Art. 11 
 
 
                     Rappresentanti autorizzati 
 
  1. Il fabbricante  puo'  nominare,  mediante  mandato  scritto,  un
rappresentante autorizzato. Gli  obblighi  di  cui  all'articolo  10,
comma 1, e l'obbligo di redigere la  documentazione  tecnica  di  cui
all'articolo  10,  comma   3,   non   rientrano   nel   mandato   del
rappresentante autorizzato. 
  2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti  specificati  nel
mandato  ricevuto   dal   fabbricante.   Il   mandato   consente   al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: 
    a)  mantenere  a  disposizione  delle  autorita'   nazionali   di
sorveglianza del mercato la dichiarazione  di  conformita'  UE  e  la
documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui
l'apparecchiatura radio e' stato immessa sul mercato; 
    b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorita'  nazionale
competente, fornire a tale  autorita'  tutte  le  informazioni  e  la
documentazione   necessarie    per    dimostrare    la    conformita'
dell'apparecchiatura radio; 
    c) cooperare con  le  autorita'  nazionali  competenti,  su  loro
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati dall'apparecchiatura radio che  rientra  nel  mandato  del
rappresentante autorizzato.