Art. 10 
 
Disposizioni transitorie  intese  a  realizzare  con  gradualita'  la
  riduzione  delle  dotazioni  organiche   del   personale   militare
  dell'Esercito italiano, della Marina  militare,  escluso  il  Corpo
  delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2209-septies: 
      1) al comma 1, le parole: «abbia maturato i requisiti utili per
l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e» sono soppresse; 
      2) al comma 2, lettera a), dopo le parole:  «di  ciascun  anno»
sono inserite le seguenti: «, per il  personale  che  al  1°  gennaio
dell'anno  di  riferimento  sia  a  non  piu'  di  sette   anni   dal
raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado e il corpo di
appartenenza»; 
      3) al comma 2, lettera b): 
        3.1) la parola: «due» e' sostituita dalle seguente: «tre»; 
        3.2) dopo le parole: «dal servizio permanente», sono inserite
le  seguenti:  «e  qualora  abbia  maturato  i  requisiti  utili  per
l'accesso al trattamento pensionistico anticipato»; 
    b) all'articolo 2209-octies, comma 1: 
      1) le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno
2017»; 
      2) le parole: «non inferiore al 2 per cento e non superiore  al
5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 4  per
cento e non superiore al 10 per cento»; 
    c) all'articolo 2229: 
      1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  «Se nell'ambito di una  categoria  di  personale  il  numero  delle
domande e' inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo
2230,  le  residue  posizioni  possono  essere  portate  in   aumento
nell'altra, nei limiti  dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dal
periodo precedente.»; 
      2) al comma 6, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della  legge  31  dicembre  2012,  n.
244»; 
    d) all'articolo 2230, comma 1: 
      1) alla lettera g), il numero: «33» e' sostituito dal seguente:
«65», il numero: «570» e' sostituito dal seguente: «643» e il numero:
«603» e' sostituito dal seguente: «708»; 
      2) alla lettera h), il numero: «45» e' sostituito dal seguente:
«65», il numero: «795» e' sostituito dal seguente: «830» e il numero:
«840» e' sostituito dal seguente: «895»; 
      3) alla lettera i), il numero: «12» e' sostituito dal seguente:
«60», il numero: «205» e' sostituito dal seguente: «251» e il numero:
«217» e' sostituito dal seguente: «311»; 
      4) alla lettera l), il numero: «12» e' sostituito dal seguente:
«55» e il numero: «205»  e'  sostituito  dal  seguente:  «297»  e  il
numero: «217» e' sostituito dal seguente: «352»; 
      5) alla lettera m), il numero: «6» e' sostituito dal  seguente:
«29», il numero: «90» e' sostituito dal seguente: «226» e il  numero:
«96» e' sostituito dal seguente: «255»; 
      6) dopo la lettera m) sono aggiunte, infine, le seguenti: 
    «m-bis) 2021: ufficiali: 40; marescialli: 200; totale 240; 
    m-ter) 2022: ufficiali: 50; marescialli: 206; totale 256; 
    m-quater) 2023: ufficiali: 61; marescialli: 265; totale 326; 
    m-quinquies) 2024: ufficiali: 60; marescialli: 284; totale 344.». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2, lettere a) e  b)
          dell'art. 2209-septies del citato decreto legislativo n. 66
          del 2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2209-septies (Disposizioni transitorie intese  ad
          estendere  l'istituto  dell'aspettativa  per  riduzione  di
          quadri al personale militare  non  dirigente  dell'Esercito
          italiano, della Marina militare,  escluso  il  Corpo  delle
          capitanerie di porto, e dell'Aeronautica  militare).  -  1.
          Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine  stabilito  ai
          sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31  dicembre  2012,
          n. 244, il personale militare non  dirigente  dell'Esercito
          italiano, della Marina militare,  escluso  il  Corpo  delle
          capitanerie di  porto,  e  dell'Aeronautica  militare,  ivi
          compreso quello di cui all'art. 2210, comma 1, lettere  a),
          b), c), d), f) e g), non altrimenti  riassorbibile  con  le
          modalita' di cui all'art. 2209-quinquies, qualora si  trovi
          nelle condizioni di cui al comma 2 del  presente  articolo,
          e'  collocato  in  aspettativa  per  riduzione  di  quadri,
          indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza  armata,
          dalla categoria e dal ruolo di appartenenza. 
              2. Il personale di cui  al  comma  1  e'  collocato  in
          aspettativa  per  riduzione  di  quadri  in  ragione  della
          maggiore anzianita' anagrafica, secondo il seguente  ordine
          di priorita': 
              a) a domanda al 31 dicembre di  ciascun  anno,  per  il
          personale che al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia  a
          non piu' di sette anni dal  raggiungimento  del  limite  di
          eta' previsto per il grado e il corpo di appartenenza; 
              b) d'ufficio al 31 dicembre dell'anno  di  scadenza  di
          ciascuna   programmazione   triennale   di   cui   all'art.
          2209-quater, per il personale a non piu' di  tre  anni  dal
          compimento dei limiti di eta' stabiliti per  la  cessazione
          dal  servizio  permanente  e  qualora  abbia   maturato   i
          requisiti utili per l'accesso al trattamento  pensionistico
          anticipato. 
              3. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2209-octies
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  2209-octies  (Disposizioni  transitorie  per  la
          destinazione di quota parte dei  risparmi  derivanti  dalla
          progressiva  riduzione  del  personale  militare). -  1.  A
          decorrere  dall'anno  2017,  quota   parte   dei   risparmi
          derivanti  dalla  progressiva   riduzione   del   personale
          militare, accertati secondo quanto  previsto  dall'art.  4,
          comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n.  244,
          e' destinata ad alimentare il fondo  per  l'efficienza  dei
          servizi istituzionali dell'Esercito italiano, della  Marina
          militare  e  dell'Aeronautica  militare,  in   misura   non
          inferiore al 4 per cento e non superiore al 10  per  cento,
          informato  il  Consiglio  centrale   della   rappresentanza
          militare.». 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e  6  dell'art.  2229
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2229  (Regime  transitorio  del  collocamento  in
          ausiliaria). - 1. Omissis. 
              2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata
          entro i limiti del contingente annuo massimo  di  personale
          di ciascuna categoria indicata dall'art.  2230  e  comunque
          nel   limite   delle   risorse   disponibili    nell'ambito
          dell'autorizzazione di spesa di cui  agli  articoli  582  e
          583. Se nell'ambito di una categoria di personale il numero
          delle domande e' inferiore al contingente annuo massimo  di
          cui all'art. 2230,  le  residue  posizioni  possono  essere
          portate    in    aumento     nell'altra,     nei     limiti
          dell'autorizzazione   di   spesa   prevista   dal   periodo
          precedente. 
              3. - 5. (Omissis). 
              6.  Fino  all'anno  2024  ovvero  al  diverso   termine
          stabilito ai sensi dell'art. 5, comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244, il collocamento in  ausiliaria  puo'
          avvenire, altresi', a domanda  dell'interessato  che  abbia
          prestato non meno di 40  anni  di  servizio  effettivo.  Il
          periodo di permanenza in tale posizione e' di 5 anni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2230, comma 1,  lettere
          g), h), i) e l) del citato decreto legislativo  n.  66  del
          2010 come modificato dal presente decreto e lettere m-bis),
          m-ter), m-quater) e m-quinquies) del medesimo articolo come
          inseriti dal presente decreto: 
              «Art.  2230  (Unita'  di  personale  da  collocare   in
          ausiliaria). - 1. Le unita' di personale  da  collocare  in
          ausiliaria in relazione a quanto disposto  dall'art.  2229,
          sono cosi' determinate per l'anno di riferimento: 
              a) 2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368; 
              b) 2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583; 
              c) 2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; 
              d) 2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; 
              e) 2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688; 
              f) 2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale; 630; 
              g) 2016: ufficiali: 65; marescialli: 643; totale: 708 ; 
              h) 2017: ufficiali: 65; marescialli: 830: totale: 895; 
              i) 2018: ufficiali: 60; marescialli: 251; totale: 311; 
              l) 2019: ufficiali: 55; marescialli: 297; totale: 352; 
              m) 2020: ufficiali: 29; marescialli: 226; totale: 255; 
              m-bis) 2021: ufficiali: 40;  marescialli:  200;  totale
          240; 
              m-ter) 2022: ufficiali: 50;  marescialli:  206;  totale
          256; 
              m-quater) 2023: ufficiali: 61; marescialli: 265; totale
          326; 
              m-quinquies) 2024:  ufficiali:  60;  marescialli:  284;
          totale 344.».