Art. 10 
 
 
                      Obblighi dei fabbricanti 
 
  1. All'atto dell'immissione delle loro  apparecchiature  radio  sul
mercato, i  fabbricanti  assicurano  che  siano  state  progettate  e
fabbricate conformemente ai requisiti essenziali di cui  all'articolo
3. 
  2. I fabbricanti  provvedono  affinche'  le  apparecchiature  radio
siano costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno
Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello
spettro radio. 
  3.  I  fabbricanti  preparano  la  documentazione  tecnica  di  cui
all'articolo 21 ed eseguono o fanno eseguire la relativa procedura di
valutazione della conformita' di  cui  all'articolo  17.  Qualora  la
conformita' dell'apparecchiatura radio alle prescrizioni  applicabili
sia  stata  dimostrata  da  tale  procedura  di   valutazione   della
conformita', i fabbricanti redigono una dichiarazione di  conformita'
UE e appongono la marcatura CE. 
  4.  I  fabbricanti  conservano  la  documentazione  tecnica  e   la
dichiarazione di conformita' UE per un periodo di  dieci  anni  dalla
data in cui l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato. 
  5. I fabbricanti garantiscono che siano  predisposte  le  procedure
necessarie  affinche'  la  produzione  in  serie  continui  a  essere
conforme al presente decreto. I fabbricanti tengono in  debito  conto
delle  modifiche  della   progettazione   o   delle   caratteristiche
dell'apparecchiatura  radio,  nonche'  delle  modifiche  delle  norme
armonizzate o di altre specifiche tecniche con riferimento alle quali
e' dichiarata  la  conformita'  dell'apparecchiatura  radio.  Laddove
ritenuto  necessario  in   considerazione   dei   rischi   presentati
dall'apparecchiatura radio, i fabbricanti, per proteggere la salute e
l'incolumita'  degli  utilizzatori  finali,  eseguono  una  prova   a
campione sull'apparecchiatura radio messa a disposizione sul mercato,
verificano, e, se presenti, mantengono un registro dei reclami, delle
non conformita'  e  dei  richiami  delle  apparecchiature  radio  non
conformi, e informano i distributori di tale monitoraggio. 
  6. I fabbricanti garantiscono che sulle  apparecchiature  radio  da
loro immesse sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto,  di
serie   oppure   qualsiasi   altro   elemento   che    ne    consenta
l'identificazione,  oppure  qualora  le  dimensioni   o   la   natura
dell'apparecchiatura radio non lo  consentano,  che  le  informazioni
prescritte siano  fornite  sull'imballaggio  o  in  un  documento  di
accompagnamento dell'apparecchiatura radio. 
  7. I fabbricanti indicano sull'apparecchiatura radio il loro  nome,
la loro  denominazione  commerciale  registrata  o  il  loro  marchio
registrato e l'indirizzo postale al quale possono  essere  contattati
oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura non lo
consentano, sull'imballaggio o in  un  documento  di  accompagnamento
dell'apparecchiatura radio. L'indirizzo indica un unico punto  presso
cui il fabbricante puo' essere contattato. Le  informazioni  relative
al contatto sono almeno in lingua italiana secondo quanto determinato
dalla normativa vigente. 
  8. I  fabbricanti  garantiscono  che  l'apparecchiatura  radio  sia
accompagnata dalle istruzioni e dalle  informazioni  sulla  sicurezza
almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla  normativa
vigente. Le istruzioni  contengono  le  informazioni  necessarie  per
l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua  destinazione
d'uso. Tali informazioni  comprendono  anche  una  descrizione  degli
eventuali accessori e  componenti,  compreso  il  software,  ove  gli
stessi  consentano  all'apparecchiatura  radio  di  funzionare   come
previsto. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari  di
qualunque  etichettatura,  devono  essere  chiare,  comprensibili   e
intelligibili.   Per   le   apparecchiature   radio   che    emettono
intenzionalmente onde radio devono essere inoltre fornite le seguenti
informazioni: 
    a)  bande  di  frequenza  di  funzionamento  dell'apparecchiatura
radio; 
    b) massima potenza a  radiofrequenza  trasmessa  nelle  bande  di
frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio. 
  9. I fabbricanti  garantiscono  che  ogni  singola  apparecchiatura
radio  sia  accompagnata  da  una  copia   della   dichiarazione   di
conformita' UE o da una dichiarazione di conformita' UE semplificata.
Se e' fornita una dichiarazione di conformita' UE semplificata,  essa
deve  contenere  l'esatto  indirizzo  Internet  presso  il  quale  e'
possibile  ottenere  il  testo  completo   della   dichiarazione   di
conformita' UE. 
  10. In presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o
di requisiti in materia di autorizzazione per l'uso, le  informazioni
disponibili sull'imballaggio  consentono  di  individuare  gli  Stati
membri o la zona geografica all'interno di uno Stato  membro  in  cui
sussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti in  materia
di  autorizzazione  per  l'uso.  Tali  informazioni   devono   essere
completate nelle istruzioni  accluse  all'apparecchiatura  radio.  Il
Ministero attua, conformemente alla normativa vigente,  gli  atti  di
esecuzione adottati dalla Commissione che specificano le modalita' di
presentazione di tali informazioni. 
  11. I fabbricanti che ritengono o  hanno  motivo  di  ritenere  che
un'apparecchiatura radio da essi immessa sul mercato non sia conforme
al presente decreto  prendono  immediatamente  le  misure  correttive
necessarie per  rendere  conforme  tale  apparecchiatura  radio,  per
ritirarla  o  richiamarla,  a  seconda  dei  casi.  Inoltre,  qualora
l'apparecchiatura  radio  presenti  un  rischio,  i  fabbricanti   ne
informano immediatamente l'autorita' di  sorveglianza,  indicando  in
particolare i dettagli relativi  alla  non  conformita'  e  qualsiasi
misura correttiva presa nonche' i relativi risultati. 
  12.  I  fabbricanti,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita'  dell'apparecchiatura  radio
al presente decreto, in lingua italiana o  in  lingua  inglese.  Essi
cooperano con tale autorita', su sua richiesta,  a  qualsiasi  azione
intrapresa per eliminare  i  rischi  presentati  dall'apparecchiatura
radio da essi immessa sul mercato.