Art. 2 Unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 118 e' sostituito dal seguente: «Art. 118 (Corpi della Marina militare). - 1. L'organizzazione della Marina militare e' suddivisa in: a) Corpo di stato maggiore; b) Corpo del genio della Marina; c) Corpo sanitario militare marittimo; d) Corpo di commissariato militare marittimo; e) Corpo delle capitanerie di porto; f) Corpo degli equipaggi militari marittimi. 2. Il Corpo del genio della Marina e' articolato nelle seguenti specialita': a) genio navale; b) armi navali; c) infrastrutture. 3. Il Corpo delle capitanerie di porto e' trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi e' costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto. 4. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1, possono essere utilizzate le seguenti denominazioni: a) per il Corpo di stato maggiore: ufficiali di vascello b) per il Corpo del genio della Marina: 1) per la specialita' genio navale: ufficiali G.N.; 2) per la specialita' armi navali: ufficiali A.N.; 3) per la specialita' infrastrutture: ufficiali INFR.; c) per il Corpo sanitario militare marittimo: ufficiali di Sanita'; d) per il Corpo di commissariato militare marittimo: ufficiali commissari; e) per il Corpo delle capitanerie di porto: ufficiali C.P.; f) per il Corpo degli equipaggi militari marittimi: ufficiali C.S.»; b) all'articolo 119, comma 1, lettera e) le parole: «del Corpo delle armi navali» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo del genio della marina, specialita' armi navali»; c) all'articolo 120: 1) alla rubrica, la parola: «navale» e' sostituita dalla seguente: «della Marina»; 2) al comma 1: 2.1) all'alinea, la parola: «navale» e' sostituita dalle seguenti: «della Marina, specialita' genio navale»; 2.2) alla lettera a) le parole: «e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare» sono soppresse; 2.3) alla lettera b), le parole: «, nonche' degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare» sono soppresse; 2.4) alla lettera e), le parole: «, le direzioni e sezioni del genio militare per la marina militare» sono soppresse; 2.5) alla lettera f), le parole: «del corpo» sono soppresse; 2.6) alla lettera g), le parole: «, agli immobili e alle infrastrutture alla Marina militare» sono soppresse; 3) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialita' armi navali: a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera; b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero; c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio; d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a) nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti all'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento; e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a); f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare; g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza. 1-ter. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialita' infrastrutture: a) progettare gli immobili o le infrastrutture dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina; b) dirigere, seguire e controllare la costruzione o il mantenimento e il collaudo degli immobili e delle infrastrutture in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina; c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero; d) dirigere le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare ovvero le articolazioni del settore infrastrutture in ambito interforze; e) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare. f) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.»: d) l'articolo 121 e' abrogato; e) all'articolo 130, comma 1, le parole: «Corpo delle armi navali» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo del genio della Marina, specialita' armi navali»; f) all'articolo 812, comma 1: 1) alla lettera b), la parola: «navale» e' sostituita dalle seguenti: «della Marina, suddiviso nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture»; 2) la lettera c) e' soppressa; 3) alla lettera h), la parola: «navale» e' sostituita dalle seguenti: «genio della Marina, suddiviso nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture»; 4) la lettera i) e' soppressa; g) dopo l'articolo 833-ter e' inserito il seguente: «Art. 833-quater (Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale o speciale del Corpo del genio della Marina, specialita' infrastrutture). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di capitano di vascello dei ruoli normali e speciali degli altri corpi della Marina militare, laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, che hanno operato nel settore infrastrutture possono transitare a domanda nel corrispondente ruolo del Corpo del genio della Marina, specialita' infrastrutture. 2. Gli ufficiali transitati ai sensi del comma 1 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianita' di grado e sono iscritti in ruolo nel Corpo del genio della Marina, specialita' infrastrutture, secondo le modalita' di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»; h) all'articolo 926, ovunque ricorrono, le parole: «navale e del Corpo delle armi navali» sono sostituite dalle seguenti: «della Marina»; i) all'articolo 1015, comma 1, le parole: «navale, delle armi navali» sono sostituite dalle seguenti «della Marina»; l) all'articolo 1043, comma 1, alla lettera c), le parole: «degli altri corpi della Marina del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo» sono sostituite dalla seguenti: «di ciascuno degli altri corpi o specialita' della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo o specialita'»; m) all'articolo 1072-bis, comma 1, lettera c), la parola: «navale» e' sostituita dalle seguenti: «della Marina»: n) all'articolo 1264, comma 2: 1) alla lettera b), la parola: «navale» e' sostituita dalle seguenti: «della Marina»; 2) alla lettera c), le parole: «capitano di corvetta del corpo delle armi navali e» sono soppresse; 3) la lettera d) e' soppressa; o) alla Tabella 2 allegata al codice: 1) il Quadro I e' sostituito dal Quadro I allegato al presente decreto legislativo; 2) il Quadro II e' sostituito dal Quadro II allegato al presente decreto legislativo; 3) il Quadro VII e' sostituito dal Quadro VII allegato al presente decreto legislativo; 4) il Quadro VIII e' sostituito dal Quadro VIII allegato al presente decreto legislativo; 5) i Quadri III e IX sono abrogati.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 119, comma 1, lettera e) del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 119 (Corpo di stato maggiore). - 1. Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore: a) - d) (Omissis).; e) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali del Corpo del genio della Marina, specialita' armi navali, e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare; f) - l) (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 120 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 120 (Corpo del genio della Marina). - 1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialita' genio navale: a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti, nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento; b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi; c) - d) (Omissis).; e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare; f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare; g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali; h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza. 1-bis. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialita' armi navali: a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'art. 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera; b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero; c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio; d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a) nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti all'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento; e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a); f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare; g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza. 1-ter. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialita' infrastrutture: a) progettare gli immobili o le infrastrutture dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina; b) dirigere, seguire e controllare la costruzione o il mantenimento e il collaudo degli immobili e delle infrastrutture in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina; c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero; d) dirigere le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare ovvero le articolazioni del settore infrastrutture in ambito interforze; e) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare. f) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.». - L'art. 121 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, abrogato dal presente decreto, recava "Corpo delle armi navali". - Si riporta il testo dell'art. 130, comma 1 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 130 (Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri»). - 1. Alla direzione dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri» e' preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo del genio della Marina, specialita' armi navali. All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e dipendenti civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare. Il personale di cui al presente comma e' compreso nei rispettivi organici. Omissis.». - Si riporta il testo dell'art. 812, comma 1, lettere b), c), h) e i) del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 812 (Ruoli del personale in servizio permanente). - 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti: a) (Omissis).; b) ruolo normale del Corpo del genio della Marina, suddiviso nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture; c) (soppressa); d) - g) (Omissis).; h) ruolo speciale del Corpo del genio della Marina, suddiviso nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture; i) (soppressa).; l) - n) (Omissis).; 2. -3. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 926 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 926 (Speciali limiti di eta' per gli ufficiali della Marina militare). - 1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali della Marina militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti: a) 65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; ammiraglio ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; b) 63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; c) 61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; capitano di vascello del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali.». - Si riporta il testo dell'art. 1015, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1015 (Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere). - 1. Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria, del genio militare, del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano, del genio della Marina, del genio aeronautico e delle armi dell'Aeronautica militare i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, se dimostrano di possedere tutti i requisiti indicati nel regolamento. 2. - 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1043, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1043 (Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare). - 1. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare e' composta: a) - b) (Omissis).; c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello di ciascuno degli altri corpi o specialita' della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo o specialita'. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1072-bis, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1072-bis (Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri). - 1. In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianita' nel grado e' determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, in misura non superiore a: a) - b) (Omissis).; c) due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito, del Corpo del genio della Marina e del Corpo del genio aeronautico; d) (Omissis). 2. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1264, comma 2, lettere b), c) e d) del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1264 (Ufficiali dei vari Corpi della Marina militare). - 1. (Omissis). 2. I periodi di imbarco e di servizio validi ai fini dell'avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado e al corpo di appartenenza sono i seguenti: a) (Omissis).; b) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo del genio della Marina: 1 anno di imbarco o di servizio tecnico; c) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo sanitario marittimo, del Corpo di commissariato marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto: 1 anno di servizio; d) (soppressa).».