Art. 13 Modifiche formali, terminologiche o correttive, ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 168, comma 4, le parole: «; su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma, e' membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle Forze armate, presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri.» sono sostituite dalle seguenti: «; presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri e su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma.»; b) all'articolo 583, comma 1, la parola: «2215» e' sostituita dalla seguente: «2207»; c) all'articolo 909, comma 8, il secondo periodo e' soppresso; d) all'articolo 1053, al comma 1, lettera b), le parole: «, salvo il disposto di cui al comma 2» sono soppresse; e) all'articolo 1097, al comma 1, lettera a), le parole: «e nel caso di cui all'articolo 1053, comma 3,» sono soppresse; f) all'articolo 1244, al comma 1, le parole: «le norme che riguardano l'avanzamento in particolari condizioni di cui all'articolo 1076 e» sono soppresse; g) all'articolo 2210, comma 3, la parole: «, fermo restando il beneficio della promozione di cui all'articolo 1082» sono soppresse; h) all'articolo 2216: 1) al comma 1, la parola: «799» e' sostituita dalla seguente: «798-bis» e la parola: «2215» e' sostituita dalla seguente: «2207»; 2) al comma 2, la parola: «2215» e' sostituita dalla seguente: «2207»; i) all'articolo 2136, al comma 1, la lettera v) e' soppressa; l) all'articolo 2224, al comma 1: 1) alla lettera a) la parola: «2020» e' sostituita dalle seguenti: «2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; 2) alla lettera b), la parola: «2021» e' sostituita dalle seguenti: «2025, ovvero dal giorno successivo al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; m) all'articolo 2268, comma 1, numero 151), la parola: «, 9» e' soppressa; n) all'articolo 2269, comma 1, il numero 111) e' soppresso; o) all'articolo 2270, comma 1, numero 10), le parole: «: articolo 5;» sono sostituite dalle seguenti: «: articoli 5 e 19;». 2. Nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure discendenti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244. In sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio successivo all'anno di accertamento, detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, sono iscritti nel bilancio della Difesa su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 168 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 168 (Attribuzioni del Vice comandante generale). - (Omissis). 4. Il Vice comandante generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva, assolvendo le funzioni e i compiti delegati; presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri e su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma.». - Si riporta il testo del comma 1, alinea, dell'art. 583 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 583 (Oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma) - 1. Gli oneri riferiti alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, determinate con decreto del Ministro della difesa, di cui all'art. 2207, sono stabiliti, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dall'art. 582, nei seguenti importi in euro: a) - o) (Omissis). ». - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 909 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 909 (Norme comuni alla riduzione dei quadri). - (Omissis). 8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento. 9. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1, lettera b), dell'art. 1053 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1053 (Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali). - 1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi: a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'art. 1093; b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti in quadro; c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione. 4. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 1, lettera a), dell'art. 1097 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1097 (Forme di avanzamento). - 1. L'avanzamento degli ufficiali avviene: a) ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano, maggiore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e tenente colonnello e gradi corrispondenti; b) a scelta, per i gradi di maggiore, esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1244 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1244 (Estensione di norme). - 1. Agli ufficiali piloti e navigatori di complemento sono estese in quanto applicabili le altre norme sull'avanzamento degli ufficiali.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2210 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2210 (Ruoli a esaurimento degli ufficiali). - 1. Sono previsti i seguenti ruoli a esaurimento per gli ufficiali: a) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Esercito italiano; b) ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano; c) ruolo a esaurimento in servizio permanente della Marina militare; d) ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare; e) ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto; f) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Aeronautica militare; g) ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare; h) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri; i) ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri. 2. Gli ufficiali dei predetti ruoli in servizio vi permangono a esaurimento. 3. Il grado vertice per i ruoli di cui al comma 1, lettere a), c), f) e h) e', fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello. 4. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui al comma 1, lettere b), d), e), g) e i), sono stabiliti come segue: a) maggiore o grado corrispondente: 63 anni; b) ufficiali inferiori: 61 anni.». - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 2216 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2116 (Contingente di inquadramento dei volontari in ferma prefissata di un anno). - 1. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno, necessari per raggiungere la consistenza totale stabilita' dall'art. 798-bis e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'art. 2207, e' computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure di seguito indicate: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti e 747 volontari in servizio permanente. 2. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attivita' operative, fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'art. 2207, e' computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate: a) 478 unita', in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011; b) 406 unita', in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.». - Si riporta il testo del comma 1, lettera v) dell'art. 2136 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2136 (Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza). - 1. Si applicano al personale del Corpo della Guardia di finanza, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del libro IV del codice dell'ordinamento militare: (Omissis).; v) (soppressa).; (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2224 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2224 (Rafferme dei volontari di truppa). - 1. L'ammissione alle rafferme di cui all'art. 954 e' subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste: a) fino al 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall'art. 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583; b) a decorrere dal 1° gennaio 2025, ovvero dal giorno successivo al diverso termine stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dall'art. 798-bis. 2. I criteri e le modalita' di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa.». - Si riporta il testo del comma 1, numero 151) dell'art. 2268 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto: «Art. 2268 (Abrogazione espressa di norme primarie). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni: 1) - 150) (Omissis).; 151) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, esclusi articoli 5 e 19; (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1, numero 111) dell'art. 2269 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2269 (Abrogazione espressa di norme secondarie). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi secondari e le successive modificazioni: (Omissis). 111) (soppresso).; (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1, numero 10) dell'art. 2270 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 2270 (Norme che rimangono in vigore). - 1. In attuazione dell' art. 14, comma 14, legge 28 novembre 2005, n. 246, restano n vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni: (Omissis).; 10) regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156: art. 5 e 19; (Omissis).».