Art. 4
Modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione
unica ambientale
1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 2013, n. 59:
a) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 4. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
unica ambientale.
1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica
ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e
dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative
di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e
autorizzazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2, e'
presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in
modalita' telematica all'autorita' competente e ai soggetti
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in
accordo con l'autorita' competente, la correttezza formale.
Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione,
notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, per i quali si
chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale,
nonche' le informazioni richieste dalle specifiche
normative di settore.
2. Qualora l'autorita' competente riscontri che e'
necessario integrare la documentazione presentata, lo
comunica tempestivamente e in modalita' telematica al SUAP,
precisando gli elementi mancanti ed il termine per il
deposito delle integrazioni.
3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso
tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si
intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di
integrazione documentale ai sensi del comma 2, si applica
l'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione
richiesta entro il termine fissato dall'autorita'
competente, l'istanza e' archiviata, fatta salva la
facolta' per il gestore di chiedere una proroga in ragione
della complessita' della documentazione da presentare; in
tal caso, il termine e' sospeso per il tempo della proroga.
4. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i
titoli abilitativi per i quali la conclusione del
procedimento e' fissata in un termine inferiore o pari a
novanta giorni, l'autorita' competente adotta il
provvedimento nel termine di novanta giorni dalla
presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente
al SUAP che, rilascia il titolo.
5. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i
titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di
conclusione del procedimento e' superiore a novanta giorni,
il SUAP, salvo quanto previsto al comma 7, indice, entro
trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza
di servizi di cui all'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale caso,
l'autorita' competente adotta l'autorizzazione unica
ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della
domanda o, in caso di richiesta di integrazione della
documentazione, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 8, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di
centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda
medesima. Tale atto confluisce nella determinazione
motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo
l'autorita' competente promuove il coordinamento dei
soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza di
servizi.
7. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente
l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio,
della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di
titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del
presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa
documentazione all'autorita' competente che, ove previsto,
convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorita'
competente adotta il provvedimento e lo trasmette
immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.
8. L'autorita' competente trasmette, in modalita'
telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e
mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni
sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo
alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il SUAP
assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli
adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'art. 6
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».