Art. 21 
 
Misure di governo  della  spesa  farmaceutica  e  di  efficientamento
dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco 
 
  1.  In  considerazione  della  rilevanza  strategica  del   settore
farmaceutico, ai fini degli obiettivi di politica  industriale  e  di
innovazione del Paese, e del contributo fornito dal predetto  settore
agli obiettivi di salute,  nell'ambito  dell'erogazione  dei  Livelli
essenziali    di    assistenza,    nonche'    dell'evoluzione     che
contraddistingue tale  settore,  in  relazione  all'esigenza  di  una
revisione, da compiersi entro  il  31  dicembre  2016,  del  relativo
sistema di governo in  coerenza  con  l'Intesa  sancita  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trenta e di Bolzano  il  2  luglio  2015,  fermi
restando gli equilibri di finanza pubblica  previsti  a  legislazione
vigente, alle  procedure  di  ripiano  della  spesa  farmaceutica  si
applicano i commi da 2 a 23. 
  2. Al fine di garantire il  rispetto  degli  equilibri  di  finanza
pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed
ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015,  l'Agenzia  italiana  del
farmaco (AIFA), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, pubblica sul  proprio  sito  Internet  l'elenco
contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano per ciascuno  degli
anni 2013, 2014, 2015, da parte delle aziende farmaceutiche  titolari
di  autorizzazione  all'immissione  in  commercio,   provvisoriamente
determinati  sulla  base  dei   flussi   informativi   utilizzati   a
legislazione vigente di cui al comma 4, lettere  a)  e  b).  Entro  i
successivi quindici giorni,  le  aziende  farmaceutiche  titolari  di
autorizzazione    all'immissione    in    commercio     corrispondono
provvisoriamente al Fondo di cui al comma 23 la quota  di  ripiano  a
proprio carico per ciascuno degli anni 2013, 2014 nella misura del 90
per  cento  e  per  l'anno  2015  nella  misura  dell'80  per   cento
dell'importo risultante dall'elenco di  cui  al  precedente  periodo,
salvo il successivo conguaglio di cui al comma 8. 
  3. L'AIFA procede all'adozione  delle  determinazioni  inerenti  al
ripiano definitivo degli sfondamenti dei tetti di spesa  farmaceutica
per gli anni 2013, 2014 e 2015, secondo le modalita' di cui ai  commi
seguenti. 
  4. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'AIFA provvede, con modalita'  concordate  con  il
Ministero  della  salute,  a  dare  accesso  completo  alle   aziende
farmaceutiche,  per  i   medicinali   di   cui   sono   titolari   di
autorizzazione  all'immissione  in  commercio  (AIC),  nonche'   alle
aziende della filiera distributiva e alle  relative  associazioni  di
categoria, limitatamente all'assistenza  farmaceutica  convenzionata,
dei seguenti dati riferiti agli  anni  2012,  2013,  2014  e  2015  e
aggregati per singola AIC, per mese, per Regione e, con  riguardo  ai
dati della distribuzione diretta e  per  conto  di  fascia  «A»,  per
azienda sanitaria: 
    a) con riferimento alla spesa farmaceutica territoriale,  i  dati
contenuti nel flusso OsMed,  istituito  ai  sensi  dell'articolo  68,
comma  9,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e  successive
modificazioni; per la distribuzione diretta e per conto, i  dati  per
le  confezioni   classificate   in   classe   «A»   ai   fini   della
rimborsabilita' relativi al flusso informativo di cui al decreto  del
Ministro della salute  31  luglio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, e successive modificazioni,  nel
rispetto dei  codici  di  deontologia  e  di  buona  condotta  per  i
trattamenti di dati personali per scopi statistici o scientifici,  di
cui agli allegati A3 e A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196; 
    b) con riferimento alla spesa farmaceutica  ospedaliera,  i  dati
del Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero  della  salute,
ai sensi del decreto  dei  Ministro  della  salute  15  luglio  2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  4  gennaio  2005,
comprensivi del mittente  e  dei  destinatario  delle  forniture  dei
medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.  Se  sussistono
dati incompleti in ordine al valore economico delle movimentazioni, o
di parte  delle  stesse,  ne  viene  data  evidenza,  ai  fini  delle
procedure di rettifica di cui al comma 5. 
