Art. 10
Misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli
alimenti
1. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, predispone linee di indirizzo rivolte agli enti
gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di
comunita', al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla
somministrazione degli alimenti, anche tenendo conto di quanto
previsto all'articolo 4, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2013, n. 128.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), e' il seguente:
"Art. 8
(Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata)
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Il testo dell'art. 4, commi da 5 a 5-quinquies, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in
materia di istruzione, universita' e ricerca), convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e'
il seguente:
"Art. 4
(Tutela della salute nelle scuole)
(Omissis).
5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei
prodotti ortofrutticoli locali, stagionali e biologici
nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione
alimentare, anche in collaborazione con associazioni e
organizzazioni di acquisto solidale, anche nell'ambito di
iniziative gia' avviate. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
sono definite le modalita' per l'attuazione del presente
comma. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca adotta specifiche linee guida, sentito il
Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di
ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e
bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto
totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali,
zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio,
nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di
zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di
teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la
somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono
affetti da celiachia.
5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 5,
nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la
gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura
di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle
scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole
secondarie di primo e di secondo grado e alle altre
strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e
giovani fino a diciotto anni di eta', i relativi soggetti
appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata
quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari
provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e
comunque a ridotto impatto ambientale e di qualita',
nonche' l'attribuzione di un punteggio per le offerte di
servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale
denominato "dieta mediterranea", consistente in
un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di
fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali,
frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi,
nonche' pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e
yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e
zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono altresi'
un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste
di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia.
5-quinquies. Fermo restando quanto previsto al comma 5,
il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per
quanto riguarda le attivita' da svolgersi nelle istituzioni
scolastiche, al fine di favorire la consapevolezza dei
rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare,
elabora programmi di educazione alimentare, anche
nell'ambito di iniziative gia' avviate.
(Omissis).".