Art. 4 
 
Revisione  della  disciplina  in  materia  di   reclutamento,   stato
  giuridico  e  formazione  del  personale   militare   dell'Esercito
  italiano,  della  Marina  militare,  dell'Aeronautica  militare   e
  dell'Arma dei carabinieri 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 643, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Nei concorsi per il reclutamento del personale delle  Forze
armate, i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai
fini  dell'arruolamento  di  candidati  risultati   idonei   ma   non
vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti  dal
presente codice.»; 
    b) all'articolo 649, il comma 3, e' sostituito dal seguente: 
  «3. I posti riservati agli allievi delle scuole  militari  che  non
vengono ricoperti possono essere  devoluti,  secondo  la  percentuale
massima  stabilita  nel  bando   di   concorso,   nell'ordine   della
graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono  alle  armi  in
qualita' di ufficiali inferiori, di sottufficiali o  di  militari  di
truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di  servizio
effettivamente svolto.»; 
    c) all'articolo 686: 
      1) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
    «e) una visita medica da parte di una commissione, costituita  da
un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale
presidente e da due ufficiali medici quali componenti, dei  quali  il
meno anziano in ruolo svolge anche funzioni  di  segretario,  il  cui
giudizio  e'  definitivo.  Per  il  concorrente  gia'   in   servizio
nell'Arma, a eccezione degli allievi carabinieri,  l'accertamento  e'
limitato alla verifica  dell'assenza  di  infermita'  invalidanti  in
atto.»; 
      2) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) una visita medica da parte di una commissione, composta da un
ufficiale medico di grado non inferiore a  tenente  colonnello  quale
presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il  meno
anziano in ruolo svolge anche funzioni  di  segretario,  tendente  ad
accertare l'assenza  di  infermita'  invalidanti  in  atto.  Per  gli
appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e  carabinieri,  che
sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo  parziale  al
servizio d'istituto, la visita medica  e'  finalizzata  ad  accertare
l'assenza di ulteriori infermita' invalidanti in atto.»; 
    d) all'articolo 724, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Gli ufficiali della Marina militare in servizio  permanente
effettivo  ammessi  a  frequentare  master  di  2°  livello  o  corsi
formativi equivalenti in materie idro-oceanografiche sono vincolati a
una ferma di dodici anni decorrente dalla data di  inizio  del  corso
stesso. Tale ferma assorbe quella gia' contratta e non opera nel caso
di mancato superamento o dimissioni dal corso.»; 
    e) all'articolo 726, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perche'  non
idonei in attitudine  militare  sono  posti  in  congedo  secondo  le
modalita' previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).»; 
    f) all'articolo 727, comma 1, lettera a), dopo  le  parole:  «con
obbligo di ultimare la ferma contratta» sono aggiunte le seguenti: «,
fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1,  lettera
c-bis)»; 
    g) all'articolo 728, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perche'  non
idonei in attitudine professionale, sono dimessi dal corso e posti in
congedo, secondo le modalita' previste dall'articolo  935,  comma  1,
lettera c-bis).»; 
    h)  all'articolo  730,  comma  1,  dopo  le  parole:  «la   ferma
contratta» sono aggiunte, in fine, le seguenti:  «,  fatta  eccezione
per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis)»; 
    i) all'articolo 731, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Gli ufficiali che conseguono  la  laurea  magistrale  nella
sessione straordinaria dell'ultimo  anno  del  corso  regolare,  sono
iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno  conseguito  il  titolo
nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo  piano  di
studi.»; 
    l) all'articolo 732, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perche'  non
idonei in attitudine militare e professionale sono posti  in  congedo
secondo le modalita' previste dall'articolo  935,  comma  1,  lettera
c-bis)»; 
    m)  all'articolo  733,  comma  1,  dopo  le  parole:  «la   ferma
contratta» sono aggiunte, in fine, le seguenti:  «,  fatta  eccezione
per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis)»; 
    n) all'articolo 735: 
      1)  al  comma  1,  lettera  c),  dopo  le  parole:  «la   ferma
contratta», sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i  casi
di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis)»; 
      2) dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: 
  «1-ter. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perche'  non
idonei in attitudine militare e professionale sono posti  in  congedo
secondo le modalita' previste dall'articolo  935,  comma  1,  lettera
c-bis).»; 
    o)  all'articolo  742,  comma  1,  le  parole:  «un  terzo»  sono
sostituite dalle seguenti: «due terzi»; 
