Art. 12
Finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti
alimentari
1. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' destinato anche alla promozione di
interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari,
comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo, da parte degli
operatori nel settore della ristorazione, di contenitori
riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi
di cibo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la dotazione del fondo di
cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e' incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo del comma 323 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008), pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre
2007, n. 300, S.O.:
"323. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione
e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo
di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20
milioni di euro per anno a decorrere dal 2008, a valere
sulle risorse di cui al comma 321. Il fondo e' finalizzato
alla sottoscrizione di accordi di programma e alla
formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare nel termine di cinque
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalita' di utilizzo del fondo di cui al
presente comma.".