Art. 13 Obblighi dei distributori 1. Quando mettono un'apparecchiatura radio a disposizione sul mercato, i distributori si comportano con la dovuta diligenza ed applicano le prescrizioni del presente decreto. 2. Prima di mettere l'apparecchiatura radio a disposizione sul mercato i distributori verificano che essa rechi la marcatura CE, sia accompagnata dalla documentazione necessaria in base al presente decreto nonche' dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all'articolo 10, comma 2 e commi da 6 a 10, e all'articolo 12, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3, non mette l'apparecchiatura radio a disposizione sul mercato fino a quando essa non sia stata resa conforme. Inoltre, se l'apparecchiatura radio presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorita' di sorveglianza del mercato. 3. I distributori garantiscono che, mentre l'apparecchiatura radio e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. 4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che l'apparecchiatura radio da essi messa a disposizione sul mercato non sia conforme al presente decreto si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura radio, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'apparecchiatura radio presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente l'autorita' di sorveglianza, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa. 5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'apparecchiatura radio. Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'apparecchiatura radio da essi messa a disposizione sul mercato.