Art. 11 
 
 
             Disposizioni in materia di personale civile 
                     del Ministero della difesa 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 36, comma 1: 
      1) dopo le parole: «e assistenti, il personale», sono  aggiunte
le seguenti: «militare e civile»; 
      2) le parole  «con  mansioni  di  archivista;  le  mansioni  di
archivista sono affidate a sottufficiali o  a  impiegati  civili  del
Ministero stesso» sono sostituite dalle  seguenti:  «nei  limiti  dei
posti di organico di cui al comma 2 e dei connessi oneri»; 
    b) dopo l'articolo 1529 e' inserito il seguente: 
  «Art. 1529-bis (Formazione). - 1. La  formazione  e'  il  complesso
delle attivita' con cui si migliorano ed indirizzano le risorse umane
attraverso l'acquisizione di capacita' e competenze che consentono al
personale  civile  di  svolgere  adeguatamente   il   proprio   ruolo
professionale. La formazione deve  essere  tesa  all'accrescimento  e
alla valorizzazione delle  professionalita'  acquisite,  al  fine  di
soddisfare i compiti  istituzionalmente  previsti  nell'ambito  delle
articolazioni   della   Difesa,   sia   in   ambito   nazionale   che
internazionale. 
  2.  Le  attivita'   di   formazione   si   sviluppano   attraverso,
l'implementazione dei moduli  formativi  di  base,  specializzazione,
aggiornamento e riconversione professionale. 
  3. I criteri e le modalita'  di  selezione  per  i  candidati  alla
frequenza del  corso  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  751  sono
determinati con decreto del Ministro della difesa.»; 
    c) all'articolo 2259-ter, comma 7: 
      1) le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno
2017»; 
      2) le parole: «non inferiore al 2 per cento e non superiore  al
5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 4  per
cento e non superiore al 10 per cento»; 
    d) all'articolo 2259-quater: 
      1) al comma 2, il secondo periodo, e' sostituito dal  seguente:
«Le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma  1
possono  essere  assolte  dal  Polo  di  formazione  unico   di   cui
all'articolo 1013, comma 5-bis  e  dagli  enti  di  formazione  della
Difesa nonche' dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.»; 
      2) al comma 3, alinea, e'  sostituito  dal  seguente:  «Per  le
medesime finalita' di cui al comma 1, il Capo di stato maggiore della
difesa approva, entro il 31 gennaio di  ciascun  anno,  un  programma
annuale di formazione, da attuare tramite i centri di  formazione  di
cui al comma 2, anche attraverso strutture decentrate, che  individua
in particolare:»; 
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il Capo  di  stato  maggiore  della  difesa,  d'intesa  con  il
Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali,  stabilisce
annualmente il numero dei posti da riservare a favore  del  personale
civile per la partecipazione ai  corsi  svolti  presso  i  centri  di
formazione militare, con esclusione dei  corsi  di  cui  all'articolo
715, comma 2, nonche' agli articoli 716, 717,  720,  722,  723,  725,
728, 731, 734, 736, 737, 739, 743, 750, 754, 755, 756, 757, 758, 760,
765, 773, 775,  776,  781,  783  e  786  e  di  altri  corsi  la  cui
partecipazione  e'  riservata  al   solo   personale   militare.   La
percentuale dei posti da riservare e' pari a  non  meno  del  20  per
cento dei posti disponibili.»; 
    e) all'articolo 2259-sexies, comma 1, dopo le parole:  «direttore
dell'ente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche', nei  casi
di perdurante vacanza di una o piu' cariche  apicali,  il  personale,
con i relativi requisiti di grado o qualifica, idoneo a ricoprire  le
cariche stesse in seno all'ente». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  36  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 36 (Uffici degli addetti delle  Forze  armate  in
          servizio all'estero). - 1. L'addetto dispone di un ufficio,
          del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e
          assistenti, il personale militare e  civile  assegnato  dal
          Ministero della difesa nei limiti dei posti di organico  di
          cui al comma 2 e dei connessi oneri. 
              2. I posti d'organico dell'ufficio di cui  al  comma  1
          sono determinati con decreto del Ministro della difesa,  di
          concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia
          e finanze.». 
              - Si riporta il testo del comma  7  dell'art.  2259-ter
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  2259-ter  (Riduzione  graduale  delle  dotazioni
          organiche del personale civile). - (Omissis). 
              7. A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi
          derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile,
          accertati secondo quanto previsto  dall'art.  4,  comma  1,
          lettera d), della  legge  31  dicembre  2012,  n.  244,  e'
          destinata ad alimentare i fondi per la  retribuzione  delle
          produttivita' del  personale  civile  del  Ministero  della
          difesa in misura  non  inferiore  al  4  per  cento  e  non
          superiore  al  10  per  cento,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali, con le modalita' previste dal citato articolo.». 