    p) l'articolo 907 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 907 (Riduzione dei quadri per eccedenze nei ruoli speciale  e
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le  eccedenze  che
si verificano, rispetto al numero massimo degli organici nei gradi di
generale e di colonnello,  nei  ruoli  speciale  e  tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri  sono  eliminate  con  il  collocamento  in
aspettativa per riduzione di  quadri  dell'ufficiale  del  rispettivo
ruolo  anagraficamente  piu'  anziano   e,   a   parita'   di   eta',
dell'ufficiale meno anziano nel grado.»; 
    q) all'articolo 935, comma 1, dopo la lettera c), e' inserita  la
seguente: 
  «c-bis) mancato superamento da  parte  degli  ufficiali  dei  ruoli
normali frequentatori delle Accademie del  corso  di  applicazione  e
collocamento  in  congedo  nella  categoria  del  complemento   senza
obblighi di ferma, a seguito di accertata non idoneita' in attitudine
militare  per  l'Esercito  e  l'Arma  dei   carabinieri,   attitudine
professionale per la Marina e attitudine militare e professionale per
l'Aeronautica, previo parere favorevole della  commissione  ordinaria
di avanzamento.»; 
    r) all'articolo 984: 
      1) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Per l'ufficiale in congedo  dell'Aeronautica  militare  non  e'
ammesso il trasferimento al ruolo naviganti.»; 
      2) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Fatto salvo il disposto di cui al comma 5, negli altri casi
l'ufficiale  in  congedo  dell'Aeronautica   militare   puo'   essere
trasferito a domanda, con  il  grado,  l'anzianita'  posseduti  e  la
propria  posizione  di  stato,  in  ruolo  o  corpo  degli  ufficiali
dell'Aeronautica militare diverso da quello di  appartenenza,  previa
determinazione   ministeriale   su   indicazione   della   competente
commissione   di   avanzamento,   tenuti   presenti   la   capacita',
l'attitudine, gli  studi  compiuti,  l'attivita'  svolta  nella  vita
civile e la dichiarazione di disponibilita' al richiamo  in  servizio
da parte del richiedente.»; 
    s) all'articolo 1392, comma 1, dopo le parole: «giudizio penale,»
sono inserite le seguenti: «salvo il caso  in  cui  l'amministrazione
abbia gia' proceduto disciplinarmente ai  sensi  dell'articolo  1393,
comma 1,»; 
    t) l'articolo 1393 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  1393  (Rapporti  fra  il  procedimento  disciplinare  e   il
procedimento penale). - 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad
oggetto, in tutto o in parte, fatti in  relazione  ai  quali  procede
l'autorita' giudiziaria, e' avviato, proseguito e concluso  anche  in
pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni  disciplinari  di
maggiore  gravita',  punibili  con  la  consegna  di  rigore  di  cui
all'articolo 1362 o con le sanzioni  disciplinari  di  stato  di  cui
all'articolo  1357,  l'autorita'  competente,  solo   nei   casi   di
particolare complessita' dell'accertamento del  fatto  addebitato  al
militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti  preliminari,  non
disponga  di  elementi  conoscitivi   sufficienti   ai   fini   della
valutazione disciplinare, promuove il  procedimento  disciplinare  al
termine  di  quello  penale.  Il  procedimento  disciplinare  non  e'
comunque promosso e se gia' iniziato e' sospeso fino alla data in cui
l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o  del
decreto penale irrevocabili, che concludono il  procedimento  penale,
ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in  cui  riguardi
atti e comportamenti del militare  nello  svolgimento  delle  proprie
funzioni, in adempimento di obblighi e  doveri  di  servizio.  Rimane
salva  la  possibilita'  di  adottare  la  sospensione  precauzionale
dall'impiego di cui  all'articolo  916,  in  caso  di  sospensione  o
mancato avvio del procedimento disciplinare. 
  2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso,  si  conclude  con
l'irrogazione di una sanzione  e,  successivamente,  il  procedimento
penale e' definito con una sentenza irrevocabile di  assoluzione  che
riconosce che il fatto addebitato al dipendente non  sussiste  o  non
costituisce illecito penale o che il militare  non  lo  ha  commesso,
l'autorita' competente, ad istanza di parte,  da  proporsi  entro  il
termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della pronuncia
penale,  riapre  il  procedimento  disciplinare  per  modificarne   o
confermarne l'atto conclusivo in  relazione  all'esito  del  giudizio
penale. 
  3. Se il procedimento disciplinare si conclude senza  l'irrogazione
di sanzioni e il processo penale con  una  sentenza  irrevocabile  di
condanna, l'autorita' competente riapre il procedimento  disciplinare
per valutare le  determinazioni  conclusive  all'esito  del  giudizio
penale. Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se  dalla
sentenza irrevocabile di condanna risulta che il  fatto  addebitabile
al dipendente in sede disciplinare puo'  comportare  la  sanzione  di
stato della perdita del grado per  rimozione,  ovvero  la  cessazione
dalla ferma o dalla rafferma, mentre e' stata  irrogata  una  diversa
sanzione. 
