Art. 7 Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 682: 1) al comma 4, lettera a), n. 3), dopo la parola: «concorso» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa»; 2) al comma 4, lettera b), n. 1), dopo la parola: «concorso» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa»; 3) al comma 4, lettera b), n. 4), le parole: «nella media» sono sostituite dalle seguenti: «superiore alla media»; 4) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere altresi' banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani: a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto; b) di eta' non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso.»; b) all'articolo 760, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 682, comma 5-bis, frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore. 5-ter. L'anzianita' relativa dei marescialli di cui al comma 5-bis e' rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso applicativo. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i marescialli che hanno frequentato il corso di cui al comma 1 e comunque prima di quelli di cui al comma 5, iscritti in ruolo nello stesso anno. 5-quater. I candidati che non superano il corso applicativo di cui al comma 5-bis sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se gia' in servizio, in tal caso il periodo svolto quale allievo e' riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.»; c) all'articolo 1056, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. I quadri d'avanzamento ad anzianita' sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.»; d) all'articolo 1059, al comma 5, le parole: «nei fogli d'ordine ministeriali» sono sostituite dalle seguenti: «sui portali istituzionali»; e) all'articolo 1062, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. I primi marescialli e gradi corrispondenti conseguono la promozione per meriti eccezionali nel grado di sottotenente del ruolo speciale secondo gli ordinamenti di Forza armata.»; f) all'articolo 1275, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'avanzamento e' considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, esclusivamente il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialita' o specializzazione posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.»; g) all'articolo 1280, al comma 4-bis, dopo le parole: «in reparti operativi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, definiti dall'ordinamento di Forza armata»; h) all'articolo 1287, al comma 3-bis, dopo le parole: «in reparti operativi», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, definiti dall'ordinamento di Forza armata».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 682 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto: «Art. 682 (Alimentazione dei ruoli dei marescialli). - (Omissis). 4. Ai concorsi di cui all'art. 679, comma 1, lettera a), possono partecipare: a) i giovani che: 1) - 2) (Omissis).; 3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui e' bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa; b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando: 1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui e' bandito il concorso, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa; 2) - 3) (Omissis).; 4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. 5. (Omissis). 5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere altresi' banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di Maresciallo e corrispondenti, giovani: a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto; b) di eta' non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso. 6. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 760 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 760. (Svolgimento dei corsi e nomina nel grado). - 1. Il personale vincitore del concorso di cui all' art. 679, comma 1, lettere a) e b), e' tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonche' il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialita', alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonche' alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonche' dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove. 1-bis. In relazione alle esigenze delle Forze armate, per il personale vincitore del concorso di cui all'art. 679, comma 1, lettera b), puo' essere previsto, in alternativa al corso di cui al comma 1, un corso di qualificazione di durata comunque non inferiore a sei mesi. 2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile. 3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento per lo svolgimento dei corsi. 4. Gli allievi impediti da infermita' temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi. 4-bis. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'art. 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del presente articolo, al superamento degli esami e' nominato, sulla base della stessa graduatoria di merito del personale di cui all'art. 679, comma 1, lettera a), maresciallo o grado corrispondente in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. 5. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all' art. 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis, e' inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 1, concluso nell'anno. 5-bis. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'art. 682, comma 5-bis, frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore. 5-ter. L'anzianita' relativa dei marescialli di cui al comma 5-bis e' rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso applicativo. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i marescialli che hanno frequentato il corso di cui al comma 1 e comunque prima di quelli di cui al comma 5, iscritti in ruolo nello stesso anno. 5-quater. I candidati che non superano il corso applicativo di cui al comma 5-bis sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se gia' in servizio, in tal caso il periodo svolto quale allievo e' riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.». - Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 1056 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come inserito dal presente decreto: «Art. 1056 (Avanzamento ad anzianita' dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente). - (Omissis). 6-bis. I quadri d'avanzamento ad anzianita' sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.». - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1059 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1059 (Avanzamento a scelta dei sottufficiali). - (Omissis). 5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata. 6. - 7. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 1062 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come inserito dal presente decreto: «Art. 1062 (Avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali e dei graduati). - (Omissis). 6-bis. I primi marescialli e gradi corrispondenti conseguono la promozione per meriti eccezionali nel grado di sottotenente del ruolo speciale secondo gli ordinamenti di Forza armata.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1275 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1275 (Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare). - 1. Per la Marina militare e' esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o in reparti operativi il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici. 2. Ai fini dell'avanzamento e' considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, esclusivamente il personale in servizio che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialita' o specializzazione posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo. 3. - 6-bis. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 1280 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1280 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare). - (Omissis). 4-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata. 5. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 1287 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1287 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare). - (Omissis). 3-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata. 4. (Omissis).».