  5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
4, le aziende farmaceutiche interessate e, con riferimento alla spesa
farmaceutica convenzionata, le  aziende  della  filiera  distributiva
interessate e le relative associazioni di categoria, fermo  l'obbligo
di versamento di cui al comma 2, possono chiedere  la  rettifica  dei
dati, previa trasmissione  all'AIFA,  esclusivamente  a  mezzo  posta
elettronica   certificata   (PEC)    di    adeguata    documentazione
giustificativa. La separazione della spesa imputabile  al  costo  dei
farmaci da quella  imputabile  al  costo  dei  servizi  eventualmente
connessi ai farmaci  stessi  deve  essere  dimostrata  esclusivamente
tramite istanza di rettifica. 
  6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
5, l'AIFA approva e pubblica, con determina del  direttore  generale,
tenuto conto delle istanze di rettifica formulate dalle  aziende,  il
documento  recante   il   monitoraggio   della   spesa   farmaceutica
territoriale ed ospedaliera per gli  anni  2013,  2014  e  2015,  che
accerti  il  superamento   del   tetto   della   spesa   farmaceutica
territoriale  e  del  tetto  della  spesa  farmaceutica  ospedaliera,
secondo  quanto  disposto  dall'articolo  15,  commi  3  e   4,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  fatto  salvo  quanto  previsto
all'articolo 1, comma 569, della legge 28 dicembre 2015, n.  208.  Il
predetto documento e' trasmesso da AIFA al Ministero della salute, al
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Balzano. 
  7. L'AIFA assegna a ciascun titolare di  AIC,  rispettivamente  per
gli anni 2013, 2014 e 2015, la quota, riferita a tutti i prodotti  di
ciascun titolare  di  AIC,  quale  base  di  calcolo  ai  fini  della
determinazione del ripiano del  superamento  del  tetto  della  spesa
farmaceutica  ospedaliera  e  del  tetto  della  spesa   farmaceutica
territoriale, individuati ai sensi del comma 6. La quota per gli anni
2013, 2014 e 2015 e' individuata sulla base dei dati  del  consuntivo
del  fatturato  dell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento  di
ciascuna azienda farmaceutica, aumentata o diminuita della variazione
percentuale tra il valore del tetto di spesa  farmaceutica  dell'anno
di attribuzione della quota e la spesa  farmaceutica  risultante  dal
documento di monitoraggio dell'anno precedente, tenendo  conto  delle
risorse  incrementali  rese  disponibili  dalla  riduzione  di  spesa
complessiva prevista per effetto  delle  decadenze  di  brevetto  che
avvengono nell'anno per il quale e' effettuata  l'attribuzione  della
quota di cui al primo periodo. A tal fine, si considerano i fatturati
a prezzi ex fabrica, al lordo dell'IVA e al lordo della riduzione  di
prezzo di cui alla determinazione AIFA 30 dicembre  2005,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3  gennaio  2006,  o  a  prezzi  di
aggiudicazione in caso di acquisti da parte delle strutture sanitarie
pubbliche. La  suddetta  quota  e'  proporzionalmente  ridotta  delle
risorse complessivamente attribuite per i farmaci  innovativi  e  del
fondo di garanzia previsti dall'articolo 15, comma 8, lettera b), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  e  dall'articolo  5,  comma  2,
lettera a), del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. 
  8. Entro il 15 settembre  2016,  il  direttore  generale  dell'AIFA
adotta, con riferimento agli anni 2013, 2014  e  2015,  la  determina
avente ad oggetto il ripiano definitivo  a  carico  di  ogni  singola
azienda titolare di AIC,  calcolato  in  proporzione  al  superamento
della quota a loro assegnata con le modalita'  del  comma  7.  L'AIFA
determina contestualmente, per ciascuna azienda  titolare  di  AIC  e
regione e provincia autonoma, il differenziale tra quanto versato  ai
sensi del comma 2 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del
presente comma nella misura del 100 per cento  sulla  base  dei  dati
accertati. Entro il successivo 15 ottobre le aziende titolari di  AIC
versano il differenziale negativo al Fondo di cui al comma 23  ovvero
ricevono il differenziale positivo dal medesimo Fondo. 
  9. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del  comma
5, i  dati  risultanti  dall'elenco  di  cui  al  comma  2  divengono
definitivi e l'importo corrisposto nella misura del 90 per cento  per
gli anni 2013 e 2014 e 80 per cento per l'anno 2015 prevista al comma
2, viene  trattenuto  a  titolo  definitivo,  senza  possibilita'  di
ulteriori  pretese  delle  regioni  e  delle  province  autonome  ne'
conguaglio. 
