Art. 4 
 
Organizzazione e funzionamento del laboratorio centrale e  misure  di
                              sicurezza 
 
  1. Il laboratorio centrale e' collocato presso il  Ministero  della
giustizia,   Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria    -
Direzione generale dei detenuti e del trattamento. 
  2. Il laboratorio centrale e' dotato di  strutture  robotizzate  in
grado di compiere le seguenti fasi di tipizzazione del DNA: 
    a)  accettazione,  catalogazione  e  conservazione  del  campione
biologico; 
    b) set-up del campione; 
    c) eventuale fase di estrazione del DNA; 
    d) eventuale fase di quantificazione; 
    e) amplificazione del DNA mediante PCR, ovvero moltiplicazione in
vitro di frammenti di DNA  mediante  reazione  a  catena  dell'enzima
polimerasi; 
    f) lettura  ed  interpretazione  del  profilo  del  DNA  mediante
sequenziatore automatico. 
  3. Il laboratorio centrale per la gestione complessiva  del  flusso
del lavoro e dei dati  di  laboratorio  si  avvale  di  un  LIMS  che
assicura la tracciabilita' del campione biologico, delle  varie  fasi
della  tipizzazione  del  DNA  e  delle  operazioni  effettuate   dal
personale addetto, ivi inclusi gli amministratori di  sistema,  e  la
registrazione non modificabile di tutte le  variazioni  apportate  ai
dati. 
  4. La continuita' del funzionamento  di  un  LIMS  del  laboratorio
centrale  e'  assicurata  da  uno   specifico   sistema   di   misure
tecnologiche di back-up del LIMS il cui accesso e' riservato ai  soli
operatori autorizzati mediante  una  procedura  di  autenticazione  e
autorizzazione. 
  5. Gli accessi  al  sistema  LIMS  del  laboratorio  centrale  sono
riservati ai soli operatori abilitati, secondo predefiniti profili di
autorizzazione,   previo   superamento   di    una    procedura    di
autenticazione. Gli accessi e le operazioni  effettuate  sul  sistema
LIMS sono registrati in appositi file di  log  non  modificabili.  Le
registrazioni degli  accessi  sono  conservate  per  venti  anni.  Le
registrazioni delle operazioni sono  conservate  per  dieci  anni.  I
profili  di  autorizzazione,  le  procedure  di  autenticazione,   di
registrazione e di analisi dei log, sono specificati nel  decreto  di
cui all'articolo 3, comma 9. 
  6. Gli accessi ai locali e agli armadi adibiti  alla  conservazione
dei campioni biologici e degli elettroferogrammi  sono  riservati  ai
soli operatori abilitati e in possesso di apposite chiavi di  accesso
e sono registrati, secondo le regole  indicate  dal  decreto  di  cui
all'articolo 3, comma 9.