Art. 11
Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari
alle persone indigenti e istituzione di un fondo nazionale per
progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e
all'impiego delle eccedenze
1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 399,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' rifinanziato nella misura di
2 milioni di euro per l'anno 2016.
2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e' istituito un fondo, con una dotazione di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato
al finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla ricerca
e allo sviluppo tecnologico nel campo della shelf life dei prodotti
alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla
limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, come
definite all'articolo 2 della presente legge, con particolare
riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli
indigenti, nonche' alla promozione della produzione di imballaggi
riutilizzabili o facilmente riciclabili, e al finanziamento di
progetti di servizio civile nazionale. Le modalita' di utilizzo del
fondo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di
euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi
dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e,
per gli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 58 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, si veda nelle note all'art. 8.
- La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)), e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2014, n. 300.
- Il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280.