Art. 3 Disposizioni transitorie in materia di unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2214, sono inseriti i seguenti: «Art. 2214-bis (Unificazione e riordino dei ruoli normali e speciali degli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale ed al Corpo delle armi navali della Marina militare). - 1. Gli allievi e gli aspiranti ufficiali del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare frequentatori del corso normale presso l'Accademia navale alla data del 1° gennaio 2017 all'atto della nomina a ufficiale sono immessi nel Corpo del genio della Marina, nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione all'iter di studi frequentato. 2. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale e al Corpo delle armi navali della Marina militare transitano nel Corpo del genio della Marina secondo le modalita' indicate all'articolo 2214-ter. 3. Le dotazioni organiche degli ufficiali del Corpo del genio della Marina, suddivise per ruolo e grado, sono determinate con il decreto di cui all'articolo 2209-ter. 4. Alla data del 1° gennaio 2017, il numero di promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie specialita' e' pari alla somma delle promozioni nei vari gradi dei preesistenti Corpi del genio navale e delle armi navali ed e' suddiviso nelle varie specialita' con il decreto di cui all'articolo 2233-bis, in modo che siano gradualmente ricondotte, al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ai valori di cui alla tabella 2, quadri II e VIII. Art. 2214-ter (Trasferimento dai ruoli del Corpo del genio navale e delle armi navali della Marina nei ruoli normale e speciale del Corpo del genio della Marina). - 1. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo normale del corpo del genio navale e del corpo delle armi navali che frequentano i corsi applicativi presso l'Accademia navale sono trasferiti nel ruolo normale del corpo del genio della Marina, nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione all'iter di studi frequentato. 2. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo speciale del corpo del genio navale e del corpo delle armi navali che frequentano i corsi applicativi presso l'Accademia navale sono trasferiti nel ruolo speciale del corpo del genio della Marina, nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione al Corpo di provenienza, al titolo di studio posseduto ovvero alla categoria di appartenenza se provenienti dal Corpo equipaggi della Marina militare ai sensi del comma 3 dell'articolo 655. 3. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali fino al grado di contrammiraglio appartenenti al ruolo normale e al ruolo speciale del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali, sono trasferiti nei corrispondenti ruoli del Corpo del genio della Marina e nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione: a) al corpo di provenienza; b) ai titoli di studio posseduti ovvero ai corsi effettuati; c) al servizio prestato nel settore infrastrutture della Marina militare o interforze, per l'inserimento nella specialita' infrastrutture. 4. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 avvengono mantenendo la posizione di stato, l'anzianita' assoluta e relativa, con provvedimento della Direzione generale del personale militare su indicazione dello Stato maggiore della Marina che definisce le specialita' di transito. 5. Gli ufficiali ammiragli nel grado di ispettore e ispettore capo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio della Marina mantenendo la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' stabilito ai sensi del comma 3 dell'articolo 797.»; b) dopo l'articolo 2221, sono inseriti i seguenti: «Art. 2221-bis (Aspettativa per riduzione quadri). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine previsto all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, agli ufficiali del Corpo del genio della Marina: a) fino al grado di contrammiraglio, si applica quanto previsto dall'articolo 906, con riferimento all'organico della specialita' di assegnazione; b) nei gradi di ammiraglio ispettore ed ammiraglio ispettore capo, si applica quanto previsto dall'articolo 906 con riferimento all'organico del rispettivo grado del Corpo del genio della Marina. 2. Con i decreti di cui all'articolo 2209-ter, durante il predetto periodo transitorio verranno stabilite le dotazioni organiche distinte per il Corpo del genio della Marina e le singole specialita'. Art. 2221-ter (Categorie in congedo del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali). - 1. Dal 1° gennaio 2017 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e della riserva di complemento del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali sono iscritti nelle corrispondenti posizioni di stato dei ruoli del congedo del Corpo del genio della Marina. 2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi dell'articolo 797.».