Art. 3
Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarieta'
sociale
1. Gli operatori del settore alimentare possono cedere
gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari i quali
possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto
donatario.
2. I soggetti donatari di cui al comma 1 devono destinare, in forma
gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano,
prioritariamente a favore di persone indigenti.
3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono
essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione
ad autocompostaggio o a compostaggio di comunita' con metodo
aerobico.
4. Gli alimenti che presentano irregolarita' di etichettatura che
non siano riconducibili alle informazioni relative alla data di
scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e
intolleranze, possono essere ceduti ai soggetti donatari.
5. E' consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di
prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al
consumo umano ed animale ai soggetti donatari. Le operazioni di
raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai
soggetti donatari o da loro incaricati sono svolte sotto la
responsabilita' di chi effettua le attivita' medesime, nel rispetto
delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.