Art. 5
Requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari per la cessione
gratuita
1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni
di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, devono prevedere
corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza
igienico-sanitaria degli alimenti, in conformita' a quanto stabilito
dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, e dall'articolo 1, comma 236, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 7 della presente
legge. Essi sono responsabili del mantenimento dei requisiti
igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della
cessione, a partire dal quale si applicano le disposizioni di cui
alla legge 25 giugno 2003, n. 155.
2. Ai fini della cessione di cui agli articoli 3 e 4, gli operatori
del settore alimentare operano una selezione degli alimenti in base
ai requisiti di qualita' e igienico-sanitari, nel rispetto delle
norme vigenti.
3. Gli operatori del settore alimentare adottano le misure
necessarie per evitare rischi di commistione o di scambio tra i
prodotti destinati ai diversi impieghi previsti dagli articoli 3 e 4.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 1, comma 236, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2014), come modificato dall'art. 7 della
presente legge, e' il seguente:
"236. Gli enti pubblici nonche' gli enti privati
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi
statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano
attivita' d'inte-resse generale anche mediante la
produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita'
sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi i
soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che
effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita
agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli
operatori del settore alimentare, inclusi quelli della
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonche' i citati operatori del settore alimentare che
cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire
un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e
utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di
competenza. Tale obiettivo e' raggiunto anche mediante la
predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta
prassi operativa in conformita' alle garanzie speciali
previste dall'art. 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e
successive modificazioni, validati dal Ministero della
salute.".
- La legge 25 giugno 2003, n. 155 (Disciplina della
distribuzione dei prodotti alimentari a fini di
solidarieta' sociale), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° luglio 2003, n. 150.