Art. 14 
 
 
         Razionalizzazione e semplificazione delle procedure 
                   di nomina dei vertici militari 
 
  1. Alla legge 12 gennaio 1991, n. 13, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1: 
      1) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: 
    «o) nomine di militari delle Forze armate,  compresa  l'Arma  dei
carabinieri, per le quali il codice dell'ordinamento militare, di cui
al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.   66,   e   successive
modificazioni, prevede l'emanazione del decreto del Presidente  della
Repubblica;»; 
      2) le lettere p), q), t) e v) sono soppresse. 
  2.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 29, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il comandante del Comando operativo di  vertice  interforze
e' nominato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
della difesa sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra  gli
ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata,  ammiraglio  di
squadra  o  generale  di  quadra   aerea   in   servizio   permanente
effettivo.»; 
    b) all'articolo 112, comma 1, dopo le parole: « e'  retto  da  un
ammiraglio di squadra», sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
      «nominato con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa»; 
    c) all'articolo 142, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il Comandante della squadra aerea e' nominato  con  decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il  Capo
di stato maggiore della difesa.»; 
    d) all'articolo 852, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il grado iniziale e' conferito: 
    a) per gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali con decreto  del
Ministro  della  difesa,  per   gli   appartenenti   ai   ruoli   dei
sottufficiali  e  dei   volontari   in   servizio   permanente,   con
determinazione dirigenziale; 
    b) per gli appartenenti al ruolo degli appuntati  e  carabinieri,
con determinazione del Comandante generale; 
    c) per i militari di truppa, con  determinazione  del  rispettivo
comandante di corpo.»; 
    e) dopo l'articolo 2126 e inserito il seguente: 
  «Art. 2126-bis (Disposizioni  di  coordinamento  con  la  legge  12
gennaio 1991, n. 13). - 1. Gli atti di nomina agli incarichi comunque
denominati,  di  comandante  territoriale,  logistico,  ovvero  della
formazione dell'Esercito italiano, della  Marina  e  dell'Aeronautica
militare, ove non altrimenti previsto dal codice, sono adottati nella
forma del decreto del Ministro della difesa.». 
  3. Al testo unico delle disposizioni regolamentari  in  materia  di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  il  comma  1  dell'articolo  94  e'
abrogato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 26 aprile 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Pinotti, Ministro della difesa 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Alfano, Ministro dell'interno 
 
                                Giannini,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
 
                                Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettere o),
          p), q), t)  e  v)  della  legge  12  gennaio  1991,  n.  13
          (Determinazione  degli  atti  amministrativi  da  adottarsi
          nella forma del decreto del  Presidente  della  Repubblica)
          che e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  17  gennaio
          1991, n. 14, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli
          atti previsti espressamente dalla Costituzione o  da  norme
          costituzionali e quelli relativi  all'organizzazione  e  al
          personale del Segretariato generale della Presidenza  della
          Repubblica, emana i seguenti altri atti,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente: 
              a) - n) (Omissis).; 
              o) nomine di  militari  delle  Forze  armate,  compresa
          l'Arma  dei   carabinieri,   per   le   quali   il   codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010,  n.  66  e  successive  modificazioni,  prevede
          l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica; 
              p) (soppressa); 
              q) (soppressa); 
              r) - s) (Omissis); 
              t) (soppressa); 
              u) (Omissis).; 
              v) (soppressa); 
              z) - ii) (Omissis). 
              2.  L'elencazione  degli   atti   di   competenza   del
          Presidente della Repubblica,  contenuta  nel  comma  1,  e'
          tassativa  e  non  puo'   essere   modificata,   integrata,
          sostituita o abrogata se non in modo espresso.». 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 29  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 29 (Comando operativo di  vertice  interforze). -
          1. Il Comando operativo di vertice interforze,  posto  alle
          dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa,
          svolge funzioni di  pianificazione  e  di  direzione  delle
          operazioni  nonche'  delle   esercitazioni   interforze   e
          multinazionali,  assicurando   le   necessarie   forme   di
          collegamento con i Comandi operativi  di  componente  delle
          Forze armate. 
              1-bis. Il comandante del Comando operativo  di  vertice
          interforze e' nominato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito  il
          Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali  con
          il grado di  generale  di  corpo  d'armata,  ammiraglio  di
          squadra o generale di quadra aerea in  servizio  permanente
          effettivo. 
              2. Le norme  disciplinanti  l'ordinamento  del  Comando
          operativo  di  vertice  interforze   sono   stabilite   nel
          regolamento.». 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  112  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  112  (Organizzazione  operativa   della   Marina
          militare). - 1. Il Comando in capo della Squadra navale  e'
          il  vertice  dell'organizzazione  operativa  della   Marina
          militare, dipende direttamente dal Capo di  Stato  maggiore
          della Marina militare ed  e'  retto  da  un  ammiraglio  di
          squadra  nominato  con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il
          Capo di stato maggiore della difesa. 
              2. Dal Comando di cui al comma 1 dipendono direttamente
          le unita' navali, i comandi operativi che le raggruppano  e
          i  reparti   delle   forze   operative,   individuati   con
          determinazione del Capo  di  stato  maggiore  della  Marina
          militare,  che,  con  medesimo  atto,  ne  determina  anche
          l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni.». 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 142 del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  142  (Comando  della  squadra  aerea). -  1.  Il
          Comando della  squadra  aerea,  retto  da  un  generale  di
          squadra aerea e posto alle dirette dipendenze del  Capo  di
          stato  maggiore  dell'Aeronautica  militare,  esercita   le
          attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e
          approntamento operativo dei reparti, affinche'  gli  stessi
          acquisiscano e mantengano i previsti livelli  di  prontezza
          operativa. 
              1-bis. Il Comandante della squadra  aerea  e'  nominato
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro della difesa, sentito il Capo  di  stato  maggiore
          della difesa. 
              2. L'articolazione del Comando, le sedi,  l'ordinamento
          e le funzioni delle unita' e dei  reparti  dipendenti  sono
          stabiliti con determinazione del  Capo  di  stato  maggiore
          dell'Aeronautica militare.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 852 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 852 (Conferimento del grado). - 1.  Il  grado  e'
          conferito con atto di nomina o con atto di promozione. 
              1. Il grado e' conferito con atto di nomina o con  atto
          di promozione. 
              2. Il grado iniziale e' conferito: 
              a) per gli appartenenti ai ruoli  degli  ufficiali  con
          decreto del Ministro della difesa, per gli appartenenti  ai
          ruoli  dei  sottufficiali  e  dei  volontari  in   servizio
          permanente, con determinazione dirigenziale; 
              b) per gli appartenenti  al  ruolo  degli  appuntati  e
          carabinieri, con determinazione del Comandante generale; 
              c) per i militari di  truppa,  con  determinazione  del
          rispettivo comandante di corpo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 94 del  citato  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  90  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 94 (Ordinamento del Comando operativo di  vertice
          interforze). - 1. (abrogato). 
              2. Gli organici del Comando sono stabiliti su  base  di
          equilibrata  rappresentativita'  delle  Forze  armate   con
          determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, che
          definisce anche la sua ulteriore articolazione. ».