Art. 3
Modifiche alla disciplina dello Sportello unico
per le attivita' produttive
1. All'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e' soppresso.
2. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono soppresse le parole «ovvero indice una
conferenza di servizi ai sensi del comma 3»;
b) al comma 3, le parole «puo' indire» sono sostituite dalla
seguente «indice» e le parole da «anche su istanza» fino a
«discipline regionali» sono soppresse;
c) il comma 4 e' abrogato;
d) al comma 6, le parole «a 14-ter» sono sostituite dalle
seguenti «a 14-quinquies».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 3, del citato
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato dal presente decreto:
«3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la
Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, si procede alla semplificazione e al
riordino della disciplina dello sportello unico per le
attivita' produttive di cui al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, e successive modificazioni, in base ai seguenti
principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto
previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e
dall'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di
accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e
fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque
coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui
all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite
misure telematiche, il collegamento tra le attivita'
relative alla costituzione dell'impresa di cui alla
comunicazione unica disciplinata dall' art. 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le
attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla
lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento
delle procedure e delle formalita' per i prestatori di
servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la
realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni
e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti
previsti dalla normativa per la realizzazione, la
trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le
imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali
soggetti privati rilasciano una dichiarazione di
conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di
procedimenti che comportino attivita' discrezionale da
parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati
svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a
supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico,
ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di
cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo
sportello unico, delegandole alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a
disposizione il portale "impresa.gov" che assume la
denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di
gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata
immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo
sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione
della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
costituisce titolo autorizzatorio;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente
contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
formulazione di osservazioni ostative, ovvero per
l'attivazione della conferenza di servizi per la
conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di
servizi, scaduto il termine previsto per le altre
amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro
competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni
caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal
caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
emissione degli avvisi medesimi.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 7. Procedimento unico.
1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze
per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1,
sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal
ricevimento, salvi i termini piu' brevi previsti dalla
disciplina regionale, puo' richiedere all'interessato la
documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza
si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il
SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta
giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i
termini piu' brevi previsti dalla normativa regionale.
3. Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta,
concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il
responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi ai
sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero
dalle altre normative di settore. Scaduto il termine di cui
al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla
conferenza di servizi, si applica l'art. 38, comma 3,
lettera h), del decreto-legge.
4. (Abrogato).
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su
richiesta del soggetto interessato, puo' svolgere attivita'
istruttoria ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera c) del
decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in
via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia
fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti
da attivare in relazione all'esercizio delle attivita'
produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi,
nonche' per la redazione in formato elettronico delle
domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi
elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia puo'
fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza
di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento,
assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14 -
quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e', ad ogni
effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento
e per lo svolgimento delle attivita' richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del
procedimento costituisce elemento di valutazione del
responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici
partecipanti alla conferenza di servizi.».