Art. 14 Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di nomina dei vertici militari 1. Alla legge 12 gennaio 1991, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1: 1) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o) nomine di militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, prevede l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica;»; 2) le lettere p), q), t) e v) sono soppresse. 2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 29, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il comandante del Comando operativo di vertice interforze e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di quadra aerea in servizio permanente effettivo.»; b) all'articolo 112, comma 1, dopo le parole: « e' retto da un ammiraglio di squadra», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa»; c) all'articolo 142, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il Comandante della squadra aerea e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.»; d) all'articolo 852, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il grado iniziale e' conferito: a) per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali con decreto del Ministro della difesa, per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con determinazione dirigenziale; b) per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale; c) per i militari di truppa, con determinazione del rispettivo comandante di corpo.»; e) dopo l'articolo 2126 e inserito il seguente: «Art. 2126-bis (Disposizioni di coordinamento con la legge 12 gennaio 1991, n. 13). - 1. Gli atti di nomina agli incarichi comunque denominati, di comandante territoriale, logistico, ovvero della formazione dell'Esercito italiano, della Marina e dell'Aeronautica militare, ove non altrimenti previsto dal codice, sono adottati nella forma del decreto del Ministro della difesa.». 3. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il comma 1 dell'articolo 94 e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 aprile 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Pinotti, Ministro della difesa Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Alfano, Ministro dell'interno Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Lorenzin, Ministro della salute Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettere o), p), q), t) e v) della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica) che e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1991, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente: a) - n) (Omissis).; o) nomine di militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, prevede l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica; p) (soppressa); q) (soppressa); r) - s) (Omissis); t) (soppressa); u) (Omissis).; v) (soppressa); z) - ii) (Omissis). 2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, e' tassativa e non puo' essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso.». - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 29 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 29 (Comando operativo di vertice interforze). - 1. Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonche' delle esercitazioni interforze e multinazionali, assicurando le necessarie forme di collegamento con i Comandi operativi di componente delle Forze armate. 1-bis. Il comandante del Comando operativo di vertice interforze e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di quadra aerea in servizio permanente effettivo. 2. Le norme disciplinanti l'ordinamento del Comando operativo di vertice interforze sono stabilite nel regolamento.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 112 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 112 (Organizzazione operativa della Marina militare). - 1. Il Comando in capo della Squadra navale e' il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed e' retto da un ammiraglio di squadra nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa. 2. Dal Comando di cui al comma 1 dipendono direttamente le unita' navali, i comandi operativi che le raggruppano e i reparti delle forze operative, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che, con medesimo atto, ne determina anche l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni.». - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 142 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 142 (Comando della squadra aerea). - 1. Il Comando della squadra aerea, retto da un generale di squadra aerea e posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei reparti, affinche' gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa. 1-bis. Il Comandante della squadra aerea e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa. 2. L'articolazione del Comando, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unita' e dei reparti dipendenti sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.». - Si riporta il testo dell'art. 852 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 852 (Conferimento del grado). - 1. Il grado e' conferito con atto di nomina o con atto di promozione. 1. Il grado e' conferito con atto di nomina o con atto di promozione. 2. Il grado iniziale e' conferito: a) per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali con decreto del Ministro della difesa, per gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, con determinazione dirigenziale; b) per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale; c) per i militari di truppa, con determinazione del rispettivo comandante di corpo.». - Si riporta il testo dell'art. 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 94 (Ordinamento del Comando operativo di vertice interforze). - 1. (abrogato). 2. Gli organici del Comando sono stabiliti su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, che definisce anche la sua ulteriore articolazione. ».