Art. 7 
 
Revisione  della  disciplina  in  materia  di   reclutamento,   stato
  giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito
  italiano,  della  Marina  militare,  dell'Aeronautica  militare   e
  dell'Arma dei carabinieri 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 682: 
      1) al comma 4, lettera a), n. 3), dopo  la  parola:  «concorso»
sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando che, per il reclutamento
delle professioni  sanitarie,  i  concorrenti  devono  sostenere  una
specifica  prova  di  selezione  su  argomenti  attinenti  a  materie
indicate dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, superata la quale,  ove  risultino  vincitori  di  concorso,
acquisiscono titolo all'ammissione ai  corsi  di  laurea  nei  limiti
numerici programmati a livello nazionale,  che  tengono  conto  delle
esigenze numeriche della Difesa»; 
      2) al comma 4, lettera b), n. 1), dopo  la  parola:  «concorso»
sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando che, per il reclutamento
delle professioni  sanitarie,  i  concorrenti  devono  sostenere  una
specifica  prova  di  selezione  su  argomenti  attinenti  a  materie
indicate dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, superata la quale,  ove  risultino  vincitori  di  concorso,
acquisiscono titolo all'ammissione ai  corsi  di  laurea  nei  limiti
numerici programmati a livello nazionale,  che  tengono  conto  delle
esigenze numeriche della Difesa»; 
      3) al comma 4, lettera b), n. 4), le parole: «nella media» sono
sostituite dalle seguenti: «superiore alla media»; 
      4) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono
essere  altresi'  banditi,  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie
disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di
maresciallo e corrispondenti, giovani: 
    a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro  della
difesa, di concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per i concorsi  relativi  al  Corpo  delle  capitanerie  di
porto; 
    b) di eta' non superiore a 32 anni alla data indicata  nel  bando
di concorso.»; 
    b) all'articolo 760, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
  «5-bis. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito
dei concorsi di cui all'articolo 682, comma 5-bis, frequentano  corsi
applicativi di durata non superiore  a  un  anno  accademico  le  cui
modalita' sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di
stato maggiore. 
  5-ter. L'anzianita' relativa dei marescialli di cui al comma  5-bis
e' rideterminata, a seguito  del  superamento  degli  esami  di  fine
corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e  di
quello conseguito al termine del corso applicativo. Gli  stessi  sono
iscritti in ruolo dopo i marescialli che hanno frequentato  il  corso
di cui al comma 1 e comunque prima di  quelli  di  cui  al  comma  5,
iscritti in ruolo nello stesso anno. 
  5-quater. I candidati che non superano il corso applicativo di  cui
al comma 5-bis sono collocati in congedo, se non devono  assolvere  o
completare gli obblighi di leva,  ovvero  reintegrati  nel  ruolo  di
provenienza se gia' in servizio, in tal caso il periodo svolto  quale
allievo e'  riconosciuto  come  servizio  effettivamente  svolto.  Il
periodo  di  durata  del   corso   non   e'   computabile   ai   fini
dell'assolvimento degli obblighi di leva.»; 
    c) all'articolo 1056, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. I quadri d'avanzamento ad anzianita'  sono  pubblicati  sui
portali istituzionali della rispettiva Forza armata.»; 
    d) all'articolo 1059, al comma 5, le parole: «nei fogli  d'ordine
ministeriali»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «sui   portali
istituzionali»; 
    e) all'articolo 1062, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. I primi marescialli e gradi  corrispondenti  conseguono  la
promozione per meriti eccezionali nel grado di sottotenente del ruolo
speciale secondo gli ordinamenti di Forza armata.»; 
    f) all'articolo 1275, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai fini dell'avanzamento e' considerato come imbarcato su  navi
della Marina militare, in armamento o in riserva,  esclusivamente  il
personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria  o
specialita' o specializzazione posseduta e previsti  dall'ordinamento
di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o  gli
aeroporti  e  quello  che  frequenta  corsi  di  istruzione  per   il
conseguimento  dell'abilitazione  di   specialista   d'elicottero   o
d'aereo.»; 
    g) all'articolo 1280, al comma 4-bis, dopo le parole: «in reparti
operativi»  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:   «,   definiti
dall'ordinamento di Forza armata»; 
    h) all'articolo 1287, al comma 3-bis, dopo le parole: «in reparti
operativi»,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «,   definiti
dall'ordinamento di Forza armata». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo del comma  4  dell'art.  682  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 682 (Alimentazione dei ruoli dei marescialli).  -
          (Omissis). 
              4. Ai concorsi di cui all'art. 679,  comma  1,  lettera
          a), possono partecipare: 
              a) i giovani che: 
              1) - 2) (Omissis).; 
              3) sono in possesso del diploma di  corso  quinquennale
          di istruzione secondaria di secondo grado o  lo  conseguono
          nell'anno in cui e' bandito  il  concorso,  fermo  restando
          che, per il reclutamento  delle  professioni  sanitarie,  i
          concorrenti  devono  sostenere  una  specifica   prova   di
          selezione su argomenti attinenti  a  materie  indicate  dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, superata la  quale,  ove  risultino  vincitori  di
          concorso, acquisiscono titolo all'ammissione  ai  corsi  di
          laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale,
          che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa; 
              b)  gli  appartenenti  ai  ruoli  dei  sergenti  e  dei
          volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o  i
          militari di leva in servizio che, alla  data  prevista  dal
          bando: 
              1) sono in possesso del diploma di  corso  quinquennale
          di istruzione secondaria di secondo grado o  lo  conseguono
          nell'anno in cui e' bandito  il  concorso,  fermo  restando
          che, per il reclutamento  delle  professioni  sanitarie,  i
          concorrenti  devono  sostenere  una  specifica   prova   di
          selezione su argomenti attinenti  a  materie  indicate  dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, superata la  quale,  ove  risultino  vincitori  di
          concorso, acquisiscono titolo all'ammissione  ai  corsi  di
          laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale,
          che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa; 
              2) - 3) (Omissis).; 
              4) sono in possesso della  qualifica  non  inferiore  a
          «superiore   alla   media»   o   giudizio    corrispondente
          nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio  prestato  se
          inferiore a due anni. 
              5. (Omissis). 
              5-bis. Per  specifiche  esigenze  delle  singole  Forze
          armate, possono essere altresi' banditi, nei  limiti  delle
          risorse finanziarie disponibili,  concorsi  per  titoli  ed
          esami  per  trarre,  con  il   grado   di   Maresciallo   e
          corrispondenti, giovani: 
              a) in possesso  di  laurea  definita  con  decreto  del
          Ministro della difesa, di concerto con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti per i concorsi  relativi  al
          Corpo delle capitanerie di porto; 
              b) di eta' non superiore a 32 anni alla  data  indicata
          nel bando di concorso. 
              6. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 760 del citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 760. (Svolgimento dei corsi e nomina nel  grado).
          - 1. Il personale vincitore del concorso di cui  all'  art.
          679, comma 1, lettere a) e b), e' tenuto a  frequentare  un
          corso di  formazione  e  di  specializzazione,  nonche'  il
          tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni,
          presso  ciascuna  Forza   armata,   avuto   riguardo   alle
          assegnazioni, agli incarichi, alle  specializzazioni,  alle
          categorie e specialita', alle esigenze specifiche di  Forza
          armata,  al  risultato  della  selezione   psico-fisica   e
          attitudinale,  nonche'  alle  preferenze   espresse   dagli
          arruolati;  al  termine  del  periodo   di   formazione   e
          istruzione nonche' dei periodi di tirocinio  complementare,
          gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti  d'ufficio
          per il periodo necessario all'espletamento delle prove. 
              1-bis. In relazione alle esigenze delle  Forze  armate,
          per il personale vincitore del  concorso  di  cui  all'art.
          679,  comma  1,  lettera  b),  puo'  essere  previsto,   in
          alternativa al corso  di  cui  al  comma  1,  un  corso  di
          qualificazione di durata comunque non inferiore a sei mesi. 
              2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base
          della  graduatoria   di   merito,   marescialli   e   gradi
          corrispondenti in servizio permanente, con  decorrenza  dal
          giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine  gli
          esami  finali;  gli  allievi  non  idonei  possono   essere
          trattenuti a domanda per sostenere per una  sola  volta  il
          primo esame utile. 
              3. Agli allievi si applicano le  disposizioni  previste
          dal regolamento per lo svolgimento dei corsi. 
              4.  Gli  allievi  impediti  da  infermita'   temporanea
          debitamente accertata o imputati in procedimento penale per
          delitto   non   colposo   o   sottoposti   a   procedimento
          disciplinare   o   sospesi   dal   servizio   per    motivi
          precauzionali  o  per  altra  comprovata  causa  di   forza
          maggiore non possono  partecipare  agli  esami  finali  per
          l'immissione nel servizio permanente.  Essi  proseguono  il
          servizio mediante rafferma  annuale  rinnovabile,  fino  al
          cessare delle cause impeditive e, se le predette cause  non
          comportano proscioglimento dalla ferma, sono  ammessi  alla
          prima sessione di esami  utili.  Coloro  che  superano  gli
          esami sono promossi e immessi nel servizio  permanente  con
          la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con  i  quali
          sarebbero stati valutati in assenza delle cause  impeditive
          di cui sopra e con l'anzianita'  relativa  determinata  dal
          posto che avrebbero occupato,  in  relazione  al  punteggio
          globale ottenuto, nella  graduatoria  di  merito  dei  pari
          grado medesimi. 
              4-bis. Il personale vincitore del concorso interno  per
          il reclutamento dei marescialli di cui all'art. 679,  comma
          1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del
          presente articolo, al superamento degli esami e'  nominato,
          sulla base della stessa graduatoria di merito del personale
          di cui all'art. 679, comma 1,  lettera  a),  maresciallo  o
          grado corrispondente in servizio permanente, con decorrenza
          dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto  termine
          gli esami finali. 
              5. Il personale vincitore del concorso interno  per  il
          reclutamento dei marescialli di cui all' art. 679, comma 1,
          lettera b), che frequenta il corso di qualificazione di cui
          al comma 1-bis, e' inserito nel ruolo dei  marescialli  con
          il  grado  di  maresciallo  e  gradi   corrispondenti   con
          decorrenza  dal  giorno  successivo  alla  data  di  nomina
          dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso,  di  cui  al
          comma 1, concluso nell'anno. 
              5-bis.   I   candidati   utilmente   collocati    nelle
          graduatorie di merito dei concorsi  di  cui  all'art.  682,
          comma 5-bis, frequentano corsi applicativi  di  durata  non
          superiore a  un  anno  accademico  le  cui  modalita'  sono
          disciplinate con  determinazione  dei  rispettivi  Capi  di
          stato maggiore. 
              5-ter. L'anzianita' relativa dei marescialli di cui  al
          comma 5-bis e' rideterminata,  a  seguito  del  superamento
          degli esami di fine corso, dalla media del punteggio  della
          graduatoria del concorso e di quello conseguito al  termine
          del corso applicativo. Gli stessi sono  iscritti  in  ruolo
          dopo i marescialli che hanno frequentato il corso di cui al
          comma 1 e comunque prima di  quelli  di  cui  al  comma  5,
          iscritti in ruolo nello stesso anno. 
              5-quater.  I  candidati  che  non  superano  il   corso
          applicativo  di  cui  al  comma  5-bis  sono  collocati  in
          congedo, se non devono assolvere o completare gli  obblighi
          di leva, ovvero reintegrati nel  ruolo  di  provenienza  se
          gia' in servizio, in  tal  caso  il  periodo  svolto  quale
          allievo  e'  riconosciuto  come   servizio   effettivamente
          svolto. Il periodo di durata del corso non  e'  computabile
          ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.». 
              - Si riporta il testo del comma  6-bis  dell'art.  1056
          del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come inserito
          dal presente decreto: 
              «Art. 1056 (Avanzamento ad anzianita' dei sottufficiali
          e dei volontari in servizio permanente). - (Omissis). 
              6-bis.  I  quadri  d'avanzamento  ad  anzianita'   sono
          pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza
          armata.». 
              - Si riporta il testo del comma 5  dell'art.  1059  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1059 (Avanzamento a scelta dei sottufficiali).  -
          (Omissis). 
              5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati  nei
          fogli d'ordine ministeriali sui portali istituzionali della
          rispettiva Forza armata. 
              6. - 7. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma  6-bis  dell'art.  1062
          del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come inserito
          dal presente decreto: 
              «Art. 1062  (Avanzamento  per  meriti  eccezionali  dei
          sottufficiali e dei graduati). - (Omissis). 
              6-bis.  I  primi  marescialli  e  gradi  corrispondenti
          conseguono la promozione per meriti eccezionali  nel  grado
          di sottotenente del ruolo speciale secondo gli  ordinamenti
          di Forza armata.». 
              - Si riporta il testo del comma 2  dell'art.  1275  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  1275  (Ulteriori  condizioni   particolari   per
          l'avanzamento dei sottufficiali della  Marina  militare). -
          1. Per la Marina  militare  e'  esentato  dal  compiere  il
          periodo  minimo  di  imbarco  o  in  reparti  operativi  il
          personale   appartenente   alla   categoria   ovvero   alla
          specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi
          e degli istruttori marinareschi educatori fisici. 
              2.  Ai  fini  dell'avanzamento  e'   considerato   come
          imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o  in
          riserva,  esclusivamente  il  personale  in  servizio   che
          ricopre incarichi  attinenti  alla  specifica  categoria  o
          specialita'  o  specializzazione   posseduta   e   previsti
          dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o
          presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che  frequenta
          corsi di istruzione per il conseguimento  dell'abilitazione
          di specialista d'elicottero o d'aereo. 
              3. - 6-bis. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma  4-bis  dell'art.  1280
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1280 (Condizioni  particolari  per  l'avanzamento
          dei marescialli della Marina militare). - (Omissis). 
              4-bis. Per le categorie e specialita' di cui  ai  commi
          2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d),  i  relativi
          periodi minimi indicati  possono  essere  svolti  anche  in
          reparti  operativi,  definiti  dall'ordinamento  di   Forza
          armata. 
              5. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma  3-bis  dell'art.  1287
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1287 (Condizioni  particolari  per  l'avanzamento
          dei sergenti della Marina militare). - (Omissis). 
              3-bis. Per le categorie e specialita' di cui  ai  commi
          2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi  periodi  minimi
          indicati possono essere svolti anche in reparti  operativi,
          definiti dall'ordinamento di Forza armata. 
              4. (Omissis).».