Art. 15 Delega al Governo per il riordino degli enti, societa' e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale 1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, nel rispetto dei principi e criteri direttivi del capo I e degli articoli 8, 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e tenuto conto dei relativi decreti attuativi, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti, societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al riassetto delle modalita' di finanziamento e gestione delle attivita' di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, nonche' al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare. 2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti, societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo e' tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione delle competenze e riordino degli enti, societa' ed agenzie vigilati, anche a seguito dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, prevedendo modalita' di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la terzieta', l'onorabilita', l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilita' con cariche politiche e sindacali e la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti dei loro organi nei settori in cui opera l'ente, societa' o agenzia; b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti, societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando prioritariamente le professionalita' esistenti; c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa, non considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, derivanti dalla riduzione del numero degli enti e societa' disposta a legislazione vigente e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del made in Italy, nonche' alla tutela all'estero delle produzioni di qualita' certificata; d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonche' del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarieta' operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformita' dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformita' delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresi' favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti nonche' ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonche' tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503; e) riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarieta' ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della societa' AGECONTROL S.p.a., anche mediante il trasferimento della proprieta' delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, societa' o agenzie vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta societa' mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA; f) revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitivita' del settore; g) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonche' dei dati della rendicontazione delle attivita' svolte da ciascun ente, societa' o agenzia. 3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riassetto delle modalita' di finanziamento e di gestione delle attivita' di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, il Governo e' tenuto a osservare i seguenti principi e criteri direttivi: a) riordinare le competenze ministeriali in materia di ippica, comprese quelle in materia di diritti televisivi relativi alle corse, anche estere, e la disciplina delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, prevedendo per le scommesse a totalizzatore la destinazione di una percentuale non inferiore al 74 per cento della raccolta totale al pagamento delle vincite, la stabilita' degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera ippica, nonche' le modalita' di riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse e l'introduzione della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, stabilendo che una parte dell'aliquota sia destinata alla filiera ippica, e prevedere un palinsesto complementare al fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera ippica; b) prevedere le modalita' di individuazione, compatibilmente con la normativa europea, del soggetto incaricato di costituire un organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione delle risorse di cui alle lettere d) ed e), consentendo l'iscrizione al medesimo organismo agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle societa' di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti, e prevedere che la disciplina degli organi di governo dello stesso organismo sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale contempli organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica; c) prevedere, per i primi cinque anni dalla costituzione dell'organismo di cui alla lettera b), una qualificata partecipazione di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze negli organi gestionali e, successivamente, la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione del medesimo organismo, composto da rappresentanti degli stessi Ministeri; d) compatibilmente con la normativa europea, prevedere che le quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli destinate al settore ippico, nonche' le risorse destinate all'ippica ai sensi dell'articolo 1, commi 281 e 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, siano assegnate all'organismo di cui alla lettera b); e) prevedere che gli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano rideterminati e assegnati all'organismo di cui alla lettera b), tenuto conto delle funzioni a esso trasferite, stabilendo comunque una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al 20 per cento nel primo anno successivo alla costituzione del medesimo organismo, al 40 per cento nel secondo anno, al 60 per cento nel terzo anno e all'80 per cento nel quarto anno e che, a decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione dello stesso organismo, al relativo finanziamento si provveda, oltre che con le risorse di cui alla lettera d), con le quote di partecipazione versate annualmente dai soci. 4. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e della disciplina della riproduzione animale e tenendo conto della normativa europea in materia, il Governo e' tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi: a) riorganizzazione del sistema di consulenza al settore, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessita' di salvaguardare la biodiversita', la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualita'; b) riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine; c) riconoscimento del principio della unicita' e multifunzionalita' del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle modalita' di accesso da parte di terzi; d) riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici e' necessario strumento della conservazione della biodiversita' animale e della valorizzazione delle razze autoctone; e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali soppressi a seguito delle normative di revisione della spesa pubblica; f) previsione della possibilita' di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attivita' gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa europea in materia attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi in attivita' e investimenti riconducibili all'obiettivo del miglioramento genetico; g) accessibilita' dei dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi, pubblici o privati, riconosciuti ai sensi del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi. 6. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo. 7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi in materia di riordino degli enti, societa' ed agenzie vigilati di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le modalita' e le procedure di cui ai commi 5 e 6, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 8. