Art. 4
Modalita' di cessione delle eccedenze alimentari
1. Le cessioni di cui all'articolo 3 sono consentite anche oltre il
termine minimo di conservazione, purche' siano garantite l'integrita'
dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.
2. Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e
sicurezza e della data di scadenza, possono essere ulteriormente
trasformate in prodotti destinati in via prioritaria
all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali.
3. I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti
di farina prodotti negli impianti di panificazione che non
necessitano di condizionamento termico, che, non essendo stati
venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla
produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche
della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali,
la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la
ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatari.