Art. 13 
 
 
                      Obblighi dei distributori 
 
  1. Quando  mettono  un'apparecchiatura  radio  a  disposizione  sul
mercato, i distributori si comportano  con  la  dovuta  diligenza  ed
applicano le prescrizioni del presente decreto. 
  2. Prima di mettere  l'apparecchiatura  radio  a  disposizione  sul
mercato i distributori verificano che essa rechi la marcatura CE, sia
accompagnata dalla documentazione  necessaria  in  base  al  presente
decreto nonche' dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza
almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla  normativa
vigente e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle
prescrizioni di cui rispettivamente all'articolo 10, comma 2 e  commi
da 6 a 10, e all'articolo 12, comma 3. Il distributore, se ritiene  o
ha motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio non  sia  conforme
ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3, non mette
l'apparecchiatura radio a disposizione sul mercato fino a quando essa
non sia stata resa  conforme.  Inoltre,  se  l'apparecchiatura  radio
presenta un rischio, il distributore  ne  informa  il  fabbricante  o
l'importatore e le autorita' di sorveglianza del mercato. 
  3. I distributori garantiscono che, mentre l'apparecchiatura  radio
e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o
di trasporto non mettano a rischio la sua  conformita'  ai  requisiti
essenziali di cui all'articolo 3. 
  4. I distributori che ritengono o  hanno  motivo  di  ritenere  che
l'apparecchiatura radio da essi messa a disposizione sul mercato  non
sia conforme al presente decreto si assicurano  che  siano  prese  le
misure   correttive   necessarie   per    rendere    conforme    tale
apparecchiatura radio, per ritirarla o  richiamarla,  a  seconda  dei
casi. Inoltre, qualora l'apparecchiatura radio presenti un rischio, i
distributori ne informano immediatamente l'autorita' di sorveglianza,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non  conformita'  e
qualsiasi misura correttiva presa. 
  5.  I  distributori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' dell'apparecchiatura  radio.
Cooperano con tale autorita', su sua richiesta,  a  qualsiasi  azione
intrapresa per eliminare  i  rischi  presentati  dall'apparecchiatura
radio da essi messa a disposizione sul mercato.