  4. Nei casi di cui ai commi 1, primo periodo, 2 e 3 il procedimento
disciplinare e', rispettivamente, avviato o  riaperto  entro  novanta
giorni dalla  data  in  cui  l'Amministrazione  ha  avuto  conoscenza
integrale della sentenza ovvero dalla presentazione  dell'istanza  di
riapertura ed e' concluso entro duecentosettanta giorni dall'avvio  o
dalla riapertura. La riapertura avviene  mediante  il  rinnovo  della
contestazione dell'addebito da parte dell'autorita' competente  e  il
procedimento prosegue secondo le ordinarie modalita' previste.»; 
    u) all'articolo 1398: 
      1) al comma 1: 
        1.1) le lettere b) e c) sono soppresse; 
        1.2) al comma 1, alla lettera d), le parole: «al  termine  di
inchiesta formale» sono sostituite dalle seguenti:  «all'esito  della
valutazione operata dall'autorita' competente ai sensi  dell'articolo
1393 di non avviare  il  procedimento  disciplinare  di  stato  o  al
termine dell'inchiesta formale»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui  all'articolo
1393, comma 1, periodi secondo e terzo, e' instaurato o ripreso senza
ritardo dalla data  in  cui  l'Amministrazione  ha  avuto  conoscenza
integrale della sentenza o del decreto penale  irrevocabili,  che  lo
concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.»; 
    v) all'articolo 1508, al comma 1, le  parole:  «per  sopravvenuta
inidoneita' alle specifiche mansioni» sono soppresse; 
    z) alla rubrica della sezione II del capo IV del titolo VIII  del
libro quarto, dopo le parole: «Procedimento  disciplinare  di  stato»
sono aggiunte le seguenti: «e rapporto tra procedimento  disciplinare
di stato e di corpo e procedimento penale». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 643 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              « Art. 643  (Conferimento  di  posti  disponibili  agli
          idonei). - 1. - 4. (Omissis). 
              4-bis. Nei concorsi per il reclutamento  del  personale
          delle  Forze  armate,  i   termini   di   validita'   delle
          graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento  di
          candidati  risultati  idonei   ma   non   vincitori,   sono
          prorogabili solo  nei  casi  e  nei  termini  previsti  dal
          presente codice.». 
              - Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  649  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 649 (Posti riservati nelle  accademie).  -  1.-3.
          (Omissis). 
              3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari
          che non vengono ricoperti possono essere devoluti,  secondo
          la percentuale massima stabilita  nel  bando  di  concorso,
          nell'ordine della graduatoria  di  merito,  ai  concorrenti
          idonei  che  sono  alle  armi  in  qualita'  di   ufficiali
          inferiori, di sottufficiali o  di  militari  di  truppa  in
          ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di  servizio
          effettivamente svolto.». 
              - Si riporta il testo del comma 1,  lettera  e)  e  del
          comma 2,  lettera  d)  dell'art.  686  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 686  (Prove  concorsuali). -  1.  Gli  esami  per
          l'ammissione al corso di cui all'art. 684, sono  costituiti
          da: 
              a) una prova di efficienza fisica; 
              b) una prova scritta intesa ad accertare  il  grado  di
          conoscenza della lingua italiana; 
              c) una prova orale sulle materie indicate nel bando  di
          concorso; 
              d)  un  accertamento  attitudinale  di   idoneita'   al
          servizio nell'Arma quale maresciallo  del  ruolo  ispettori
          dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione
          e reclutamento dei carabinieri.  Il  giudizio  espresso  in
          sede di detto accertamento e' definitivo; 
              e) una visita  medica  da  parte  di  una  commissione,
          costituita da un ufficiale medico di grado non inferiore  a
          tenente colonnello quale  presidente  e  da  due  ufficiali
          medici quali componenti, dei quali il meno anziano in ruolo
          svolge anche funzioni di segretario,  il  cui  giudizio  e'
          definitivo. Per il concorrente gia' in servizio  nell'Arma,
          a eccezione degli allievi  carabinieri,  l'accertamento  e'
          limitato   alla   verifica   dell'assenza   di   infermita'
          invalidanti in atto. 
              2. Gli esami di concorso per l'ammissione al  corso  di
          cui all'art. 685, sono costituiti da: 
              a) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto; 
              b) una prova orale su argomenti riguardanti  i  servizi
          di istituto e la cultura generale; 
              c)  un  accertamento  attitudinale  di   idoneita'   al
          servizio nell'Arma quale maresciallo  del  ruolo  ispettori
          dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione
          e reclutamento dei carabinieri.  Il  giudizio  espresso  in
          sede di detto accertamento e' definitivo; 
              d) una visita  medica  da  parte  di  una  commissione,
          composta da un ufficiale medico di grado  non  inferiore  a
          tenente colonnello quale  presidente  e  da  due  ufficiali
          medici quali membri, dei quali il  meno  anziano  in  ruolo
          svolge anche funzioni di segretario, tendente ad  accertare
          l'assenza  di  infermita'  invalidanti  in  atto.  Per  gli
          appartenenti  ai  ruoli  sovrintendenti   e   appuntati   e
          carabinieri, che sono stati giudicati  permanentemente  non
          idonei in modo parziale al servizio d'istituto,  la  visita
          medica e' finalizzata ad accertare l'assenza  di  ulteriori
          infermita' invalidanti in atto. 
              3. - 4. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 724 del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010,  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  724  (Obblighi  di  servizio   degli   ufficiali
          dell'Esercito   italiano,   della   Marina    militare    e
          dell'Aeronautica  militare).  -  1.   Gli   allievi   delle
          accademie militari all'atto dell'ammissione ai  corsi  sono
          vincolati a una ferma di tre anni. 
              2. All'atto dell'ammissione al terzo anno  di  corso  i
          frequentatori    dei    corsi    normali     dell'Accademia
          dell'Esercito   italiano,   della   Marina    militare    e
          dell'Aeronautica militare sono vincolati  a  una  ferma  di
          nove anni che assorbe quella da espletare. 
              3. La ferma di cui al comma 2 e' elevata a: 
              a) dieci anni per gli iscritti a  corsi  di  laurea  di
          cinque anni di durata; 
              b) undici anni per gli iscritti a corsi  di  laurea  di
          sei anni di durata; 
              c) sedici anni per gli appartenenti al ruolo  naviganti
          normale dell'Aeronautica militare. 
              4. I frequentatori dei corsi normali  delle  accademie,
          se fruiscono delle eventuali proroghe per il  completamento
          del ciclo formativo, sono vincolati a una  ulteriore  ferma
          di durata pari al periodo di proroga concesso. 
              5. Gli ufficiali reclutati a nomina diretta  del  ruolo
          normale e gli ufficiali  dei  ruoli  speciali,  ammessi  ai
          rispettivi corsi  applicativi,  al  superamento  dei  corsi
          stessi sono vincolati a una ferma di cinque anni decorrente
          dall'inizio  del  corso   ovvero   dalla   scadenza   della
          precedente ferma. 
              6. Gli ufficiali  della  Marina  militare  in  servizio
          permanente effettivo, all'atto dell'ammissione ai corsi  di
          pilotaggio  aereo  contraggono  il  vincolo  ad  una  ferma
          volontaria di  quattordici  anni;  gli  ufficiali  che  non
          portano a termine o non superano  il  corso  di  pilotaggio
          sono prosciolti dalla predetta ferma,  salvo  l'obbligo  di
          completare  la   ferma   precedentemente   contratta.   Gli
          ufficiali del  ruolo  naviganti  speciale  dell'Aeronautica
          militare, nonche' gli ufficiali piloti dei  ruoli  speciali
          del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo  delle
          capitanerie  di  porto  nominati  sottotenenti  a   seguito
          dell'apposito  concorso  sono  vincolati  a  una  ferma  di
          quattordici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato
          al  conseguimento  del  brevetto  di  pilota  o  navigatore
          militare che assorbe la ferma precedentemente contratta. 
              6-bis. Gli ufficiali della Marina militare in  servizio
          permanente effettivo ammessi a  frequentare  master  di  2°
          livello  o   corsi   formativi   equivalenti   in   materie
          idro-oceanografiche sono vincolati a una  ferma  di  dodici
          anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso. Tale
          ferma assorbe quella gia' contratta e non opera nel caso di
          mancato superamento o dimissioni dal corso. 
              7. - 8. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 726 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.   726   (Mancato   superamento   del   corso   di
          applicazione). - 1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'
          art. 660, i sottotenenti e i tenenti di cui all' art.  725,
          comma 1, che non superano i corsi di applicazione per  essi
          prescritti e ottengono a domanda di permanere  in  servizio
          permanente, ai sensi dell' art. 655, comma 1,  lettera  d),
          sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli  speciali
          e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso
          della stessa anzianita' assoluta. (369) 
              1-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno  di  corso
          perche' non idonei in attitudine  militare  sono  posti  in
          congedo secondo le modalita' previste dall'art. 935,  comma
          1, lettera c-bis.) 