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti, societa' ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonche' di facilitare un efficace controllo della stessa, i predetti soggetti provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti nel proprio sito internet o, in mancanza, nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: a) il bilancio e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo; b) l'organigramma comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi. 9. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli organismi pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e dei correlati aiuti nazionali, statali e regionali, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in accordo e nei tempi previsti per l'AGEA. 10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 15: - La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2015, n. 187. - La legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1991, n. 24. - Si riportano i commi da 381 a 383 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, supplemento ordinario: «381. Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin off tecnologici, nonche' al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulati ai sensi dell'art. 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) e' incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Il Consiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite al Consiglio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura dell'INEA e' deliberato dall'organo in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dell'INEA sono corrisposti compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al quarto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente comma e' nominato un commissario straordinario con le modalita' di cui al comma 382. Il commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attivita' di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto del Consiglio e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture e delle attivita' degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nonche' alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai livelli attuali. Il commissario provvede altresi' all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in caso di inottemperanza dell'organo in carica alla data dell'incorporazione entro il termine di cui al presente comma e ferme restando le responsabilita' gestorie del predetto organo. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo triennale delle attivita' di ricerca e sperimentale e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonche' l'equilibrio finanziario del Consiglio. Lo statuto del Consiglio e' adottato con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il regolamento puo' comunque essere adottato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 382. Il commissario di cui al comma 381 e' nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto sono stabiliti il mandato del commissario, che si sostituisce agli organi statutari del CRA, e l'ammontare del suo compenso nei limiti di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con il decreto di cui al primo periodo del presente comma il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' nominare anche due sub-commissari, da individuare fra esperti in materia di organizzazione della sperimentazione e della ricerca applicata al settore agricolo e agroalimentare, che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il relativo compenso, che non puo' comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario. Al trattamento economico del commissario e dei sub-commissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio del Consiglio. 383. Nelle more dell'attuazione del riordino del Consiglio, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore del CRA, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e' ridotto di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.». - Si riportano i commi da 659 a 664 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, supplemento ordinario: «659. Al fine di razionalizzare e aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il finanziamento degli investimenti e l'accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, la societa' Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Societa' gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. sono incorporate di diritto, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico, e l'Ufficio del registro delle imprese provvede alla iscrizione delle incorporazioni di ISA e SGFA su semplice richiesta di ISMEA. Le incorporazioni di cui al presente comma e le altre operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, nonche' da imposte dirette o indirette. Per la gestione delle garanzie, l'Istituto puo' costituire patrimoni separati ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI, del codice civile. 660. L'ISMEA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle societa' di cui al comma 659, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esse attribuiti dalle disposizioni vigenti. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso le medesime societa' e da esse dipendente alla data del 15 ottobre 2015 e' trasferito, a domanda, alle dipendenze di ISMEA ed inquadrato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dallo stesso. L'inquadramento del personale dipendente a tempo indeterminato di ISA Spa e' disposto con provvedimento del commissario di cui al comma 661, assicurando che la spesa massima sostenuta per il medesimo personale non ecceda quella prevista alla data del 15 ottobre 2015 e garantendo l'allineamento ai livelli retributivi del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'ISMEA. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al terzo periodo, al predetto personale e' corrisposto il trattamento economico fondamentale in godimento alla data del 15 ottobre 2015. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura delle societa' di cui al comma 659 e' deliberato dagli organi in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle societa' di cui al comma 659 sono corrisposti compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al quinto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura prevista dal rispettivo ordinamento. 661. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 659 e 660 e' nominato un commissario straordinario con le modalita' di cui al comma 662. Il commissario, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, predispone un piano triennale per il rilancio, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attivita' finalizzate al finanziamento degli investimenti e all'accesso al credito, al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari e alla gestione del rischio, delle politiche per l'internazionalizzazione, la promozione, la competitivita' e l'innovazione tecnologica, anche finalizzata alla tracciabilita' dei prodotti, delle filiere agricole e agroalimentari e delle start-up e delle reti di imprese, nonche' delle attivita' di monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli, dei costi dei fattori di produzione e dell'andamento congiunturale dell'economia agricola e agroalimentare e delle filiere; predispone altresi' lo statuto dell'ISMEA e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione pari ad almeno il 10 per cento. In caso di inottemperanza, entro il termine di cui al quinto periodo del comma 660, degli organi in carica alla data dell'incorporazione, il commissario provvede altresi' all'adozione del bilancio di chiusura delle societa' di cui al comma 659 entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma e ferme restando le responsabilita' gestorie dei predetti organi. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o piu' decreti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle proposte del commissario, approva il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa dell'ISMEA e adotta lo statuto dell'ISMEA. 