Art. 15 Identificazione degli operatori economici 1. Gli operatori economici indicano alle autorita' di sorveglianza che ne facciano richiesta: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro apparecchiature radio; b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito apparecchiature radio. 2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornita un'apparecchiatura radio e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito un'apparecchiatura radio.