              2. Gli ufficiali dei  ruoli  normali  del  Corpo  degli
          ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il
          ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della
          laurea, possono ottenere con  determinazione  ministeriale,
          su proposta delle autorita' gerarchiche, la proroga fino  a
          un massimo di due anni accademici. Se completano  il  ciclo
          di studi universitari entro la proroga concessa,  subiscono
          una detrazione di anzianita' nel ruolo  pari  alla  proroga
          concessa. 
              3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non  conseguono
          il diploma  di  laurea  nei  limiti  di  tempo  prescritti,
          compresa l'eventuale proroga, si applicano le  disposizioni
          di cui al  comma  1,  con  destinazione  a  uno  dei  ruoli
          speciali esistenti,  individuati  secondo  le  esigenze  di
          Forza armata, nonche'  una  detrazione  di  anzianita'  nel
          ruolo pari alla proroga concessa.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera  a),
          dell'art. 727 del citato  decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 727 (Mancato transito nei ruoli  speciali). -  1.
          Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di  transito
          nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 655, comma 1, lettera
          d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del  medesimo
          articolo: 
              a) sono collocati nella categoria del  complemento  con
          obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per
          i casi di cui all'art. 935, comma 1, lettera c-bis); 
              b) possono essere trasferiti, a domanda o  d'autorita',
          ad altra arma o corpo, sempre in funzione delle esigenze di
          Forza armata.». 
              - Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 728 del
          citato decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  inserito
          dal presente decreto: 
              «Art. 728. (Formazione degli ufficiali  subalterni  dei
          ruoli normali). - 1. I frequentatori dell'Accademia  navale
          che hanno completato con esito favorevole il terzo anno del
          ciclo formativo sono  nominati  guardiamarina  in  servizio
          permanente.  Fino  al  completamento  del  ciclo  formativo
          prescritto,   l'anzianita'   relativa    degli    ufficiali
          subalterni e' rideterminata secondo le modalita'  stabilite
          nel regolamento. 
              2. Gli ufficiali, che superano gli esami prescritti dal
          ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti  in
          ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli  esami  nelle
          sessioni ordinarie. 
              3. Gli ufficiali, che per  motivi  di  servizio  o  per
          motivi   di   salute,   riconosciuti   con   determinazione
          ministeriale,  superano  gli  esami  prescritti  dal  ciclo
          formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto  che
          a essi sarebbe spettato se li avessero superati  nei  tempi
          previsti. 
              4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che
          non hanno completato gli studi per uno degli anni del ciclo
          formativo sono ammessi a completarli nell'anno  successivo,
          solo  se  non  ne  hanno  gia'  ripetuto  uno  negli   anni
          precedenti. Se ammessi, transitano nel corso  successivo  e
          sono iscritti in ruolo  dopo  l'ultimo  dei  parigrado  del
          corso cui sono aggregati, assumendone la stessa  anzianita'
          assoluta. 
              5. Fermo restando quanto previsto dall' art.  660,  gli
          ufficiali che per la seconda volta non hanno completato gli
          studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo,  o
          non sono stati ammessi a completarli  nell'anno  successivo
          per  i  motivi  indicati  al  comma   4,   possono   essere
          trasferiti, purche'  idonei  in  attitudine  professionale,
          anche in soprannumero,  con  il  proprio  grado  e  con  la
          propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi
          con le modalita' indicate dall' art. 655, comma 1,  lettera
          d). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari  grado  in
          possesso della stessa anzianita' assoluta. 
              5-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno  di  corso
          perche' non idonei in attitudine professionale sono dimessi
          dal corso e posti in congedo, secondo le modalita' previste
          dall'art. 935, comma 1, lettera c-bis). 
              6. La nomina a  guardiamarina  decorre,  ai  soli  fini
          giuridici,  alla  data  di  acquisizione   del   grado   di
          aspirante.». 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  730  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 730 (Mancato transito nei ruoli speciali).  -  1.
          Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di  transito
          nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 655, comma 1, lettera
          d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del  medesimo
          articolo, o dell'art. 728, comma 5,  sono  collocati  nella
          categoria del complemento con obbligo di ultimare la  ferma
          contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'art.  935,
          comma 1, lettera c-bis).» 
              - Si riporta il testo dell'art. 731 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 731 (Formazione degli  ufficiali  subalterni  dei
          ruoli normali). - 1. I sottotenenti dei ruoli normali  sono
          tratti dai  frequentatori  dell'Accademia  aeronautica  che
          hanno completato con esito  favorevole  il  terzo  anno  di
          corso secondo le modalita' previste dal piano  degli  studi
          dell'Accademia aeronautica. 
