Art. 12 
 
 
                     Obblighi degli importatori 
 
  1. Gli importatori immettono sul mercato solo apparecchiature radio
conformi. 
  2. Prima di immettere  un'apparecchiatura  radio  sul  mercato  gli
importatori   assicurano   che   il   fabbricante   abbia    eseguito
l'appropriata procedura  di  valutazione  della  conformita'  di  cui
all'articolo 17 e che le apparecchiature  radio  siano  costruite  in
modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza
violare le prescrizioni applicabili  sull'uso  dello  spettro  radio.
Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la  documentazione
tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'apparecchiatura  radio,
che quest'ultima sia accompagnata dalle informazioni e dai  documenti
di cui all'articolo 10, commi 8, 9 e 10, e che il  fabbricante  abbia
rispettato le prescrizioni di cui  all'articolo  10,  commi  6  e  7.
L'importatore,   se   ritiene   o   ha   motivo   di   ritenere   che
un'apparecchiatura radio non sia conforme ai requisiti essenziali  di
cui all'articolo 3, non immette l'apparecchiatura radio  sul  mercato
fino  a  quando  non  sia  stata  resa  conforme.   Inoltre,   quando
l'apparecchiatura radio presenta un rischio, l'importatore ne informa
il fabbricante e le autorita' di sorveglianza del mercato. 
  3. Gli importatori  indicano  sull'apparecchiatura  radio  il  loro
nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro  marchio
registrato e l'indirizzo postale al quale possono  essere  contattati
oppure,  ove  cio'  non  sia  possibile,  sull'imballaggio  o  in  un
documento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio. Sono inclusi
i casi in cui le dimensioni dell'apparecchiatura radio non consentono
l'apposizione  di  tali  informazioni  oppure  i  casi  in  cui   gli
importatori dovrebbero aprire l'imballaggio per  apporre  il  proprio
nome e indirizzo sull'apparecchiatura radio. Le informazioni relative
al contatto sono almeno in lingua italiana secondo quanto determinato
dalla normativa vigente. 
  4. Gli importatori garantiscono  che  l'apparecchiatura  radio  sia
accompagnata da istruzioni e informazioni sulla sicurezza  almeno  in
lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente. 
  5. Gli  importatori  garantiscono  che,  mentre  un'apparecchiatura
radio  e'  sotto  la   loro   responsabilita',   le   condizioni   di
immagazzinamento  o  di  trasporto  non  mettano  a  rischio  la  sua
conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. 
  6.  Laddove  ritenuto  necessario  in  considerazione  dei   rischi
presentati dall'apparecchiatura radio, gli importatori eseguono,  per
proteggere la  sicurezza  degli  utilizzatori  finali,  una  prova  a
campione sull'apparecchiatura radio messa a disposizione sul mercato,
verificano, e, se presenti, mantengono un registro dei reclami, delle
non conformita'  e  dei  richiami  delle  apparecchiature  radio  non
conformi, e informano i distributori di tale monitoraggio. 
  7. Gli importatori che ritengono o hanno  motivo  di  ritenere  che
un'apparecchiatura radio da essi immessa sul mercato non sia conforme
al presente decreto  prendono  immediatamente  le  misure  correttive
necessarie per  rendere  conforme  tale  apparecchiatura  radio,  per
ritirarla  o  richiamarla,  a  seconda  dei  casi.  Inoltre,  qualora
l'apparecchiatura radio  presenti  un  rischio,  gli  importatori  ne
informano immediatamente l'autorita' di  sorveglianza,  indicando  in
particolare i dettagli relativi  alla  non  conformita'  e  qualsiasi
misura correttiva presa. 
  8. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura
radio e' stata immessa sul  mercato  gli  importatori  conservano  la
dichiarazione di conformita' UE a  disposizione  delle  autorita'  di
sorveglianza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta,  la
documentazione tecnica sara' messa a disposizione di tali autorita'. 
  9.  Gli  importatori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata  di
un'autorita'  nazionale  competente,  forniscono  tempestivamente   a
quest'ultima tutte le informazioni e la  documentazione,  in  formato
cartaceo o elettronico,  necessarie  per  dimostrare  la  conformita'
dell'apparecchiatura radio in lingua italiana o  in  lingua  inglese.
Cooperano con tale autorita', su sua richiesta,  a  qualsiasi  azione
intrapresa per eliminare i rischi presentati da apparecchiature radio
da essi immesse sul mercato.