Art. 9 
 
Revisione  della  disciplina  in  materia  di   reclutamento,   stato
  giuridico, formazione e avanzamento dei graduati e dei militari  di
  truppa   dell'Esercito    italiano,    della    Marina    militare,
  dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 842, dopo il comma 3, sono  aggiunti,  infine,  i
seguenti: 
  «3-bis. I volontari in ferma prefissata sono impiegati  secondo  le
esigenze  operative,  addestrative  e  di   servizio   dei   reparti,
prevedendo turni  di  riposo  per  l'attivita'  effettuata  oltre  il
normale orario di servizio, disciplinati  da  apposita  normativa  di
Forza armata. 
  3-ter. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono  impiegati
per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari  in
servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative  e  di
servizio dei reparti.»; 
    b) all'articolo 968: 
      1) al comma 1, le parole: «e i sottufficiali,» sono  sostituite
dalle seguenti: «, i sottufficiali e i graduati,»; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito in seguente: 
  «2-bis.  I  graduati  possono  conseguire  solo  il  I   grado   di
abilitazione ed essere adibiti alle  operazioni  di  controllo  dello
spazio   aereo   con   le   medesime   modalita'   previste   per   i
sottufficiali.»; 
    c) all'articolo 1308, al comma 3-bis, dopo le parole: «in reparti
operativi», sono inserite le seguenti: «,  definiti  dall'ordinamento
di Forza armata»; 
    d) all'articolo 1309, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai fini dell'avanzamento e' considerato come imbarcato su  navi
della Marina militare, in armamento o in riserva, solo  il  personale
che  ricopre  incarichi  attinenti   alla   specifica   categoria   o
specialita' o specializzazione posseduta e previsti  dall'ordinamento
di Forza armata presso i reparti di volo o presso gli eliporti o  gli
aeroporti  e  quello  che  frequenta  corsi  di  istruzione  per   il
conseguimento  dell'abilitazione  di   specialista   d'elicottero   o
d'aereo.»; 
    e) all'articolo 1798,  al  comma  1,  le  parole:  «nelle  misure
percentuali vigenti rispetto al valore  dello  stipendio  parametrale
del grado iniziale del ruolo dei volontari  in  servizio  permanente»
sono sostituite dalle seguenti: «nella misura percentuale di  cui  al
comma 2 dell'articolo 1791.». 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dei commi 3-bis e 3-ter dell'art.
          842 del citato decreto legislativo  n.  66  del  2010  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 842 (Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma
          o in rafferma). - (Omissis). 
              3-bis. I volontari in ferma prefissata  sono  impiegati
          secondo le esigenze operative, addestrative e  di  servizio
          dei reparti, prevedendo turni  di  riposo  per  l'attivita'
          effettuata   oltre   il   normale   orario   di   servizio,
          disciplinati da apposita normativa di Forza armata. 
              3-ter. I volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale
          sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a
          quelli dei  volontari  in  servizio  permanente,  salve  le
          esigenze  operative,  addestrative  e   di   servizio   dei
          reparti.». 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  968  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  968  (Abilitazione).  -  1.  Gli  ufficiali,   i
          sottufficiali  e  i  graduati,  addetti  ai  servizi  della
          circolazione aerea e della difesa aerea del territorio, per
          poter essere adibiti alle  operazioni  di  controllo  dello
          spazio  aereo  devono  essere  in  possesso   di   apposita
          abilitazione  conseguita  con  il  superamento  dei   corsi
          formativi all'uopo istituiti dal Ministero della difesa. 
              2. (Omissis). 
              2-bis. I graduati possono conseguire solo il I grado di
          abilitazione ed essere adibiti alle operazioni di controllo
          dello spazio aereo con le medesime modalita' previste per i
          sottufficiali.». 
              - Si riporta il testo del comma  3-bis  dell'art.  1308
          del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1308 (Condizioni  particolari  per  l'avanzamento
          dei volontari della Marina militare). - 1.-3. Omissis. 
              3-bis. Per le categorie e specialita' di cui  ai  commi
          2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi  periodi  minimi
          indicati possono essere svolti anche in reparti  operativi,
          definiti dall'ordinamento di Forza armata. 
              4. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 2  dell'art.  1309  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  1309  (Ulteriori  condizioni   particolari   per
          l'avanzamento dei volontari della Marina militare). - 1.-2.
          (Omissis). 
              2.  Ai  fini  dell'avanzamento  e'   considerato   come
          imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o  in
          riserva, solo il personale che ricopre incarichi  attinenti
          alla specifica categoria o specialita'  o  specializzazione
          posseduta  e  previsti  dall'ordinamento  di  Forza  armata
          presso i reparti di  volo  o  presso  gli  eliporti  o  gli
          aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il
          conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero
          o d'aereo. 
              3. - 5.(Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  1798  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 1798 (Retribuzione  degli  allievi  di  scuole  e
          accademie militari). -  1.  Agli  allievi  ufficiali,  agli
          allievi marescialli e agli allievi delle carriere  iniziali
          dell'Esercito   italiano,   della   Marina    militare    e
          dell'Aeronautica militare sono attribuite  le  paghe  nette
          giornaliere nelle misure percentuali  vigenti  rispetto  al
          valore dello stipendio parametrale del grado  iniziale  del
          ruolo dei volontari in  servizio  permanente  nella  misura
          percentuale di cui al comma 2 all'art. 1791. 
              2. - 6. (Omissis).».