Art. 6 
 
Disposizioni   transitorie   per   l'avanzamento   degli    ufficiali
  dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare,  dell'Aeronautica
  militare e dell'Arma dei carabinieri 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2233-bis, al comma 1,  dopo  la  lettera  c),  e'
inserita la seguente: 
    «c-bis) per gli anni 2017  e  2018,  in  relazione  a  specifiche
esigenze di ciascuna Forza armata, in deroga ai  criteri  di  cui  al
comma 1, lettere a) e b),  il  decreto  che  fissa  il  numero  delle
promozioni a scelta puo' prevedere una  riduzione  del  numero  delle
promozioni annuali al grado  di  colonnello  o  grado  corrispondente
stabilite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate  al  presente  codice,  nel
limite massimo del 30 per cento  con  arrotondamento  all'unita'  per
difetto. Il numero  di  promozioni  non  conferite  non  puo'  essere
riportato in aumento per l'anno successivo.»; 
    b) all'articolo 2236-bis, la parola: «2015» e'  sostituita  dalla
seguente: «2014»; 
    c) all'articolo  2239,  dopo  il  comma  3-bis,  e'  inserito  il
seguente: 
  «3-ter. Il requisito del conseguimento della  laurea  specialistica
previsto nella tabella 3, quadro  I  e  quadro  II,  e'  richiesto  a
partire dall'inserimento  in  aliquota  per  l'avanzamento  al  grado
superiore dei capitani aventi anzianita' di grado 2010.»; 
    d) dopo l'articolo 2250-bis, e' inserito il seguente: 
  «Art. 2250-ter (Regime transitorio per la  promozione  dei  tenenti
colonnelli a disposizione).  -  1.  Le  promozioni  annuali  previste
dall'articolo  1099,  in  caso  di  insufficiente  disponibilita'  di
vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per  ciascun
ruolo, sono conferite in numero pari alle seguenti percentuali  degli
ufficiali  giudicati  idonei  all'avanzamento,  con  il  riporto   di
eventuali frazioni di unita': 
    a) per l'Esercito, la Marina militare e  l'Aeronautica  militare,
10 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 e 5  per  cento  per  gli
anni 2019, 2020 e 2021; 
    b) per l'Arma  dei  carabinieri  e  il  Corpo  della  guardia  di
finanza, 30 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018,  20  per  cento
per gli anni 2019, 2020 e 2021 e 10 per cento per gli anni 2022, 2023
e 2024.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  2233-bis
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  2233-bis  (Regime  transitorio  dell'avanzamento
          degli  ufficiali  dell'Esercito  italiano,   della   Marina
          militare e dell'Aeronautica militare a decorrere  dall'anno
          2016). - 1. Dal 1° gennaio 2016 e sino all'anno 2024 ovvero
          al diverso termine stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2,
          della legge 31 dicembre 2012, n.  244,  in  relazione  alla
          determinazione delle dotazioni organiche  di  cui  all'art.
          2209-ter, il numero complessivo di promozioni a  scelta  al
          grado superiore per  ogni  grado  dei  ruoli  del  servizio
          permanente e' annualmente fissato, con decreto del Ministro
          della difesa, secondo i seguenti criteri: 
              a) - c) (Omissis).; 
              c-bis) per  gli  anni  2017  e  2018,  in  relazione  a
          specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, in deroga  ai
          criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), il decreto  che
          fissa il numero delle promozioni a  scelta  puo'  prevedere
          una riduzione del numero delle promozioni annuali al  grado
          di  colonnello  o  grado  corrispondente  stabilite   dalle
          tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente  codice,  nel  limite
          massimo del 30 per cento con arrotondamento all'unita'  per
          difetto. Il numero di promozioni  non  conferite  non  puo'
          essere riportato in aumento per l'anno successivo.». 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  2236-bis
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  2236-bis  (Regime  transitorio  dell'avanzamento
          degli ufficiali del ruolo normale  del  corpo  dello  stato
          maggiore  della  Marina).  -  1.  Fino  all'inserimento  in
          aliquota di valutazione  per  la  promozione  al  grado  di
          tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del  ruolo
          normale del Corpo di stato maggiore con anzianita' 2014,  i
          periodi minimi di imbarco  e  i  titoli  richiesti  sono  i
          seguenti: 3 anni di imbarco, anche se  svolto,  nel  limite
          massimo di un anno,  nel  grado  immediatamente  inferiore;
          aver conseguito la laurea specialistica.».