              - Si riporta il testo dei commi  2,  3  e  5  dell'art.
          2259-quater del citato decreto legislativo n. 66 del  2010,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2259-quater (Piani di  miglioramento  individuale
          della professionalita' del personale civile). - (Omissis). 
              2. Le esigenze di formazione di cui al comma  1  devono
          essere assolte entro i corrispondenti anni  del  «Programma
          triennale delle attivita' di  formazione  dei  dirigenti  e
          funzionari pubblici», di cui all'art.  8  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  16  aprile  2013,  n.  70.  Le
          esigenze straordinarie e urgenti di formazione  di  cui  al
          comma 1 possono essere assolte dal Polo di formazione unico
          di  cui  all'art.  1013,  comma  5-bis  e  dagli  enti   di
          formazione della  Difesa  nonche'  dalla  Scuola  nazionale
          dell'amministrazione. 
              3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Capo
          di stato maggiore della difesa approva, entro il 31 gennaio
          di ciascun anno, un programma  annuale  di  formazione,  da
          attuare tramite i centri di formazione di cui al  comma  2,
          anche attraverso strutture  decentrate,  che  individua  in
          particolare: 
              a)  moduli  formativi   dedicati   alla   riconversione
          professionale del personale  civile  appartenente  all'area
          seconda, ai fini del reimpiego  nell'ambito  del  Ministero
          della  difesa  ovvero  del   trasferimento   presso   altre
          amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con  le
          amministrazioni di destinazione; 
              b) moduli formativi di base e di specializzazione,  per
          ottimizzare l'impiego del personale civile  assegnato  agli
          arsenali, agli stabilimenti, ai poli  di  mantenimento,  ai
          centri tecnici e polifunzionali e agli enti e reparti della
          Difesa; 
              c) moduli formativi destinati al personale militare  di
          grado corrispondente alle qualifiche funzionali delle  aree
          seconda e terza, al  fine  di  agevolare  l'attuazione  del
          piano di programmazione triennale scorrevole  dei  transiti
          nei  ruoli  del  personale  civile  delle   amministrazioni
          pubbliche, di cui all'art.  2209-quater,  d'intesa  con  le
          amministrazioni di destinazione. 
              4. (Omissis). 
              5. Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con
          il   Segretario   generale,   sentite   le   organizzazioni
          sindacali, stabilisce annualmente il numero  dei  posti  da
          riservare  a   favore   del   personale   civile   per   la
          partecipazione  ai  corsi  svolti  presso   i   centri   di
          formazione  militare,  con  esclusione  dei  corsi  di  cui
          all'art. 715, comma 2, nonche' agli articoli 716, 717, 720,
          722, 723, 725, 728, 731, 734, 736, 737, 739, 743, 750, 754,
          755, 756, 757, 758, 760, 765, 773, 775, 776, 781, 783 e 786
          e di altri corsi la cui partecipazione e' riservata al solo
          personale militare. La percentuale dei posti  da  riservare
          e' pari a non meno del 20 per cento dei posti disponibili. 
              6. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2259-sexies
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  2259-sexies   (Enti   dipendenti   dai   comandi
          logistici di Forza armata). - 1. Fino al 31 dicembre  2024,
          ovvero al diverso termine stabilito ai sensi  dell'art.  5,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n.  244,  in  deroga
          all'art. 51 del presente codice, le dotazioni organiche  di
          ciascuno degli enti dipendenti  dai  comandi  logistici  di
          Forza armata, di cui all'art. 47, comma 1, lettera c), sono
          stabilite con il decreto del Ministro della difesa  di  cui
          all'art. 2259-ter, comma 2. In  coerenza  con  i  piani  di
          riduzione graduale del personale, nonche' con gli obiettivi
          di efficienza e di gestione economica, da conseguire  anche
          attraverso l'avvio di un processo di  internalizzazione  di
          servizi e lavori,  per  ciascun  ente,  in  relazione  alle
          esigenze connesse con  i  compiti  istituzionali  e  con  i
          programmi di lavoro, con decreto del Ministro della difesa,
          su proposta del Capo di Stato maggiore di Forza armata  per
          il tramite del Capo di stato maggiore della difesa, sentite
          le organizzazioni sindacali per le materie  di  competenza,
          si  provvede  alla   ricognizione   annuale   dell'organico
          effettivo di personale militare e civile e ad apportare  le
          coerenti  modifiche  ordinative,   anche   rimodulando   la
          ripartizione interna di compiti e funzioni. Con il medesimo
          decreto puo' essere rideterminato il  grado  dell'ufficiale
          preposto a ricoprire  la  carica  di  direttore  dell'ente,
          nonche', nei casi di  perdurante  vacanza  di  una  o  piu'
          cariche apicali, il personale, con i relativi requisiti  di
          grado o qualifica, idoneo a ricoprire le cariche stesse  in
          seno all'ente. 
              2. -3. (Omissis).».