              2. Gli ufficiali dei ruoli  normali  devono  completare
          gli studi accademici e  conseguire  il  diploma  di  laurea
          entro  i  periodi  prescritti   dal   piano   degli   studi
          dell'Accademia aeronautica. 
              3. Per gli ufficiali dei ruoli normali  che  completano
          l'ultimo anno di corso  entro  il  periodo  prescritto  dal
          piano  degli  studi  dell'Accademia  aeronautica  il  nuovo
          ordine  di   anzianita'   e'   determinato,   con   decreto
          ministeriale, in base alla somma del punto  complessivo  di
          classifica riportato per la nomina a  sottotenente,  e  del
          punto  attribuito  all'ufficiale  al  completamento   degli
          studi, entrambi ridotti in centesimi ed  elaborati  secondo
          le norme del regolamento. 
              4. Gli ufficiali che  superano  gli  esami  dell'ultimo
          anno del corso  regolare  nelle  sessioni  successive  alla
          prima sono iscritti in ruolo dopo i pari  grado  che  hanno
          superato detti esami nella precedente sessione. 
              5.  Gli  ufficiali  che,   per   motivi   di   servizio
          riconosciuti con determinazione ministeriale o  per  motivi
          di salute, frequentano l'ultimo anno di corso con  ritardo,
          se superano gli studi previsti, sono iscritti in  ruolo  al
          posto che a essi sarebbe spettato se avessero  superato  il
          corso al loro turno. 
              5-bis.  Gli  ufficiali   che   conseguono   la   laurea
          magistrale nella sessione  straordinaria  dell'ultimo  anno
          del corso regolare, sono iscritti  in  ruolo  dopo  i  pari
          grado che  hanno  conseguito  il  titolo  nelle  precedenti
          sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi. 
              6. Gli ufficiali che non hanno completato gli studi  al
          termine dell'ultimo anno di corso con le modalita' definite
          dal  regolamento  sono  ammessi  a  completarli   nell'anno
          successivo.  In  tale  caso  essi   transitano   al   corso
          successivo a quello di  appartenenza  e  sono  iscritti  in
          ruolo dopo l'ultimo pari grado  appartenente  al  corso  al
          quale sono transitati,  assumendone  la  stessa  anzianita'
          assoluta. 
              7. La nomina  a  sottotenente  decorre,  ai  soli  fini
          giuridici, dalla data di acquisizione  della  qualifica  di
          aspirante.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 732 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 732 (Mancato completamento degli iter formativi).
          - 1. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completano gli
          studi sono trasferiti d'autorita', con il proprio  grado  e
          la  propria  anzianita',  previo  parere  favorevole  della
          competente commissione ordinaria d'avanzamento: 
              a)  nel  ruolo  naviganti  speciale,   mantenendo   gli
          obblighi di  ferma  contratti,  se  appartenenti  al  ruolo
          naviganti normale  una  volta  conseguito  il  brevetto  di
          pilota militare o di navigatore militare; 
              b)  nel  ruolo  speciale  delle  armi,  se  non   hanno
          conseguito il brevetto di pilota militare o  di  navigatore
          militare, tramutando  gli  obblighi  di  ferma  assunti  in
          precedenza con quelli previsti dall' art. 724, comma 2, con
          decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali; 
              c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma
          contratti, se appartenenti ai ruoli delle armi e dei corpi. 
              2. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che  hanno
          completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota
          militare  o  di   navigatore   militare   sono   trasferiti
          d'autorita', con il proprio grado e la propria  anzianita',
          nel ruolo normale delle armi, tramutando la  ferma  di  cui
          all' art. 724, comma 2, in luogo di quella  precedentemente
          assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai  pari  grado  e
          anzianita' iscritti in ruolo e' stabilito  sulla  base  del
          punteggio di merito elaborato  ai  sensi  dell'  art.  731,
          comma 3. Ai fini della promozione ad anzianita' si  computa
          l'anzianita' complessiva maturata nel grado. 
              3. I frequentatori  dei  corsi  regolari  destinati  al
          reclutamento degli ufficiali  in  servizio  permanente  del
          ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al  volo  dopo
          l'inizio della prima  sessione  di  esami  del  primo  anno
          accademico, possono essere  trasferiti  a  domanda,  previo
          parere  favorevole  espresso  da   parte   di   un'apposita
          commissione, nei corrispondenti corsi regolari di accademia
          per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli
          normali dei corpi, in relazione alla  corrispondenza  degli
          esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso. 
              4. Gli ufficiali di  cui  al  comma  1,  che  non  sono
          trasferiti  nei  ruoli  speciali,  cessano   dal   servizio
          permanente e sono collocati nella categoria del congedo  in
          qualita'  di  ufficiali  di  complemento   del   ruolo   di
          appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi,  se  non
          sono in possesso del brevetto di  pilota  o  di  navigatore
          militare. 
