Art. 8 
 
Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico,
  formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito  italiano,
  della Marina militare e dell'Aeronautica militare 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2197: 
      1) al comma 1, lettera  b),  le  parole:  «di  un  terzo»  sono
sostituite dalle seguenti: «della meta'»; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
    b) dopo l'articolo 2197, e' inserito il seguente: 
  «Art.  2197-bis  (Regime  transitorio   della   valutazione   delle
consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli  delle
Forze armate). - 1. Sino all'anno  2024  ovvero  al  diverso  termine
stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31  dicembre
2012, n. 244, per le immissioni annuali nei  ruoli  dei  marescialli,
dei sergenti e dei volontari in servizio permanente  si  tiene  conto
delle vacanze complessive esistenti nei predetti ruoli rispetto  alle
dotazioni  organiche  transitorie  complessive  nei  medesimi   ruoli
previste per ciascuna Forza armata.». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dei commi  1,  lettera  b)  e  3,
          dell'art. 2197 del citato decreto  legislativo  n.  66  del
          2010, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2197 (Regime  transitorio  del  reclutamento  nel
          ruolo  marescialli  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
          militare e dell'Aeronautica militare).  -  1.  Al  fine  di
          favorire l'immissione in servizio permanente dei  volontari
          in ferma, sino all'anno  2024  ovvero  al  diverso  termine
          stabilito ai sensi dell'art. 5, comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244, fatti salvi i concorsi gia'  banditi
          o  in  via  di  espletamento,  il  reclutamento  nel  ruolo
          marescialli avviene, in deroga  alle  disposizioni  di  cui
          all'art. 679, in misura: 
              a) non  superiore  al  70%  dei  posti  disponibili  in
          organico,   dagli   allievi   delle    rispettive    scuole
          sottufficiali; 
              b) non  inferiore  al  30%  dei  posti  disponibili  in
          organico, dagli appartenenti al ruolo sergenti e  al  ruolo
          dei volontari, in servizio permanente.  Tali  posti  devono
          essere destinati nel limite della meta'  agli  appartenenti
          al ruolo dei sergenti  che  abbiano  riportato  nell'ultimo
          quadriennio  in  servizio  permanente   la   qualifica   di
          «superiore alla media»  o  giudizio  corrispondente,  fermi
          restando i requisiti previsti  all'art.  682,  comma  5.  I
          rimanenti posti sono  devoluti  ai  volontari  in  servizio
          permanente con sette anni di servizio comunque prestato  di
          cui almeno quattro in servizio permanente. 
              2. - 2-quater. (Omissis). 
              3. (abrogato).».