Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, le parole «degli articoli 14 e
seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14»;
b) all'articolo 29-quater, comma 5, le parole «14, 14-ter, commi
da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «14
e 14-ter»;
c) all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, le parole
«istruttoria eventualmente» sono soppresse;
d) all'articolo 269, comma 3, primo periodo, le parole «comma 3»
sono soppresse.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 9, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 9. Norme procedurali generali.
1. Alle procedure di verifica e autorizzazione
disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto
compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, concernente norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
2. L'autorita' competente, ove ritenuto utile indice,
cosi' come disciplinato dagli articoli che seguono, una o
piu' conferenze di servizi ai sensi degli dell'art. 14
della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi
informativi e le valutazioni delle altre autorita'
pubbliche interessate.
3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la
consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di
seguito disciplinate, l'autorita' competente puo'
concludere con il proponente o l'autorita' procedente e le
altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per
disciplinare lo svolgimento delle attivita' di interesse
comune ai fini della semplificazione e della maggiore
efficacia dei procedimenti.
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e'
facolta' del proponente presentare all'autorita' competente
motivata richiesta di non rendere pubblica parte della
documentazione relativa al progetto, allo studio
preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale.
L'autorita' competente, verificate le ragioni del
proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta
soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse
pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorita'
competente dispone comunque della documentazione riservata,
con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in
materia.».
- Si riporta il testo dell'art. 29-quater, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 29-quater. (Procedura per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale) 1. Per le
installazioni di competenza statale la domanda e'
presentata all'autorita' competente per mezzo di procedure
telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con il
decreto di cui all'art. 29-duodecies, comma 2.
2. L'autorita' competente individua gli uffici presso i
quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il
procedimento, al fine della consultazione del pubblico.
Tale consultazione e' garantita anche mediante
pubblicazione sul sito internet dell'autorita' competente
almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione,
compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali
successivi aggiornamenti, e gli elementi di cui alle
lettere b), e), f) e g) del comma 13.
3. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai
sensi dell'art. 29-octies, comma 4, contestualmente
all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la
data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui
al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data
di avvio del procedimento, l'autorita' competente pubblica
nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione
dell'installazione e il nominativo del gestore, nonche' gli
uffici individuati ai sensi del comma 2 ove e' possibile
prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.
Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni
di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge
7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal
gestore ai sensi del presente comma sono altresi'
pubblicate dall'autorita' competente nel proprio sito web.
E' in ogni caso garantita l'unicita' della pubblicazione
per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda
del presente decreto.
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati
possono presentare in forma scritta, all'autorita'
competente, osservazioni sulla domanda.
5. La convocazione da parte dell'autorita' competente,
ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale
sono invitate le amministrazioni competenti in materia
ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza
statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle
politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico,
oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonche',
per le installazioni di competenza regionale, le altre
amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli
abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA,
ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per le
installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le
relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di
valutazione ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 8, e di
concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento
dell'installazione, alla conferenza e' invitato un
rappresentante della rispettiva autorita' competente.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 25, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 25. Valutazione dello studio di impatto
ambientale e degli esiti della consultazione.
1. Le attivita' tecnico-istruttorie per la valutazione
d'impatto ambientale sono svolte dall'autorita' competente.
2. L'autorita' competente acquisisce e valuta tutta la
documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e
suggerimenti inoltrati ai sensi dell'art. 24, nonche', nel
caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere
delle regioni interessate, che dovra' essere reso entro
novanta giorni dalla presentazione di cui all'art. 23,
comma 1. L'autorita' competente comunica alla Regione
interessata che il proponente ha apportato modifiche
sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta
giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la
Regione puo' esprimere un ulteriore parere.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'art.
24, il proponente, affinche' l'autorita' competente ne
acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa
di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia
ambientale interessati, qualora la realizzazione del
progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati
in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le
proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla
presentazione dell'istanza di cui all'art. 23, comma 1,
ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi indetta a
tal fine dall'autorita' competente. Entro il medesimo
termine il Ministero per i beni e le attivita' culturali si
esprime ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal
medesimo decreto. A seguito di modificazioni ovvero
integrazioni eventualmente presentate dal proponente,
ovvero richieste dall'autorita' competente, ove l'autorita'
competente ritenga che le modifiche apportate siano
sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al
presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal
deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri
resi.
3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi
previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso,
l'autorita' competente procede comunque a norma dell'art.
26.
4. L'autorita' competente puo' concludere con le altre
amministrazioni pubbliche interessate accordi per
disciplinare lo svolgimento delle attivita' di interesse
comune ai fini della semplificazione delle procedure. ».
- Il testo dell'art. 269 del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006, modificato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
S.O. n. 96.