finalita'  di  verifica  della  liceita'  dei
trattamenti, gli accessi e le operazioni  di  cui  al  comma  7  sono
registrati  in  appositi  file  di  log  non  modificabili  che  sono
conservati per venti anni. 
  9. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia, sentito il Garante per  la  protezione  dei
dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del  presente  regolamento,  sono  definiti  i  profili  di
autorizzazione, le procedure di autenticazione, di registrazione e di
analisi dei log. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile
          1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza): 
              «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione  dati).  -
          E' istituito presso il Ministero dell'interno,  nell'ambito
          dell'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo  comma
          dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per  la  raccolta
          delle informazioni e dei dati di cui  all'art.  6,  lettera
          a), e all'art. 7. 
              Il  Centro  provvede   alla   raccolta,   elaborazione,
          classificazione e  conservazione  negli  archivi  magnetici
          delle  informazioni  e   dei   dati   nonche'   alla   loro
          comunicazione ai soggetti autorizzati,  indicati  nell'art.
          9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati  ai  sensi
          del comma seguente. 
              Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione tecnica, presieduta  dal  funzionario  preposto
          all'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo   comma
          dell'art. 5, per la fissazione dei criteri  e  delle  norme
          tecniche per  l'espletamento  da  parte  del  Centro  delle
          operazioni di cui al comma precedente e  per  il  controllo
          tecnico sull'osservanza di tali criteri e  norme  da  parte
          del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
          le  norme  tecniche  predetti   divengono   esecutivi   con
          l'approvazione del Ministro dell'interno.». 
              -  Per  l'argomento  della  decisione   del   Consiglio
          dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI  si
          veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  l'argomento  della  decisione   del   Consiglio
          dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per l'art. 12 della citata legge 30 giugno  2009,  n.
          85, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  50-bis  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale)  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: 
              «Art. 50-bis (Continuita' operativa). - 1. In relazione
          ai nuovi scenari di rischio,  alla  crescente  complessita'
          dell'attivita' istituzionale caratterizzata da  un  intenso
          utilizzo della tecnologia dell'informazione,  le  pubbliche
          amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado
          di   assicurare    la    continuita'    delle    operazioni
          indispensabili per il servizio e il  ritorno  alla  normale
          operativita'. 
              2.  Il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione assicura  l'omogeneita'  delle  soluzioni  di
          continuita'    operativa     definite     dalle     diverse
          Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale  il
          Parlamento. 
              3.  A   tali   fini,   le   pubbliche   amministrazioni
          definiscono: 
              a) il piano di continuita'  operativa,  che  fissa  gli
          obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure
          per la gestione della continuita' operativa, anche affidate
          a soggetti esterni. Il piano tiene conto  delle  potenziali
          criticita'   relative   a   risorse   umane,   strutturali,
          tecnologiche  e  contiene  idonee  misure  preventive.   Le
          amministrazioni pubbliche verificano la  funzionalita'  del
          piano di continuita' operativa con cadenza biennale; 
              b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte
          integrante di quello di continuita' operativa di  cui  alla
          lettera a) e stabilisce le misure tecniche e  organizzative
          per garantire il funzionamento dei centri  di  elaborazione
          dati e  delle  procedure  informatiche  rilevanti  in  siti
          alternativi a quelli di  produzione.  DigitPA,  sentito  il
          Garante per la protezione dei dati personali, definisce  le
          linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la
          salvaguardia dei dati e  delle  applicazioni  informatiche,
          verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di
          disaster recovery delle amministrazioni  interessate  e  ne
          informa   annualmente   il   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione. 
              4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da  ciascuna
          amministrazione sulla base di appositi e dettagliati  studi
          di fattibilita' tecnica; su tali studi e' obbligatoriamente
          acquisito il parere di DigitPA.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  28  del   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «Art. 28 (Titolare del trattamento).  -  1.  Quando  il
          trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da  una
          pubblica amministrazione o  da  un  qualsiasi  altro  ente,
          associazione od  organismo,  titolare  del  trattamento  e'
          l'entita'  nel  suo  complesso  o  l'unita'  od   organismo
          periferico che esercita un  potere  decisionale  del  tutto
          autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento,
          ivi compreso il profilo della sicurezza.».