662. Il commissario di cui al comma 661 e' nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto sono stabiliti il mandato del commissario, che si sostituisce al presidente e al consiglio di amministrazione di ISMEA, assumendone le funzioni e i poteri statutariamente previsti, e l'ammontare del suo compenso. Con il decreto di cui al primo periodo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' nominare anche due subcommissari, che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissando il relativo compenso, che non puo' comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario. Il compenso per il commissario e i subcommissari non puo' comunque eccedere il 50 per cento della spesa cumulativamente prevista per gli organi statutari sostituiti o soppressi ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 659 a 664. Al trattamento economico del commissario e dei subcommissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'ISMEA. 663. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 659 a 664, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore di ISMEA e' soppresso e l'Istituto versa annualmente all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 1 milione di euro. 664. Relativamente alle disposizioni di cui ai commi da 659 a 663, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Per i riferimenti normativi al decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, si veda nelle note all'art. 14. - Si riporta il testo dell'art. 15, della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1984, n. 153: «Art. 15. - Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attivita' agricole e della conseguente necessita' di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo. Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Per i fini di cui al precedente primo comma e' autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.». - Si riporta il testo dell'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305: «Art. 7 (Carta dell'agricoltore e del pescatore). - 1. E' istituita la «Carta dell'agricoltore e del pescatore», di seguito denominata Carta, documento di riconoscimento cartaceo ed elettronico. 2. La Carta e' di uso strettamente personale, ed e' rilasciata su supporto cartaceo ed elettronico dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a domanda dei legali rappresentanti di ciascuna azienda iscritta all'anagrafe. 3. La Carta viene emessa dal SIAN su supporto cartaceo ed elettronico idoneo a garantirne l'inalterabilita', la riservatezza, la compatibilita' con i sistemi tecnici di lettura utilizzati dal SIAN stesso, e, su richiesta, l'esercizio della firma digitale conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e dal provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997, in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici. 4. La Carta contiene le informazioni minime idonee a consentire il riconoscimento univoco del titolare e l'esercizio delle funzioni abilitate. 5. Il SIAN garantisce i servizi di abilitazione, documentazione, controllo e certificazione degli accessi al sistema, nonche' i servizi connessi alla gestione delle Carte, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e del relativo regolamento di attuazione.». - Si riportano i commi 281 e 282 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario: «281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse. 282. Le modalita' operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonche' le modalita' di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010, la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell'UNIRE.». - Si riporta il testo dell'art. 30-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, supplemento ordinario, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22, supplemento ordinario: «Art. 30-bis (Disposizioni fiscali in materia di giochi). - (Omissis). 5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, una quota complessivamente pari all'1,4 per cento del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, e' assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attivita' istituzionali del CONI e dell'UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima UNIRE, nonche' all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente.». - Per i riferimenti normativi al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, si veda nelle note all'art. 1. - Il testo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. - Si riporta il testo dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347: «Art. 7 (Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento). - 1. Gli organismi pagatori sono servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'art. 4, paragrafo 1, e all'art. 5. Fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di tali compiti puo' essere delegata. 2. Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrono garanzie sufficienti in ordine alla legittimita', regolarita' e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento riguardo all'ambiente interno, alle attivita' di controllo, all'informazione e alla comunicazione nonche' al monitoraggio che la Commissione stabilisce a norma dell'art. 8, paragrafo 1, lettera a). In funzione del proprio ordinamento costituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti ad un massimo di uno per l'intero territorio nazionale o, eventualmente, di uno per regione. Tuttavia, se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a costituire un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a questo livello o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali. In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono mantenere il numero di organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima di 20 dicembre 2013. Prima della fine del 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema degli organismi pagatori nell'Unione corredata, se del caso, di proposte legislative. 3. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il soggetto incaricato dell'organismo pagatore riconosciuto redige: a) i conti annuali delle spese effettuate in conformita' dei compiti affidati agli organismi pagatori riconosciuti, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione in conformita' dell'art. 51; b) una dichiarazione di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicita' dei conti e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno, secondo criteri oggettivi, nonche' la legittimita' e la regolarita' delle relative operazioni; c) una sintesi annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle debolezze individuati nei sistemi, nonche' le azioni correttive da intraprendere o pianificate. La Commissione puo', a titolo eccezionale, prorogare il termine del 15 febbraio al massimo fino al 1° marzo, su richiesta dello Stato membro interessato. 4. Qualora siano riconosciuti piu' organismi pagatori, gli Stati membri designano un organismo pubblico di coordinamento ("organismo di coordinamento"), incaricato di: a) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione; b) adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne informata la Commissione sull'eventuale seguito; c) promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione. Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui alla lettera a) del primo comma, l'organismo di coordinamento e' soggetto a un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri. 5. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o piu' criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca tale riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravita' del problema. 6. Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilita' generale.». - Il testo del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145.