Art. 5 
 
Revisione della disciplina in materia di avanzamento degli  ufficiali
  dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare,  dell'Aeronautica
  militare e dell'Arma dei carabinieri 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1067, il comma 4 e' abrogato; 
    b) all'articolo 1084, al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:
«appartenenti  ai  ruoli  dei   marescialli,   musicisti,   sergenti,
volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali ausiliari  e
ai volontari in  ferma  delle  Forze  armate,  e  ruoli  e  categorie
corrispondenti dell'Arma dei carabinieri,» sono soppresse; 
    c) all'articolo 1090, comma 3: 
      1) le parole: «All'ufficiale» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  1058   e   1093,
all'ufficiale»; 
      2) le parole: «agli articoli  1093  e»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'articolo»; 
    d) all'articolo 1099, il comma 5 e' abrogato; 
    e) alla nota a dei quadri: IV e V della  tabella  1  allegata  al
codice, IV e V della tabella 2 allegata al codice,  nonche'  IV  e  V
della tabella 3 allegata al codice, dopo le parole:  «una  promozione
aggiuntiva nel grado.»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «Il  Direttore
generale o corrispondente e'  posto  in  sovrannumero  rispetto  alle
dotazioni organiche del grado e tale posizione non rileva ai fini del
computo delle eccedenze di cui  agli  articoli  906  e  seguenti  del
decreto legislativo non 66 del 2010.»; 
    f) dopo la nota a dei quadri IV e V: 
      1) della tabella 1 allegata al codice,  in  corrispondenza  del
grado di maggiore generale, e' inserita la seguente nota: «a-bis:  Il
volume  organico  puo'  essere  incrementato  di   una   unita'   con
determinazione del Ministro della difesa  all'atto  della  formazione
del quadro di avanzamento.  Contestualmente  la  predetta  unita'  e'
sottratta dal ruolo  normale  delle  armi  di  fanteria,  cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni ed e' a  quest'ultimo  riportata  in
incremento, con corrispondente sottrazione dal  volume  organico  del
corpo, al 30 dicembre dell'anno successivo a quello di  apertura  del
quadro di avanzamento.»; 
      2) della tabella 3 allegata al codice,  in  corrispondenza  del
grado di generale ispettore, e' inserita la seguente nota: «a-bis: Il
volume  organico  puo'  essere  incrementato  di   una   unita'   con
determinazione del Ministro della difesa  all'atto  della  formazione
del quadro di avanzamento.  Contestualmente  la  predetta  unita'  e'
sottratta dal ruolo naviganti normale ed e' a quest'ultimo  riportata
in incremento, con corrispondente sottrazione dal volume organico del
corpo, al 30 dicembre dell'anno successivo a quello di  apertura  del
quadro di avanzamento.»; 
    g) i quadri II e VII della tabella  3  allegata  al  codice  sono
rispettivamente sostituiti dai Quadri II e VII allegati  al  presente
decreto legislativo; 
    h) al quadro VIII della  tabella  3  allegata  al  codice,  nella
colonna 6, in corrispondenza del grado di  capitano,  le  parole:  «3
anni quale capo servizio o  sezione  tecnica  periferica  o  incarico
equipollente» sono sostituite dalle  seguenti:  «3  anni  in  enti  o
reparti  dell'organizzazione  intermedia  o  periferica  o   incarico
equipollente»; 
    i) al quadro II della tabella 4 allegata al codice, nella colonna
5, in corrispondenza del  grado  di  capitano,  il  numero:  «10»  e'
sostituito dal seguente: «9». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1067,  comma  4  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1067 (Formazione dei quadri di avanzamento  degli
          ufficiali). - (Omissis). 
              3. I quadri di avanzamento hanno validita'  per  l'anno
          cui si riferiscono. 
              4. (abrogato). 