              4-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno  di  corso
          perche' non idonei in attitudine militare  e  professionale
          sono  posti  in  congedo  secondo  le  modalita'   previste
          dall'art. 935, comma 1, lettera c-bis). 
              5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 660, se non
          esistono  vacanze  nei  nuovi  ruoli,  gli  ufficiali  sono
          trasferiti in soprannumero e l'eccedenza e' riassorbita  al
          verificarsi della prima vacanza.  L'avanzamento  nel  nuovo
          ruolo non puo' avere  decorrenza  anteriore  alla  data  di
          trasferimento.». 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  733  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 733 (Mancato transito nei ruoli speciali).  -  1.
          Gli ufficiali che non hanno presentato domanda di  transito
          nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 655, comma 1, lettera
          d), ovvero non vi possono transitare ai sensi del  medesimo
          articolo, o dell'art. 732, comma 1,  sono  collocati  nella
          categoria del complemento con obbligo di ultimare la  ferma
          contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'art.  935,
          comma 1, lettera c-bis).». 
              - Si riporta il testo del comma 1, lettera c) dell'art.
          735 del citato decreto legislativo n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto,  e  del  comma  1-ter  del
          medesimo articolo, come inserito dal presente decreto: 
              «Art.   735   (Mancato   superamento   dei   corsi   di
          applicazione e di perfezionamento). - 1. I sottotenenti del
          ruolo normale che non superano il corso di applicazione per
          essi prescritto: 
              a)  sono  trasferiti  nel  ruolo  speciale,  anche   in
          eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda  e
          previo parere favorevole  della  commissione  ordinaria  di
          avanzamento; 
              b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo  il  grado,
          l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta,  dopo  i
          pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta; 
              c) se non presentano domanda o non ottengono il  parere
          favorevole  della   commissione   ordinaria   d'avanzamento
          previsto alla lettera a), sono  collocati  nella  categoria
          del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta,
          fatta eccezione per i casi di cui all'art.  935,  comma  1,
          lettera c-bis). 
              1-bis. (Omissis). 
              1-ter. Gli ufficiali che non superano l'anno  di  corso
          perche' non idonei in attitudine militare  e  professionale
          sono  posti  in  congedo  secondo  le  modalita'   previste
          dall'art. 935, comma 1, lettera c-bis).». 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  742  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 742 (Dimissioni dai corsi). - 1. Gli allievi  che
          dimostrino di non possedere il complesso delle  qualita'  e
          delle attitudini necessarie per bene assolvere le  funzioni
          del grado o che si  rendano  colpevoli  di  gravi  mancanze
          contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che  non
          frequentino almeno due terzi delle lezioni ed esercitazioni
          sono dimessi dal corso previa determinazione del  Direttore
          generale del personale militare. 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  del  comma  1,  lettera  c-bis)
          dell'art. 935 del citato  decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come inserito dal presente decreto: 
              «Art. 935 (Applicazione delle norme sulla  formazione).
          - 1.  L'ufficiale  cessa   dal   servizio   permanente   in
          applicazione delle disposizioni contenute nel  titolo  III,
          capo II del presente libro, in caso di: 
              a)  mancato  superamento  del  corso  applicativo   per
          ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta; 
              b) mancato transito nei ruoli speciali degli  ufficiali
          dei ruoli normali che non superino i  corsi  di  formazione
          iniziale; 
              c)  mancato  superamento  del  corso  applicativo   per
          ufficiali dei ruoli speciali. 
              c-bis) mancato superamento da parte degli ufficiali dei
          ruoli normali frequentatori delle Accademie  del  corso  di
          applicazione e collocamento in congedo nella categoria  del
          complemento senza obblighi di ferma, a seguito di accertata
          non idoneita'  in  attitudine  militare  per  l'Esercito  e
          l'Arma dei carabinieri,  attitudine  professionale  per  la
          Marina  e   attitudine   militare   e   professionale   per
          l'Aeronautica, previo parere favorevole  della  commissione
          ordinaria di avanzamento.». 
              - Si riporta il testo del comma  5  dell'art.  984  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  sostituito
          dal presente  decreto,  e  del  comma  5-ter  del  medesimo
          articolo come inserito dal presente decreto: 
              «Art. 984 (Trasferimento di  armi  e  servizi  per  gli
          ufficiali).  -  1.  L'ufficiale  in  congedo  dell'Esercito
          italiano puo' essere trasferito da un'arma a un'altra  arma
          o a un corpo, da un corpo a un'arma ovvero ad altro  corpo,
          quando e' in possesso del titolo di studio richiesto  dalle
          norme sul reclutamento degli ufficiali  e  inoltre,  per  i
          trasferimenti da un'arma a un corpo, quando ha superato  il
          quarantunesimo anno di eta'. Salvo il disposto del comma 2,
          i trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorita'  e,
          nel caso di trasferimento da un'arma a un corpo, soltanto a
          domanda. 