  10. Con l'elenco di cui al comma 2, l'AIFA  elabora,  altresi',  il
calcolo  della  quota  del  superamento   del   tetto   della   spesa
farmaceutica territoriale a carico  della  filiera  distributiva,  In
caso di variazione positiva  del  fatturato  per  medicinali  di  cui
all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24  dicembre  2012,
n.  537,  erogati  in  regime  di  assistenza  convenzionale,  l'AIFA
determina il ripiano a carico della  filiera  distributiva  calcolato
incrementando lo sconto dello 0,64 per cento a beneficio del  Sevizio
sanitario nazionale al fine di assicurare  il  recupero  del  90  per
cento di detta variazione, con riferimento agli anni 2013  e  2014  e
nella misura dell'80 per cento con riferimento all'anno 2015, 
  11. Con la determina di cui al comma 8, l'AIFA  elabora,  altresi',
il calcolo della quota definitiva del  superamento  del  tetto  della
spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera  distributiva.
L'AIFA determina contestualmente l'eventuale differenziale di  sconto
tra  quanto  previsto  al  comma  10  e  quanto  determinato  in  via
definitiva ai sensi del presente comma, procedendo  alla  conseguente
variazione dello sconto, fatto salvo quanto previsto al comma 12. 
  12. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma
5, i  dati  risultanti  dall'elenco  di  cui  al  comma  2  divengono
definitivi e l'incremento di  sconto  determinato  nella  misura  ivi
prevista viene effettuato a titolo definitivo, senza possibilita'  di
ulteriori  pretese  delle  regioni  e  delle  province  autonome  ne'
conguaglio. 
  13. A conclusione della procedura di ripiano definitivo di  cui  al
comma 8 e al comma 23, le regioni e le province  autonome  effettuano
le relative regolazioni contabili sul  bilancio  2016,  ai  sensi  di
quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e  le
conseguenti iscrizioni sul modello CE 2016  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute 15  giugno  2012,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10  luglio  2012,  nelle
voci relative ai codici AA0900 e AA0910. 
  14. In caso  di  mancata  corresponsione  integrale  degli  importi
dovuti da parte delle aziende entro i termini di cui al comma 2 e  di
cui  al  comma  8,  si  applica  sia  con  riferimento   alla   spesa
farmaceutica   convenzionata   che   con   riferimento   alla   spesa
farmaceutica ospedaliera quanto previsto dall'articolo  5,  comma  3,
lettera d), del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. 
  15. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1,  comma  569,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro i termini di cui ai commi  2  e
8,  il  direttore  generale  dell'AIFA  determina,  con  riferimento,
rispettivamente, agli anni 2013, 2014 e 2015, anche il ripiano  della
quota di superamento del tetto della spesa  farmaceutica  ospedaliera
imputabile allo sforamento, da parte dei  farmaci  innovativi,  dello
specifico fondo di cui all'articolo 15,  comma  8,  lettera  b),  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ripartendola tra tutte le  aziende
titolari di AIC in proporzione ai rispettivi  fatturati  relativi  ai
medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da  brevetto.
Entro il medesimo termine, l'AIFA  determina,  altresi',  il  ripiano
della  quota  di  superamento  del  tetto  della  spesa  farmaceutica
territoriale,  imputabile  allo  sforamento,  da  parte  dei  farmaci
innovativi, dello specifico fondo di cui  all'articolo  5,  comma  2,
lettera a), del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ripartendola
tra tutte le aziende titolari di AIC in  proporzione  dei  rispettivi
fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da  brevetto.
In caso di superamento della quota assegnata da AIFA,  ai  sensi  del
primo periodo del comina 7, all'azienda titolare di farmaci orfani di
cui all'articolo 15, comma 8, lettere i) e i-bis), del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, l'AIFA  determina  il  ripiano  della  quota  di
superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera imputabile
alla spesa per tali farmaci ripartendola, al lordo di IVA  tra  tutte
le aziende titolari di AIC in proporzione  dei  rispettivi  fatturati
relativi ai medicinali non orfani e a quelli non  innovativi  coperti
da brevetto. Il ripiano di cui ai commi 2 e 8 e' determinato in  modo
tale che i nuovi titolari di AIC, che hanno  commercializzato  uno  o
piu' medicinali non orfani  e  non  innovativi  per  la  prima  volta
nell'anno di ripiano, e per i quali non e' disponibile alcun dato  di
fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso
nella misura massima del 10 per cento della variazione  positiva  del
fatturato dei medesimi medicinali. 
