Art. 12 
 
Revisione della disciplina comune in  materia  di  sanita'  militare,
  misure di assistenza e diritti inerenti al lavoro civile 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 206, e' inserito il seguente: 
  «Art. 206-bis (Profilassi vaccinale del personale militare).  -  1.
La   Sanita'   militare    puo'    dichiarare    indispensabile    la
somministrazione,  secondo   appositi   protocolli,   di   specifiche
profilassi vaccinali al personale militare per poterlo  impiegare  in
particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine
di garantire la salute dei singoli e della collettivita'. 
  2. Con decreto del Ministro della difesa adottato di  concerto  con
il Ministro della salute sono approvati i protocolli sanitari di  cui
al  comma  1  che  recano  altresi'  l'indicazione  analitica   degli
adempimenti riferiti alle modalita' di somministrazione dei  vaccini,
quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente prima  di
iniziare  le  profilassi  vaccinali  e  di  registrare  su   apposita
documentazione, anche elettronica, riferita a ciascun militare  tutte
le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti. 
  3. Se il militare da sottoporre a profilassi vaccinale  rappresenta
documentati  motivi  sanitari  per  non  sottoporsi  alla  profilassi
stessa, la valutazione di merito e' rimessa alla  commissione  medica
ospedaliera competente per territorio.»; 
    b) all'articolo 1836, comma 3, le parole: «decreto  del  Ministro
della difesa, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «il regolamento». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  1836  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1836 (Fondo casa). - (Omissis). 
              3. Con il regolamento sono stabilite  le  modalita'  di
          gestione del fondo di cui al comma 1. 
              4. (Omissis).».