Art. 5 Revisione della disciplina in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1067, il comma 4 e' abrogato; b) all'articolo 1084, al comma 1, primo periodo, le parole: «appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri,» sono soppresse; c) all'articolo 1090, comma 3: 1) le parole: «All'ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1058 e 1093, all'ufficiale»; 2) le parole: «agli articoli 1093 e» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»; d) all'articolo 1099, il comma 5 e' abrogato; e) alla nota a dei quadri: IV e V della tabella 1 allegata al codice, IV e V della tabella 2 allegata al codice, nonche' IV e V della tabella 3 allegata al codice, dopo le parole: «una promozione aggiuntiva nel grado.» sono aggiunte le seguenti: «Il Direttore generale o corrispondente e' posto in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del grado e tale posizione non rileva ai fini del computo delle eccedenze di cui agli articoli 906 e seguenti del decreto legislativo non 66 del 2010.»; f) dopo la nota a dei quadri IV e V: 1) della tabella 1 allegata al codice, in corrispondenza del grado di maggiore generale, e' inserita la seguente nota: «a-bis: Il volume organico puo' essere incrementato di una unita' con determinazione del Ministro della difesa all'atto della formazione del quadro di avanzamento. Contestualmente la predetta unita' e' sottratta dal ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni ed e' a quest'ultimo riportata in incremento, con corrispondente sottrazione dal volume organico del corpo, al 30 dicembre dell'anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento.»; 2) della tabella 3 allegata al codice, in corrispondenza del grado di generale ispettore, e' inserita la seguente nota: «a-bis: Il volume organico puo' essere incrementato di una unita' con determinazione del Ministro della difesa all'atto della formazione del quadro di avanzamento. Contestualmente la predetta unita' e' sottratta dal ruolo naviganti normale ed e' a quest'ultimo riportata in incremento, con corrispondente sottrazione dal volume organico del corpo, al 30 dicembre dell'anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento.»; g) i quadri II e VII della tabella 3 allegata al codice sono rispettivamente sostituiti dai Quadri II e VII allegati al presente decreto legislativo; h) al quadro VIII della tabella 3 allegata al codice, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di capitano, le parole: «3 anni quale capo servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente» sono sostituite dalle seguenti: «3 anni in enti o reparti dell'organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente»; i) al quadro II della tabella 4 allegata al codice, nella colonna 5, in corrispondenza del grado di capitano, il numero: «10» e' sostituito dal seguente: «9».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 1067, comma 4 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1067 (Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali). - (Omissis). 3. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui si riferiscono. 4. (abrogato). 5. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1067 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1084 (Personale militare che cessa dal servizio per infermita'). - 1. Ai militari deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attivita' operative o addestrative, e' attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si e' verificato l'evento. La promozione e' attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato e' attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1090 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1090 (Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale). - (Omissis). 3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1058 e 1093, all'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che ha superato il limite di eta' del grado conseguito ovvero che raggiunge il limite di eta' prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui all'art. 1096. 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1099, comma 5 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto: «Art. 1099 (Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione). - (Omissis). 5. (abrogato).». - Si riporta il testo della nota "a" dei Quadri: IV e V della Tabella 1, dei Quadri IV e V della Tabella 2, nonche' dei Quadri IV e V della Tabella 3 allegate al citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «a) In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, in relazione ad esigenze ordinative, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado. Il Direttore generale o corrispondente e' posto in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del grado e tale posizione non rileva ai fini del computo delle eccedenze di cui agli articoli 906 e seguenti del decreto legislativo non 66 del 2010.». - Si riporta il testo della nota "a-bis" dei Quadri: IV e V della Tabella 1, allegata al citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come inserito dal presente decreto: «a-bis) Il volume organico puo' essere incrementato di una unita' con determinazione del Ministro della difesa all'atto della formazione del quadro di avanzamento. Contestualmente la predetta unita' e' sottratta dal ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni ed e' a quest'ultimo riportata in incremento, con corrispondente sottrazione dal volume organico del corpo, al 30 dicembre dell'anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento.». - Si riporta il testo della nota "a-bis" dei Quadri: IV e V della Tabella 3, allegata al citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto: «a-bis: Il volume organico puo' essere incrementato di una unita' con determinazione del Ministro della difesa all'atto della formazione del quadro di avanzamento. Contestualmente la predetta unita' e' sottratta dal ruolo naviganti normale ed e' a quest'ultimo riportata in incremento, con corrispondente sottrazione dal volume organico del corpo, al 30 dicembre dell'anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento.».