Art. 12 
 
Finanziamento  degli  interventi  per  la   riduzione   dei   rifiuti
                             alimentari 
 
  1. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323,  della  legge  24
dicembre  2007,  n.  244,  e'  destinato  anche  alla  promozione  di
interventi  finalizzati  alla  riduzione  dei   rifiuti   alimentari,
comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo, da parte  degli
operatori   nel   settore   della   ristorazione,   di    contenitori
riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli  avanzi
di cibo. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, la dotazione  del  fondo  di
cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
e' incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni  2017  e
2018. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1 milione di  euro  per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante  corrispondente
riduzione  delle  proiezioni,  per  gli  anni  2017  e  2018,   dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo del  comma  323  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2008), pubblicata nella Gazz. Uff. 28  dicembre
          2007, n. 300, S.O.: 
              "323.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare un fondo per la promozione di interventi di  riduzione
          e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo
          di nuove tecnologie di riciclaggio,  con  dotazione  di  20
          milioni di euro per anno a decorrere  dal  2008,  a  valere
          sulle risorse di cui al comma 321. Il fondo e'  finalizzato
          alla  sottoscrizione  di  accordi  di  programma   e   alla
          formulazione  di  bandi  pubblici  da  parte  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
          la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, da adottare nel  termine  di  cinque
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          sono definite le modalita' di utilizzo del fondo di cui  al
          presente comma.".