              5. Agli ufficiali valutati per  l'avanzamento  e'  data
          comunicazione dell'esito dell'avanzamento.». 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  1067  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1084 (Personale militare che cessa  dal  servizio
          per infermita'). -  1.  Ai  militari  deceduti  o  divenuti
          permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni  o
          malattie riportate in servizio  e  per  causa  di  servizio
          durante l'impiego in attivita' operative o addestrative, e'
          attribuita la  promozione  al  grado  superiore  il  giorno
          precedente  la  cessazione  dal  servizio,  previo   parere
          favorevole della competente commissione d'avanzamento,  che
          tiene conto delle circostanze nelle quali si e'  verificato
          l'evento. La promozione e' attribuita anche oltre il  grado
          massimo previsto per il  ruolo.  Ai  primi  marescialli,  e
          gradi corrispondenti, puo' essere attribuita la  promozione
          al  grado  di  sottotenente  e  corrispondenti,  dei  ruoli
          speciali degli ufficiali.  Se  la  promozione  comporta  la
          corresponsione di  un  trattamento  economico  inferiore  a
          quello  in  godimento,  all'interessato  e'  attribuito  un
          assegno personale pensionabile pari alla differenza tra  il
          trattamento economico in godimento e quello  spettante  nel
          nuovo grado.». 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  1090  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  1090  (Giudizi  annullati  in  sede  di   tutela
          amministrativa o giurisdizionale). - (Omissis). 
              3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1058 e
          1093, all'ufficiale promosso a seguito di ricorso,  che  ha
          superato il limite di eta' del grado conseguito ovvero  che
          raggiunge il  limite  di  eta'  prima  del  compimento  del
          periodo di comando o di attribuzioni specifiche  prescritto
          per l'avanzamento, non sono richiesti i  requisiti  di  cui
          all'art. 1096. 
              4. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1099,  comma  5  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  1099  (Promozione  dei  tenenti   colonnelli   a
          disposizione). - (Omissis). 
              5. (abrogato).». 
              - Si riporta il testo della nota "a" dei Quadri: IV e V
          della Tabella 1, dei Quadri IV e V della Tabella 2, nonche'
          dei Quadri IV e  V  della  Tabella  3  allegate  al  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «a) In caso di nomina del maggiore generale a Direttore
          generale  o  incarico  corrispondente,  in   relazione   ad
          esigenze ordinative, si effettua una promozione  aggiuntiva
          nel grado. Il Direttore generale o corrispondente e'  posto
          in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del grado
          e tale posizione non  rileva  ai  fini  del  computo  delle
          eccedenze di cui agli articoli 906 e seguenti  del  decreto
          legislativo non 66 del 2010.». 
              - Si riporta il testo della nota "a-bis" dei Quadri: IV
          e V della Tabella 1, allegata al citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010 come inserito dal presente decreto: 
              «a-bis) Il volume organico puo' essere incrementato  di
          una unita' con determinazione  del  Ministro  della  difesa
          all'atto  della  formazione  del  quadro  di   avanzamento.
          Contestualmente la predetta unita' e' sottratta  dal  ruolo
          normale delle armi di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,
          genio, trasmissioni  ed  e'  a  quest'ultimo  riportata  in
          incremento,  con  corrispondente  sottrazione  dal   volume
          organico del corpo, al 30 dicembre dell'anno  successivo  a
          quello di apertura del quadro di avanzamento.». 
              - Si riporta il testo della nota "a-bis" dei Quadri: IV
          e V della Tabella 3, allegata al citato decreto legislativo
          n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto: 
              «a-bis: Il volume organico puo' essere incrementato  di
          una unita' con determinazione  del  Ministro  della  difesa
          all'atto  della  formazione  del  quadro  di   avanzamento.
          Contestualmente la predetta unita' e' sottratta  dal  ruolo
          naviganti  normale  ed  e'  a  quest'ultimo  riportata   in
          incremento,  con  corrispondente  sottrazione  dal   volume
          organico del corpo, al 30 dicembre dell'anno  successivo  a
          quello di apertura del quadro di avanzamento.».