Art. 11 Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 36, comma 1: 1) dopo le parole: «e assistenti, il personale», sono aggiunte le seguenti: «militare e civile»; 2) le parole «con mansioni di archivista; le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o a impiegati civili del Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dei posti di organico di cui al comma 2 e dei connessi oneri»; b) dopo l'articolo 1529 e' inserito il seguente: «Art. 1529-bis (Formazione). - 1. La formazione e' il complesso delle attivita' con cui si migliorano ed indirizzano le risorse umane attraverso l'acquisizione di capacita' e competenze che consentono al personale civile di svolgere adeguatamente il proprio ruolo professionale. La formazione deve essere tesa all'accrescimento e alla valorizzazione delle professionalita' acquisite, al fine di soddisfare i compiti istituzionalmente previsti nell'ambito delle articolazioni della Difesa, sia in ambito nazionale che internazionale. 2. Le attivita' di formazione si sviluppano attraverso, l'implementazione dei moduli formativi di base, specializzazione, aggiornamento e riconversione professionale. 3. I criteri e le modalita' di selezione per i candidati alla frequenza del corso di cui al comma 1 dell'articolo 751 sono determinati con decreto del Ministro della difesa.»; c) all'articolo 2259-ter, comma 7: 1) le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2017»; 2) le parole: «non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento»; d) all'articolo 2259-quater: 1) al comma 2, il secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «Le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 possono essere assolte dal Polo di formazione unico di cui all'articolo 1013, comma 5-bis e dagli enti di formazione della Difesa nonche' dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.»; 2) al comma 3, alinea, e' sostituito dal seguente: «Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Capo di stato maggiore della difesa approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale di formazione, da attuare tramite i centri di formazione di cui al comma 2, anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare:»; 3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso i centri di formazione militare, con esclusione dei corsi di cui all'articolo 715, comma 2, nonche' agli articoli 716, 717, 720, 722, 723, 725, 728, 731, 734, 736, 737, 739, 743, 750, 754, 755, 756, 757, 758, 760, 765, 773, 775, 776, 781, 783 e 786 e di altri corsi la cui partecipazione e' riservata al solo personale militare. La percentuale dei posti da riservare e' pari a non meno del 20 per cento dei posti disponibili.»; e) all'articolo 2259-sexies, comma 1, dopo le parole: «direttore dell'ente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche', nei casi di perdurante vacanza di una o piu' cariche apicali, il personale, con i relativi requisiti di grado o qualifica, idoneo a ricoprire le cariche stesse in seno all'ente».
Note all'art. 11: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 36 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 36 (Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero). - 1. L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale militare e civile assegnato dal Ministero della difesa nei limiti dei posti di organico di cui al comma 2 e dei connessi oneri. 2. I posti d'organico dell'ufficio di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze.». - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 2259-ter del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2259-ter (Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile). - (Omissis). 7. A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e' destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttivita' del personale civile del Ministero della difesa in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalita' previste dal citato articolo.». - Si riporta il testo dei commi 2, 3 e 5 dell'art. 2259-quater del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2259-quater (Piani di miglioramento individuale della professionalita' del personale civile). - (Omissis). 2. Le esigenze di formazione di cui al comma 1 devono essere assolte entro i corrispondenti anni del «Programma triennale delle attivita' di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 possono essere assolte dal Polo di formazione unico di cui all'art. 1013, comma 5-bis e dagli enti di formazione della Difesa nonche' dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. 3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Capo di stato maggiore della difesa approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale di formazione, da attuare tramite i centri di formazione di cui al comma 2, anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare: a) moduli formativi dedicati alla riconversione professionale del personale civile appartenente all'area seconda, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con le amministrazioni di destinazione; b) moduli formativi di base e di specializzazione, per ottimizzare l'impiego del personale civile assegnato agli arsenali, agli stabilimenti, ai poli di mantenimento, ai centri tecnici e polifunzionali e agli enti e reparti della Difesa; c) moduli formativi destinati al personale militare di grado corrispondente alle qualifiche funzionali delle aree seconda e terza, al fine di agevolare l'attuazione del piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti nei ruoli del personale civile delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 2209-quater, d'intesa con le amministrazioni di destinazione. 4. (Omissis). 5. Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso i centri di formazione militare, con esclusione dei corsi di cui all'art. 715, comma 2, nonche' agli articoli 716, 717, 720, 722, 723, 725, 728, 731, 734, 736, 737, 739, 743, 750, 754, 755, 756, 757, 758, 760, 765, 773, 775, 776, 781, 783 e 786 e di altri corsi la cui partecipazione e' riservata al solo personale militare. La percentuale dei posti da riservare e' pari a non meno del 20 per cento dei posti disponibili. 6. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2259-sexies del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2259-sexies (Enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga all'art. 51 del presente codice, le dotazioni organiche di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, di cui all'art. 47, comma 1, lettera c), sono stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui all'art. 2259-ter, comma 2. In coerenza con i piani di riduzione graduale del personale, nonche' con gli obiettivi di efficienza e di gestione economica, da conseguire anche attraverso l'avvio di un processo di internalizzazione di servizi e lavori, per ciascun ente, in relazione alle esigenze connesse con i compiti istituzionali e con i programmi di lavoro, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore di Forza armata per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa, sentite le organizzazioni sindacali per le materie di competenza, si provvede alla ricognizione annuale dell'organico effettivo di personale militare e civile e ad apportare le coerenti modifiche ordinative, anche rimodulando la ripartizione interna di compiti e funzioni. Con il medesimo decreto puo' essere rideterminato il grado dell'ufficiale preposto a ricoprire la carica di direttore dell'ente, nonche', nei casi di perdurante vacanza di una o piu' cariche apicali, il personale, con i relativi requisiti di grado o qualifica, idoneo a ricoprire le cariche stesse in seno all'ente. 2. -3. (Omissis).».