Art. 15 
 
 
              Identificazione degli operatori economici 
 
  1. Gli operatori economici indicano alle autorita' di  sorveglianza
che ne facciano richiesta: 
    a)  qualsiasi  operatore  economico  che   abbia   fornito   loro
apparecchiature radio; 
    b)   qualsiasi   operatore   economico   cui   abbiano    fornito
apparecchiature radio. 
  2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare  le
informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui  sia
stato loro fornita un'apparecchiatura radio  e  per  dieci  anni  dal
momento in cui essi abbiano fornito un'apparecchiatura radio.