              2. Il trasferimento al Corpo sanitario e' obbligatorio,
          prescindendo dal suddetto limite di eta', per gli ufficiali
          inferiori delle armi e dei  corpi  forniti  del  prescritto
          titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facolta'  di  non
          effettuare   il    trasferimento    dell'ufficiale,    che,
          appartenendo  al  ruolo  delle  armi,  faccia  domanda   di
          rimanervi. 
              3. L'ufficiale e' trasferito con il proprio grado e  la
          propria anzianita'; nei trasferimenti da un'arma a un corpo
          e  nei  trasferimenti  obbligatori  al   Corpo   sanitario,
          l'ufficiale  che  riveste  grado  superiore  a  tenente  e'
          trasferito col grado di  tenente  e  con  l'anzianita'  che
          aveva in tale grado. 
              4. Per l'ufficiale in congedo della Marina militare non
          e' ammesso trasferimento da corpo a corpo. 
              5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare
          non e' ammesso il trasferimento al ruolo naviganti. 
              5-bis. Fatto salvo il disposto di cui al comma 5, negli
          altri casi l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare
          puo'  essere  trasferito   a   domanda,   con   il   grado,
          l'anzianita' posseduti e la propria posizione di stato,  in
          ruolo o corpo  degli  ufficiali  dell'Aeronautica  militare
          diverso da quello di  appartenenza,  previa  determinazione
          ministeriale su indicazione della competente commissione di
          avanzamento, tenuti presenti  la  capacita',  l'attitudine,
          gli studi compiuti, l'attivita' svolta nella vita civile  e
          la dichiarazione di disponibilita' al richiamo in  servizio
          da parte del richiedente.». 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  1392  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1392 (Termini del  procedimento  disciplinare  di
          stato). -  1.  Il  procedimento  disciplinare  di  stato  a
          seguito  di  giudizio  penale,  salvo  il   caso   in   cui
          l'amministrazione abbia gia' proceduto disciplinarmente  ai
          sensi dell'art. 1393, comma 1, deve essere  instaurato  con
          la contestazione degli  addebiti  all'incolpato,  entro  90
          giorni  dalla  data  in  cui  l'amministrazione  ha   avuto
          conoscenza integrale della sentenza o  del  decreto  penale
          irrevocabili, che lo concludono, ovvero  del  provvedimento
          di archiviazione. 
              2. - 4. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 1, lettere b), c) e  d)
          dell'art. 1398 del citato decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente  decreto,  e  del  comma
          1-bis del medesimo  articolo  come  inserito  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  1398  (Procedimento   disciplinare). -   1.   Il
          procedimento  disciplinare  deve  essere  instaurato  senza
          ritardo: 
              a) dalla conoscenza dell'infrazione; 
              b) (soppressa).; 
              c) (soppressa).; 
              d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di  corpo
          all'esito   della   valutazione   operata    dall'autorita'
          competente ai  sensi  dell'art.  1393  di  non  avviare  il
          procedimento   disciplinare   di   stato   o   al   termine
          dell'inchiesta formale. 
              1-bis. Il procedimento disciplinare, nei  casi  di  cui
          all'art.  1393,  comma  1,  periodi  secondo  e  terzo,  e'
          instaurato o  ripreso  senza  ritardo  dalla  data  in  cui
          l'Amministrazione  ha  avuto  conoscenza  integrale   della
          sentenza  o  del  decreto  penale  irrevocabili,   che   lo
          concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione. 
              2. - 8. (Omissis). ». 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  1508  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  1508  (Reclutamento  e  trasferimento  ad  altri
          ruoli). - 1. Nel regolamento sono determinate le  modalita'
          per il reclutamento e il trasferimento ad altri  ruoli  del
          personale delle bande musicali delle Forze armate,  nonche'
          le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni   individuali   e
          collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri: 
              a) - c) (Omissis).». 
              - Si riporta il testo della rubrica  della  Sezione  II
          del  Capo  IV  del  Titolo  VIII  del  Libro  quarto,  come
          modificato dal presento decreto: 
              «Libro quarto - Titolo VIII - Capo  IV  -  Sezione  II-
          Procedimento  disciplinare  di   stato   e   rapporto   tra
          procedimento  disciplinare  di   stato   e   di   corpo   e
          procedimento penale».