  16. All'articolo 5, comma  3,  lettera  a),  del  decreto-legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222,  e  successive  modificazioni,  dopo  l'ultimo
periodo, e' aggiunto il seguente: «a decorrere dal 2016, la quota  di
sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di  cui  al
periodo precedente, e' rispettivamente imputata in misura pari al  50
per cento a carico dell'azienda titolare di AIC relativa ai  medesimo
farmaco, e il restante 50 tra tutte le aziende  titolari  di  AIC  in
proporzione dei  rispettivi  fatturati  relativi  ai  medicinali  non
innovativi coperto da brevetto;». 
  17. Entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'AIFA, ai fini della  determinazione  del  ripiano
del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e  del
tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016,  assegna
a  ciascuna  Azienda  i   budget   aziendali   provvisori   previsti,
rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,  n.  135,  e  dall'articolo  5,  commi  1  e   2,   del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,  utilizzando,  ai  fini  della
determinazione degli stessi, la quota assegnata in via provvisoria  a
ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 2. 
  18.  Entro  il  30  settembre   2016,   l'AIFA,   ai   fini   della
determinazione del ripiano del  superamento  del  tetto  della  spesa
farmaceutica  ospedaliera  e  del  tetto  della  spesa   farmaceutica
territoriale per l'anno 2016, assegna a  ciascuna  azienda  i  budget
aziendali definitivi  previsti,  rispettivamente,  dall'articolo  15,
commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo  5,
commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, utilizzando,
ai fini della determinazione  degli  stessi,  la  quota  assegnata  a
ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 7. 
  19. L'AIFA con propria  determina  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta
Ufficiale entro il 31 ottobre 2016, definisce per ciascuno dei  tetti
previsti l'eventuale sfondamento relativo al  periodo  1°  gennaio-31
luglio 2016 indicando per ciascuna delle aziende titolari di  AIC  la
quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il  15
novembre 2016 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale,
l'onere  a  carico  della  filiera  distributiva  e  il   conseguente
incremento dello  sconto.  Conseguentemente  le  regioni  e  province
autonome accertano ed impegnano sul bilancio regionale dell'anno 2016
gli importi di propria spettanza e gli enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2,  lettere  b)  e  c),  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  iscrivono  le  predette
somme nel proprio conto economico dandone  evidenza  nel  modello  CE
2016, di cui al decreto del Ministro della  salute  15  giugno  2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  159
del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910. 
  20. L'AIFA con propria  determina  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta
Ufficiale entro il 31 marzo 2017, definisce per  ciascuno  dei  tetti
previsti lo sfondamento definitivo  relativo  all'intero  anno  2016,
indicando per ciascuna delle aziende titolari  di  AIC  la  quota  di
superamento a proprio carico, da corrispondersi entro  il  30  aprile
2017 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale,  l'onere
a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello
sconto, disponendo le relative operazioni di conguaglio. 
  21. A conclusione delle procedure di ripiano di cui al comma 20, le
regioni e le province autonome  effettuano  le  relative  regolazioni
contabili sul bilancio 2017, ai sensi di quanto disposto dal  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le conseguenti  iscrizioni  sul
modello CE 2017 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno
2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
159 del 10 luglio 2012,  nelle  voci  relative  ai  codici  AA0900  e
AA0910. 
  22. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, ha accesso diretto ai flussi informativi  di
monitoraggio   dell'assistenza   farmaceutica   del   Nuovo   sistema
informativo sanitario (NSIS), secondo modalita' da concordare con  il
Ministero della salute. 
  23. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e'  istituito
un apposito Fondo denominato «Fondo per  payback  2013-2014-2015»  al
quale sono riassegnati gli importi versati all'entrata  del  bilancio
dello Stato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC,  I  predetti
importi, a carico delle aziende farmaceutiche, sono  quelli  relativi
alle quote di ripiano, come determinati, in via provvisoria ai  sensi
di quanto disposto al comma 2 e in via definitiva ai sensi di  quanto
disposto ai commi 8 e 9,  e  sono  attribuiti,  a  conclusione  delle
procedure disciplinate dai commi da 2  a  15,  alle  regioni  e  alle
province autonome entro il 20 novembre 2016 nei limiti delle  risorse
disponibili. Le somme del  Fondo  eventualmente  non  impegnate  alla
chiusura dell'esercizio, possono esserlo in  quelli  successivi.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro della salute, da emanarsi entro quindici giorni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
modalita' operative di funzionamento del Fondo.