Art. 5 Disposizioni relative alle Societa' Organismi di Attestazione. Procedura di infrazione 2013/4212) 1. Le Societa' Organismi di Attestazione disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e dall'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono avere una sede nel territorio della Repubblica. 2. Al comma 1 dell'articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, le parole: «; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica» sono soppresse.
Note all'art. 5: - L'art. 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, cosi' recita. «Art. 64 (Requisiti generali e di indipendenza delle SOA) (art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, D.P.R. n. 34/2000). - 1. Le Societa' Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle societa' per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione «organismi di attestazione».