Art. 5 
 
Requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari per la  cessione
                              gratuita 
 
  1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano le  cessioni
di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo  4,  devono  prevedere
corrette  prassi  operative  al  fine  di  garantire   la   sicurezza
igienico-sanitaria degli alimenti, in conformita' a quanto  stabilito
dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, e dall'articolo 1,  comma  236,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 7 della presente
legge.  Essi  sono  responsabili  del  mantenimento   dei   requisiti
igienico-sanitari dei  prodotti  alimentari  fino  al  momento  della
cessione, a partire dal quale si applicano  le  disposizioni  di  cui
alla legge 25 giugno 2003, n. 155. 
  2. Ai fini della cessione di cui agli articoli 3 e 4, gli operatori
del settore alimentare operano una selezione degli alimenti  in  base
ai requisiti di qualita'  e  igienico-sanitari,  nel  rispetto  delle
norme vigenti. 
  3.  Gli  operatori  del  settore  alimentare  adottano  le   misure
necessarie per evitare rischi di  commistione  o  di  scambio  tra  i
prodotti destinati ai diversi impieghi previsti dagli articoli 3 e 4. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  236,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita'  2014),  come  modificato  dall'art.   7   della
          presente legge, e' il seguente: 
              "236.  Gli  enti  pubblici  nonche'  gli  enti  privati
          costituiti per il perseguimento, senza scopo di  lucro,  di
          finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
          principio di sussidiarieta' e in coerenza con i  rispettivi
          statuti  o  atti  costitutivi,  promuovono   e   realizzano
          attivita'   d'inte-resse   generale   anche   mediante   la
          produzione e lo scambio  di  beni  e  servizi  di  utilita'
          sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi  i
          soggetti di cui  all'art.  10  del  decreto  legislativo  4
          dicembre 1997, n.  460,  e  successive  modificazioni,  che
          effettuano, a fini di beneficenza,  distribuzione  gratuita
          agli  indigenti  di  prodotti  alimentari,   ceduti   dagli
          operatori del  settore  alimentare,  inclusi  quelli  della
          ristorazione  ospedaliera,  assistenziale   e   scolastica,
          nonche' i  citati  operatori  del  settore  alimentare  che
          cedono gratuitamente prodotti alimentari  devono  garantire
          un corretto stato di conservazione, trasporto,  deposito  e
          utilizzo  degli  alimenti,  ciascuno  per   la   parte   di
          competenza. Tale obiettivo e' raggiunto anche  mediante  la
          predisposizione di specifici manuali nazionali di  corretta
          prassi operativa  in  conformita'  alle  garanzie  speciali
          previste dall'art. 8 del regolamento (CE) n.  852/2004  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,  e
          successive  modificazioni,  validati  dal  Ministero  della
          salute.". 
              - La legge 25 giugno 2003,  n.  155  (Disciplina  della
          distribuzione   dei   prodotti   alimentari   a   fini   di
          solidarieta'  sociale),  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 1° luglio 2003, n. 150.