Art. 3 
 
Disposizioni transitorie in materia di  unificazione  del  Corpo  del
  genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2214, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  2214-bis  (Unificazione  e  riordino  dei  ruoli  normali  e
speciali degli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale ed al
Corpo delle armi navali della Marina militare). - 1.  Gli  allievi  e
gli aspiranti ufficiali del Corpo del genio navale e del Corpo  delle
armi navali della Marina militare  frequentatori  del  corso  normale
presso l'Accademia navale alla data  del  1°  gennaio  2017  all'atto
della nomina a ufficiale sono  immessi  nel  Corpo  del  genio  della
Marina, nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture,
in relazione all'iter di studi frequentato. 
  2. Alla data del 1° gennaio 2017,  gli  ufficiali  appartenenti  al
Corpo del genio navale e al Corpo  delle  armi  navali  della  Marina
militare transitano nel Corpo  del  genio  della  Marina  secondo  le
modalita' indicate all'articolo 2214-ter. 
  3. Le dotazioni organiche degli ufficiali del Corpo del genio della
Marina, suddivise per ruolo e grado, sono determinate con il  decreto
di cui all'articolo 2209-ter. 
  4. Alla data del 1° gennaio 2017, il numero di promozioni a  scelta
nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del  Corpo  del
genio della Marina nelle varie specialita' e' pari alla  somma  delle
promozioni nei vari gradi dei preesistenti Corpi del genio  navale  e
delle armi navali ed e' suddiviso  nelle  varie  specialita'  con  il
decreto di cui all'articolo 2233-bis, in modo che siano  gradualmente
ricondotte, al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso  termine  previsto
all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre  2012,  n.  244,  ai
valori di cui alla tabella 2, quadri II e VIII. 
  Art. 2214-ter (Trasferimento dai ruoli del Corpo del genio navale e
delle armi navali della Marina nei ruoli normale e speciale del Corpo
del genio della Marina). - 1. Alla data  del  1°  gennaio  2017,  gli
ufficiali del ruolo normale del corpo del genio navale  e  del  corpo
delle  armi  navali  che  frequentano  i  corsi  applicativi   presso
l'Accademia navale sono trasferiti nel ruolo normale  del  corpo  del
genio della Marina, nelle specialita' genio  navale,  armi  navali  e
infrastrutture, in relazione all'iter di studi frequentato. 
  2. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali del ruolo  speciale
del corpo del  genio  navale  e  del  corpo  delle  armi  navali  che
frequentano  i  corsi  applicativi  presso  l'Accademia  navale  sono
trasferiti nel ruolo speciale del corpo del genio della Marina, nelle
specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture, in  relazione
al Corpo di provenienza, al titolo di studio  posseduto  ovvero  alla
categoria di appartenenza se provenienti dal  Corpo  equipaggi  della
Marina militare ai sensi del comma 3 dell'articolo 655. 
  3. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali fino  al  grado  di
contrammiraglio appartenenti al ruolo normale e al ruolo speciale del
Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali, sono trasferiti
nei corrispondenti ruoli del Corpo del genio  della  Marina  e  nelle
specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione: 
    a) al corpo di provenienza; 
    b) ai titoli di studio posseduti ovvero ai corsi effettuati; 
    c) al servizio prestato nel settore infrastrutture  della  Marina
militare  o   interforze,   per   l'inserimento   nella   specialita'
infrastrutture. 
  4. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2, e 3  avvengono  mantenendo
la  posizione  di  stato,  l'anzianita'  assoluta  e  relativa,   con
provvedimento della Direzione  generale  del  personale  militare  su
indicazione dello  Stato  maggiore  della  Marina  che  definisce  le
specialita' di transito. 
  5. Gli ufficiali ammiragli nel grado di ispettore e ispettore  capo
del Corpo del genio  navale  e  del  Corpo  delle  armi  navali  sono
trasferiti nel  ruolo  normale  del  Corpo  del  genio  della  Marina
mantenendo la posizione di stato e l'anzianita' di  grado  posseduta.
L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali  e'  stabilito
ai sensi del comma 3 dell'articolo 797.»; 
    b) dopo l'articolo 2221, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 2221-bis (Aspettativa per riduzione quadri). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre  2024,  ovvero  al  diverso
termine previsto all'articolo 5, comma 2,  della  legge  31  dicembre
2012, n. 244, agli ufficiali del Corpo del genio della Marina: 
    a) fino al grado di contrammiraglio, si applica  quanto  previsto
dall'articolo 906, con riferimento all'organico della specialita'  di
assegnazione; 
    b) nei gradi di  ammiraglio  ispettore  ed  ammiraglio  ispettore
capo, si applica quanto previsto dall'articolo  906  con  riferimento
all'organico del rispettivo grado del Corpo del genio della Marina. 
  2. Con i decreti di cui all'articolo 2209-ter, durante il  predetto
periodo  transitorio  verranno  stabilite  le   dotazioni   organiche
distinte  per  il  Corpo  del  genio  della  Marina  e   le   singole
specialita'. 
  Art. 2221-ter (Categorie in congedo del Corpo del  genio  navale  e
del Corpo delle armi navali). - 1. Dal 1° gennaio 2017 gli  ufficiali
dell'ausiliaria, della riserva e della  riserva  di  complemento  del
Corpo del genio navale e del Corpo delle armi  navali  sono  iscritti
nelle corrispondenti posizioni di stato dei  ruoli  del  congedo  del
Corpo del genio della Marina. 
  2. Il trasferimento  degli  ufficiali  di  cui  al  comma  1  viene
effettuato ai sensi dell'articolo 797.».