Art. 9 Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei graduati e dei militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 842, dopo il comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti: «3-bis. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata. 3-ter. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.»; b) all'articolo 968: 1) al comma 1, le parole: «e i sottufficiali,» sono sostituite dalle seguenti: «, i sottufficiali e i graduati,»; 2) dopo il comma 2, e' inserito in seguente: «2-bis. I graduati possono conseguire solo il I grado di abilitazione ed essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo con le medesime modalita' previste per i sottufficiali.»; c) all'articolo 1308, al comma 3-bis, dopo le parole: «in reparti operativi», sono inserite le seguenti: «, definiti dall'ordinamento di Forza armata»; d) all'articolo 1309, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'avanzamento e' considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, solo il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialita' o specializzazione posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.»; e) all'articolo 1798, al comma 1, le parole: «nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 1791.».
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 842 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto: «Art. 842 (Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma). - (Omissis). 3-bis. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata. 3-ter. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 968 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 968 (Abilitazione). - 1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati, addetti ai servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita con il superamento dei corsi formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa. 2. (Omissis). 2-bis. I graduati possono conseguire solo il I grado di abilitazione ed essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo con le medesime modalita' previste per i sottufficiali.». - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 1308 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1308 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare). - 1.-3. Omissis. 3-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata. 4. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1309 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 come modificato dal presente decreto: «Art. 1309 (Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare). - 1.-2. (Omissis). 2. Ai fini dell'avanzamento e' considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, solo il personale che ricopre incarichi attinenti alla specifica categoria o specialita' o specializzazione posseduta e previsti dall'ordinamento di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo. 3. - 5.(Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1798 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1798 (Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari). - 1. Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente nella misura percentuale di cui al comma 2 all'art. 1791. 2. - 6. (Omissis).».